TAR Bologna, sez. I, sentenza 2014-04-17, n. 201400429
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N. 00429/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2013, proposto da J Bging Italia Srl, rappresentata e difesa dagli avv. C C, C B, con domicilio eletto presso C C in Bologna, viale Carducci, 13;
contro
il Comune di Baricella, Terre di Pianura Unione dei Comuni di Baricella Budrio Granarolo dell'Emilia Minerbio, rappresentati e difesi dagli avv. F G, F M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bologna, Galleria Marconi, 2;
nei confronti di
Imece Srl, rappresentata e difesa dagli avv.tiValentina Quattrocolo, Annalisa Ferramosca, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Bologna, via Leopardi,6;
per l'annullamento
- della determinazione n. 72 del 10.04.2013 di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata alla contro interessata;
- della determinazione prot. 707 del 15.04.2013 di diniego di annullamento;
- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale., nonché di tutte le attività amministrative, tutti i verbali di gara, la graduatoria, l'aggiudicazione provvisoria in favore della contro interessata;
per la dichiarazione d’inefficacia del contratto
per ottenere il subentro nel contratto o, in subordine, l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 123 del c.p.a.;
per ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Baricella e di Terre di Pianura Unione dei Comuni di Baricella Budrio Granarolo dell'Emilia Minerbio e di Imece Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 il dott. U D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’amministrazione intimata ha avviato una procedura negoziata per l’aggiudicazione al prezzo più basso di una “fornitura con posa in opera del nuovo impalcato del ponte Bailey sul fiume Reno”.
All’esito della procedura l’amministrazione ha disposto l’aggiudicazione definitiva nei confronti della contro interessata IMECE srl.
A seguito del diniego di annullamento in sede di autotutela, richiesto dall’interessata, con l’informativa di cui all’articolo 243 bis del codice dei contratti, quest’ultima ha presento ricorso al Tar deducendo l’illegittimità della procedura ed impugnando gli atti in epigrafe indicati.
Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione intimata e la società contro interessata aggiudicataria che hanno sviluppato ampiamente le rispettive difese.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 243/2013, la quale ha rilevato che si tratta “ di un appalto con prevalente causa di fornitura e che nel modello I - dichiarazione di partecipazione-, cui rinvia la lettera di invito, l’indicazione del personale dipendente era facoltativa”.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.