TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-08-30, n. 202404767

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-08-30, n. 202404767
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404767
Data del deposito : 30 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2024

N. 04767/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02233/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2233 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. T G e dall’Avv. E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;

nei confronti

-OMISSIS--, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 15.4.2024, a firma del Dirigente della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - trasmessa alla ricorrente a mezzo p.e.c. in pari data - con la quale l’Amministrazione resistente, con riferimento all'istanza di accesso agli atti a firma della dott.ssa -OMISSIS- inoltrata all’U.S.R. per la Campania a mezzo p.e.c. in data 4.3.2024, negava, parzialmente, alla ricorrente di estrarre copia dei documenti relativi “Ad esito dell’istruttoria, tenuto conto delle opposizioni pervenute, si rilascia la documentazione richiesta, oscurata dei dati sensibili e sensibilissimi a tutela della riservatezza dei controinteressati. Si precisa che l’Amministrazione non rilascia i richiesti “provvedimenti con cui sono stati adottati i criteri di scelta per i trasferimenti eseguiti in favore delle predette Dirigenti” ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della l. 241/1990. Data la nota saturità dell’organico campano dei dirigenti scolastici, a seguito del verificarsi di una situazione di vacanza e disponibilità su due posti per eventi luttuosi occorsi nell’anno 2024, sono state trasferite due dirigenti scolastiche in esecuzione di due ordinanze giurisdizionali loro favorevoli, rafforzate da pronunce esecutive”;

b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi.

nonché per l’accertamento

del diritto della ricorrente al rilascio di tutta la documentazione di cui all’istanza del 4.3.2024, inoltrata all’U.S.R. per la Campania e la conseguente condanna della intimata amministrazione al rilascio della stessa;

nonché, della conseguente condanna, ex art. 116 c.p.a. delle Amministrazioni intimate ad esibire i documenti richiesti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e della controinteressata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 7 maggio 2024 e depositato il successivo 9 maggio, la ricorrente, laureata in Storia e Filosofia e docente di Scuola secondaria di II grado – premesso di aver partecipato alla procedura per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al D.D.G. n. -OMISSIS-del 24.11.2017, collocandosi tra i vincitori alla -OMISSIS- posizione della graduatoria con punteggio pari a -OMISSIS- – deduceva che:

- in assenza di posti disponibili nella Regione Lazio (preferenza espressa tenuto conto della mancanza di posti disponibili per l’immissione in servizio nella Regione Campania), le era stato assegnato, con contratto di lavoro del 23.8.2019, “l’incarico di direzione presso l’istituzione Scolastica -OMISSIS-”;

- con nota prot. n. -OMISSIS-del 14.6.2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sulla scorta di quanto stabilito dalla normativa nazionale (vd. circolare n. -OMISSIS-), era stata indetta la procedura di conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali di cui alla mobilità interregionale dei Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2022/2023, alla quale i Dirigenti Scolastici potevano partecipare, previo assenso dell’Amministrazione scolastica regionale di titolarità, presentando domanda entro il 21.6.2022;

- nella medesima nota del nota del 14.6.2022 erano stati stabiliti i criteri di precedenza relativi alla mobilità interregionale disponendo che “Le precedenze di cui alla legge 104/92 saranno trattate secondo il seguente ordine: - Precedenza ai sensi dell’art. 21 legge 104/1992 a titolo personale e, congiuntamente, dell’art. 33 legge 104/1992 per assistenza a familiare disabile ex art. 3 comma 3;
- Precedenza ai sensi dell’art. 21 legge 104/1992 a titolo personale;
- Precedenza ai sensi dell’art. 33 legge 104/1992 per assistenza a più di un familiare disabile ex art. 3 comma 3;
- Precedenza ai sensi dell’art. 33 legge 104/1992 per assistenza a familiare disabile ex art. 3 comma 3. A parità di condizioni concernenti le precedenze di cui sopra prevarrà il dirigente scolastico con la maggiore anzianità di ruolo”;

- in ottemperanza alla lex specialis , aveva trasmesso domanda di mobilità “in uscita” dall’Emilia Romagna verso la Regione Campania, motivata dalle particolari esigenze familiari determinate dall’aggravamento delle condizioni di salute del familiare (nonna del marito) portatore di handicap grave di cui la reclamante era unica referente, nonché delle condizioni di salute della suocera, affetta da invalidità ex art. 3, comma, 1 della L. n. 104/1992;

- in data 17.6.2022, aveva altresì trasmesso all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania l’istanza di mobilità interregionale “in entrata” nella Regione Campania, all’interno della quale aveva specificato le condizioni di precedenza possedute e documentato la propria situazione familiare;

- con provvedimento prot. n. 16543 del 29.6.2022, l’U.S.R. per l’Emilia Romagna aveva concesso l’assenso alla mobilità richiesta verso la Regione Campania per l’a.s. 2022/2023, in considerazione delle “motivazioni addotte e documentate rientranti nei casi eccezionali previsti dall’articolo 9, comma 3 del C.C.N.L./2010 Area V della Dirigenza Scolastica”;

- successivamente, sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 47, comma 8 del D.L. n. 36/2022, convertito con L. n. 79/2022, e della nota prot n. -OMISSIS- del 4.7.2022, con nota prot. n. -OMISSIS- del 5.7.2022, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania aveva riaperto i termini di presentazione delle domande di mobilità interregionali, inserendo le nuove sedi disponibili;

- con decreto n. -OMISSIS- del 15.7.2022, l’U.S.R. per la Campania aveva pubblicato l’elenco dei Dirigenti Scolastici destinatari del trasferimento in una delle sedi campane, dal quale non risultava inserita;

- in data 26.7.2022 aveva formulato istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. n. 241/900 e ss.mm.ii., al fine di “prendere visione ed estrarre copia, nel minor tempo possibile:

- 1) delle domande di mobilità 2022/2023 per il trasferimento interregionale di tutti i Dirigenti Scolastici trasferiti nella Regione Campania […];

- 2) nonché di tutta la documentazione allegata alle suddette domande di mobilità, anche eventualmente con oscuramento dei dati sensibili (tranne i nomi).”

- esitato l’accesso, aveva incardinato ricorso ex art. 700 C.p.c., innanzi al Tribunale di Modena (R.G. n. -OMISSIS-), al fine di ottenere il trasferimento nella Regione Campania;

- infine, con ordinanza del 28.12.2022, il ricorso era stato accolto ed era stato accertato il suo diritto all’ “inserimento del proprio nominativo all’interno dei candidati vincitori delle operazioni di mobilità inter-regionale – Area Dirigenza Scolastica – A. S. 2022/2023 indetto dall’U.S.R. per la Campania”;

- in esecuzione della pronuncia, l’U.S.R. per la Campania, con comunicazione p.e.c. del 22.8.2023, l’aveva invitata a specificare le preferenze delle sedi, onde disporne il trasferimento;

- con comunicazione p.e.c. del 28.8.2023, l’USR per la Campania le aveva comunicato l’assegnazione definitiva, presso l’Istituzione scolastica-OMISSIS-”;

- tuttavia, il 22.9.2023, l’U.S.R. per la Campania, aveva ulteriormente comunicato che “il provvedimento di conferimento di incarico [era] stato trattenuto dalla Corte dei Conti che lo [aveva] restituito con rilievo in data 14.9.2023;

- in attesa della decisione della Corte dei Conti aveva continuato a prestare servizio presso la sede (di provenienza) di Modena;

- con p.e.c. del 30.10.2023, l’U.S.R. per la Campania, aveva comunicato la ricusazione del visto da parte dell’organo contabile (“In relazione all’oggetto e facendo seguito alle precedenti comunicazioni della scrivente Amministrazione, si rende noto che la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Campania, nella camera di consiglio del 25-10- 2023, ha deliberato la ricusazione del visto al provvedimento di conferimento di incarico di cui all’oggetto. Il predetto provvedimento, pertanto, non assume efficacia e, di conseguenza, la S.V. non potrà assumere servizio nella regione Campania per effetto di esso fino al mutare delle condizioni giuridico-fattuali”);

- con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del In data 1.3.2024, l’ U.S.R. per la Campania, aveva comunicato l’attribuzione, in Campania, di un incarico aggiuntivo reggenza (“D.S. -OMISSIS-, su posto disponibile, c/o -OMISSIS-”), nonché il conferimento di ulteriori incarichi (“D.S. -OMISSIS- a decorrere dal 26 febbraio 2024;
- D.S. C-OMISSIS- a decorrere dal 26 febbraio 2024;
- D.S. -OMISSIS- a decorrere dal 26 febbraio 2024”);

- con istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss, L. n. 241/90 del 4 marzo 2024 aveva quindi chiesto “di prendere visione ed estrarre copia, nel minor tempo possibile: 1) della documentazione amministrativa afferente il trasferimento della Dirigente -OMISSIS-, su posto disponibile, c/o -OMISSIS-;
2) della documentazione amministrativa afferente il trasferimento della -OMISSIS- a decorrere dal 26 febbraio 2024;
3) della documentazione amministrativa afferente il trasferimento della Dirigente -OMISSIS- a decorrere dal 26 febbraio 2024;
4) e di ogni altro documento inerente ai predetti trasferimenti, ivi inclusi i provvedimenti con cui sono stati adottati i criteri di scelta per i trasferimenti eseguiti in favore delle predette Dirigenti”;

- nell’istanza aveva contestato l’attribuzione di tutti gli incarichi sopra elencati, unitamente al conferimento operato in favore della controinteressata presso l’Istituto -OMISSIS-, già individuato come sua sede di servizio;

- con nota prot. n. -OMISSIS- in data 15.4.2024, l’USR aveva rilasciato “la documentazione richiesta, oscurata dei dati sensibili e sensibilissimi a tutela della riservatezza dei controinteressati” precisando che non avrebbe rilasciato i richiesti “provvedimenti con cui sono stati adottati i criteri di scelta per i trasferimenti eseguiti in favore delle predette Dirigenti” ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della l. 241/1990, in proposito rappresentando: “data la nota saturità dell’organico campano dei dirigenti scolastici, a seguito del verificarsi di una situazione di vacanza e disponibilità su due posti per eventi luttuosi occorsi nell’anno 2024, sono state trasferite due dirigenti scolastiche in esecuzione di due ordinanze giurisdizionali loro favorevoli, rafforzate da pronunce esecutive. Si osserva che sulla Direzione Didattica -OMISSIS- è stato conferito un incarico di reggenza, a seguito di regolare bando, senza effettuare alcuna nuova immissione in ruolo non essendovi stato, medio tempore , alcun ampliamento delle facoltà assunzionali dei dirigenti scolastici nei ruoli Campania”.

2. – Tanto riepilogato in punto di fatto, la ricorrente, ritenendo che la nota – da ultimo citata – costituisse diniego all’accesso, quanto a) ai “criteri di scelta” di cui al n. 4 dell’istanza di accesso del 4 marzo 2024 e quanto b) alla documentazione afferente il “trasferimento della Dirigente dott.ssa -OMISSIS-”, chiedeva accertarsi il proprio diritto all’esibizione di tale documentazione, richiamando, a sostegno, il disposto di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990. In via subordinata, “laddove la richiesta di accesso e, subordinatamente quella di esibizione ex art. 116 c.p.a., non potesse trovare accoglimento - limitatamente ai provvedimenti con cui la Amministrazione resistente avrebbe dovuto adottare criteri di preferenza nei trasferimenti dei Dirigenti succitati” chiedeva espressamente, “tenuto conto dell’obbligo dell’Amministrazione di rendere evidente e trasparente la propria attività onde consentire a ciascun soggetto coinvolto (in particolar modo per la odierna ricorrente, di salvaguardare la propria posizione giuridica), la trasmissione del relativo fascicolo processuale alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 e ss. del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, per la verifica di eventuali responsabilità”.

3.- Si costituivano in giudizio l’Amministrazione scolastica (13 maggio 2024) e la controinteressata (18 giugno 2024) resistendo al ricorso. Il 1 luglio 2024, l’Amministrazione scolastica depositava memoria e documenti. Il 18 luglio la ricorrente depositava memoria.

4. – Alla camera di consiglio del 24 luglio 2024, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.

5.- Oggetto dell’odierno contendere è il diniego (parziale) opposto dall’Amministrazione resistente con la nota n. -OMISSIS- in data 15.4.2024 all’accesso di cui all’istanza della ricorrente del 4 marzo 2024, relativamente:

a) ai “criteri di scelta” di cui al n. 4 della medesima istanza di accesso del 4 marzo 2024;

b) alla documentazione afferente il “trasferimento della Dirigente dott.ssa -OMISSIS-” presso l’Istituto -OMISSIS-;

5.1. - Così circoscritto il thema decidendum , ritiene il Collegio che:

aa) quanto alla documentazione di cui supra sub a ), la domanda di accesso non possa trovare accoglimento. In proposito, va evidenziato che, nella nota in questa sede impugnata, l’Amministrazione scolastica ha chiaramente affermato, assumendosene la relativa responsabilità (Cfr., in proposito, T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 13/06/2019, n. 3247;
T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., (ud. 15/11/2017) 09-01-2018, n. 116;
vd. anche T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., (ud. 10/01/2018) 30-01-2018, n. 43) e richiamando il disposto di cui all’art. 22, comma 4 l. 241/1990 (“Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo”), l’inesistenza della documentazione richiesta;
ha inoltre spiegato che, a monte dei disposti e contestati trasferimenti non vi era stato un “atto formale” di individuazione dei criteri per l’attribuzione degli incarichi, quanto una selezione (di fatto) legata all’esistenza di titoli giurisdizionali esecutivi, che avrebbe dato priorità ad altre dirigenti, inclusa la controinteressata (così nell’impugnata nota: “Data la nota saturità dell’organico campano dei dirigenti scolastici, a seguito del verificarsi di una situazione di vacanza e disponibilità su due posti per eventi luttuosi occorsi nell’anno 2024, sono state trasferite due dirigenti scolastiche in esecuzione di due ordinanze giurisdizionali loro favorevoli, rafforzate da pronunce esecutive. Si osserva che sulla Direzione Didattica 2 di Sarno (SA) è stato conferito un incarico di reggenza, a seguito di regolare bando, senza effettuare alcuna nuova immissione in ruolo non essendovi stato medio tempore , alcun ampliamento delle facoltà assunzionali dei dirigenti scolastici nei ruoli campani. Si ricorda che sono disponibili per la consultazione gli atti soggetti a pubblicazione sul sito web dell’U.s.r. per la Campania, nella sezione dedicata Albo online procedure per incarichi e aree telematiche – dirigenti scolastici”). E dall’inesistenza del documento richiesto discende – giocoforza – l’infondatezza della pretesa, non potendo l’accesso, ex artt. 22 e ss. L. 241/1990, esercitarsi se non su documenti già formati (cfr., ex multis T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, Sent., (data ud. 11/07/2023) 04/08/2023, n. 13094 e ancora T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 14/06/2021, n. 217, per cui: “il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo non può essere esercitato per promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste, né per ottenere informazioni non veicolate da documenti amministrativi. Il comma 4 dell'art. 22 della L. n. 241/1990, difatti, espressamente limita tale diritto alle informazioni, disponendo che non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo”);

bb) quanto alla documentazione di cui supra sub b) , la domanda di accesso sia fondata e debba trovare accoglimento. In proposito, va anzitutto chiarito che, in via generale ed in virtù di principi ormai consolidati nella giurisprudenza amministrativa:

- ai sensi dell’art. 22 comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e così assicurarne l’imparzialità e la trasparenza;

- di conseguenza, il successivo comma 3 introduce il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi (salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela, siccome previsto dall’art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6 della medesima legge);

- peraltro, l’interesse all’ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
ed infatti, a norma dell’art. 22 comma 1 lett. b), l. n. 241 del 1990, vengono definiti “interessati” all’accesso i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (cfr., in proposito, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 24 aprile 2012).

Ciò posto, nel caso di specie, la richiesta di esibizione della documentazione afferente il “trasferimento della Dirigente dott.ssa -OMISSIS-” presso l’Istituto -OMISSIS- (la cui richiesta, era comunque evincibile dal tenore dell’istanza, a dispetto del mancato richiamo nelle conclusioni, vd. pp. 3 e 4, par. 11 e 12), è evidentemente preordinata alla verifica – funzionale ad un’eventuale contestazione in sede giurisdizionale – delle ragioni per cui la ricorrente è stata, in ipotesi, pretermessa nel trasferimento presso la medesima sede, e nonostante un giudicato civile che avrebbe accertato il suo diritto al trasferimento nella Regione Campania e la precedente azione amministrativa, in tal senso attuata dalla resistente. Non v’è dubbio pertanto che sussistano tutti presupposti normativi di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990, con particolare riferimento alla presenza di un interesse concreto, diretto ed attuale all’esibizione di quanto richiesto.

La domanda di esibizione va pertanto accolta.

6. – Conclusivamente, il ricorso va:

- respinto quanto alla domanda di ostensione della documentazione di cui supra sub a ) (“criteri di scelta” di cui al n.4 della medesima istanza di accesso del 4 marzo 2024);

- accolto quanto alla domanda di ostensione della documentazione di cui supra sub b) (“documentazione afferente il “trasferimento della Dirigente dott.ssa -OMISSIS-” presso l’istituto -OMISSIS-”), con conseguente ordine all’Amministrazione di esibizione della documentazione richiesta nei termini di cui al dispositivo e salvo, quanto ai dati sensibili e sensibilissimi, il rispetto dei limiti previsti dall’art. 24, comma 7 l. 241/1990.

7. – In ragione del tenore della presente pronuncia, della dichiarazione di inesistenza della documentazione di cui supra lett. a) nella nota n. -OMISSIS- del 15 aprile 2024 e considerato che – effettivamente, nelle conclusioni dell’istanza di accesso del 4 marzo 2024 non era indicata la documentazione di cui supra lett. b) , in modo tale da non rendere univoca la richiesta, comunque accolta dalla Sezione, nei termini di cui sopra – ritiene il Collegio l’insussistenza dei presupposti per la trasmissione degli atti al giudice contabile, come richiesto, in via subordinata, dalla ricorrente.

7.1. – Alla luce dell’estrema peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di lite, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato, eventualmente versato.

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