TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-12-06, n. 201701250

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-12-06, n. 201701250
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201701250
Data del deposito : 6 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2017

N. 01250/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01477/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2016, proposto da D M C, rappresentato e difeso dall’avvocato C S, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Crispi, 6;

contro

Comune di Poggio Imperiale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato R D V, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, 6;

per l’esecuzione

della sentenza n. 122/2009 ad opera del Tribunale di Lucera, Sezione Distaccata di Apricena, notificata in data 1.7.2009, impugnata dal Comune di Poggio Imperiale dinanzi alla Corte di Appello di Bari che ha rigettato l’appello della anzidetta Amministrazione con sentenza, passata in giudicato, n. 1317/2014 (Corte di Appello di Bari, III Sezione civile), emessa e pubblicata il 28.8.2014, munita di formula esecutiva in data 17.9.2014 e ritualmente notificata in data 2.10.2014;

e per la condanna del Comune di Poggio Imperiale al risarcimento dei danni consequenziali e al pagamento in favore del ricorrente della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggio Imperiale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - L’odierno ricorrente D M C proponeva dinanzi al Tribunale di Lucera - Sezione Distaccata di Apricena giudizio di cognizione r.g. n. 355/01 al fine di ottenere la condanna del Comune di Poggio Imperiale per i danni arrecati allo stabile di sua proprietà da lavori ( i.e. mutamento della pendenza delle acque) posti in essere dalla stessa Amministrazione comunale con la realizzazione della nuova sede stradale.

Con la sentenza n. 122/2009 il Tribunale di Lucera, Sezione Distaccata di Apricena, nell’accogliere la domanda attorea, così decideva:

“... Condanna il Comune di Poggio Imperiale alla immediata esecuzione dei lavori di cui alla CTU 10.06.05, indicati alla pag. 6 paragrafo C secondo capoverso, nonché all’esecuzione dei lavori indicati nella CTU 25.05.06, alle pagg. 5 e 6, da intendersi qui integralmente riportati ...”.

Tale decisione, appellata dal Comune di Poggio Imperiale, veniva confermata dalla sentenza n. 1317/2014 della Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile emessa e pubblicata in data 28.8.2014, procedimento avente r.g. n. 1150/2009.

La suddetta sentenza, munita di formula esecutiva in data 17.9.2014, veniva notificata a mano in data 2.10.2014.

Il Comune di Poggio Imperiale provvedeva a dare parzialmente seguito alla sentenza di primo grado tramite accordo transattivo, datato 15.6.2015, prot. n. 2489, con cui le parti si accordavano per il pagamento di una somma di denaro in sostituzione dei lavori da effettuare presso l’abitazione del D M come previsto dalla CTU del 25.05.2006 pagg. 5 e 6.

Non essendo stata regolata l’ulteriore statuizione contenuta nella sentenza n. 122/2009 (ossia i lavori di cui alla CTU del 10.6.2005, indicati alla pag. 6 paragrafo C secondo capoverso), e cioè l’installazione di idonee caditoie per la raccolta delle precipitazioni, lo stesso agiva dinanzi a questo T.A.R. con il presente ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 122/2009 nella parte in cui dispone la condanna del Comune di Poggio Imperiale alla immediata esecuzione dei lavori di cui alla menzionata CTU del 10.6.2005.

2. - Si costituiva il Comune di Poggio Imperiale, resistendo al gravame.

3. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che la domanda contenuta nel ricorso per ottemperanza debba essere dichiarata inammissibile in accoglimento della eccezione sollevata dalla difesa della Amministrazione resistente.

4. - Invero, la CTU del 10.6.2005 (richiamata nel dispositivo della sentenza n. 122/2009) prevedeva semplicemente a pag. 6, paragrafo C, secondo capoverso la realizzazione di “idonee caditoie per le raccolta delle precipitazioni … da localizzarsi nei punti critici e nei cambi di pendenza”.

Come evidenziato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2975 del 5 luglio 2016, in sede di ottemperanza non è possibile dilatare il thema decidendum , del giudizio della cui esecuzione si tratta, a questioni rimaste del tutto estranee al giudizio di cognizione.

In particolare nella CTU del 10.6.2005 (pag. 6, paragrafo, C secondo capoverso) richiamata dal dispositivo della sentenza n. 122/2009 non è specificato il tipo di caditoie (genericamente indicate come “idonee”) che sarebbero dovute essere realizzate per la raccolta delle precipitazioni, né la precisa localizzazione delle stesse, con la conseguenza che si tratta di un thema decidendum che è sostanzialmente rimasto estraneo ed inesplorato nel corso del giudizio e dalla sentenza di cognizione resa dal Giudice ordinario.

5. - Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

6. - In considerazione della peculiarità e novità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

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