TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-08-30, n. 202404767

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-08-30, n. 202404767
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404767
Data del deposito : 30 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2024

N. 04767/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02233/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2233 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Teresa Gambuti e dall’Avv. Enrica Troisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;



nei confronti

-OMISSIS--, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 15.4.2024, a firma del Dirigente della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - trasmessa alla ricorrente a mezzo p.e.c. in pari data - con la quale l’Amministrazione resistente, con riferimento all'istanza di accesso agli atti a firma della dott.ssa -OMISSIS- inoltrata all’U.S.R. per la Campania a mezzo p.e.c. in data 4.3.2024, negava, parzialmente, alla ricorrente di estrarre copia dei documenti relativi “Ad esito dell’istruttoria, tenuto conto delle opposizioni pervenute, si rilascia la documentazione richiesta, oscurata dei dati sensibili e sensibilissimi a tutela della riservatezza dei controinteressati. Si precisa che l’Amministrazione non rilascia i richiesti “provvedimenti con cui sono stati adottati i criteri di scelta per i trasferimenti eseguiti in favore delle predette Dirigenti” ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della l. 241/1990. Data la nota saturità dell’organico campano dei dirigenti scolastici, a seguito del verificarsi di una situazione di vacanza e disponibilità su due posti per eventi luttuosi occorsi nell’anno 2024, sono state trasferite due dirigenti scolastiche in esecuzione di due ordinanze giurisdizionali loro favorevoli, rafforzate da pronunce esecutive”;

b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi.

nonché per l’accertamento

del diritto della ricorrente al rilascio di tutta la documentazione di cui all’istanza del 4.3.2024, inoltrata all’U.S.R. per la Campania e la conseguente condanna della intimata amministrazione al rilascio della stessa;

nonché, della conseguente condanna, ex art. 116 c.p.a. delle Amministrazioni intimate ad esibire i documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e della controinteressata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 7 maggio 2024 e depositato il successivo 9 maggio, la ricorrente, laureata in Storia e Filosofia e docente di Scuola secondaria di II grado – premesso di aver partecipato alla procedura per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al D.D.G. n. -OMISSIS-del 24.11.2017, collocandosi tra i vincitori alla -OMISSIS- posizione della graduatoria con punteggio pari a -OMISSIS- – deduceva che:

- in assenza di posti disponibili nella Regione Lazio (preferenza espressa tenuto conto della mancanza di posti disponibili per l’immissione in servizio nella Regione Campania), le era stato assegnato, con contratto di lavoro del 23.8.2019, “l’incarico di direzione presso l’istituzione Scolastica -OMISSIS-”;

- con nota prot. n. -OMISSIS-del 14.6.2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sulla scorta di quanto stabilito dalla normativa nazionale (vd. circolare n. -OMISSIS-), era stata indetta la procedura di conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali di cui alla mobilità interregionale dei Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2022/2023, alla quale i Dirigenti Scolastici potevano partecipare, previo assenso dell’Amministrazione scolastica regionale di titolarità, presentando domanda entro il 21.6.2022;

- nella medesima nota del nota del 14.6.2022 erano stati stabiliti i criteri di precedenza relativi alla mobilità interregionale disponendo che “Le precedenze di cui alla legge 104/92 saranno trattate secondo il seguente ordine: - Precedenza ai sensi dell’art. 21 legge 104/1992 a titolo personale e, congiuntamente, dell’art. 33 legge 104/1992 per assistenza a familiare disabile ex art. 3 comma 3; - Precedenza ai sensi dell’art. 21 legge 104/1992 a titolo personale; - Precedenza ai sensi dell’art. 33 legge 104/1992 per assistenza a più di un familiare disabile ex art. 3 comma 3; - Precedenza ai sensi dell’art. 33 legge 104/1992 per assistenza a familiare disabile ex art. 3 comma 3. A parità di condizioni concernenti le precedenze di cui sopra prevarrà il dirigente scolastico con la maggiore anzianità di ruolo”;

- in ottemperanza alla lex specialis , aveva trasmesso domanda di mobilità “in uscita” dall’Emilia Romagna verso la Regione Campania, motivata dalle particolari esigenze familiari determinate dall’aggravamento delle condizioni di salute del familiare (nonna del marito) portatore di handicap grave di cui la reclamante era unica referente, nonché delle condizioni di salute della suocera, affetta da invalidità ex art. 3, comma, 1 della L. n. 104/1992;

- in data 17.6.2022, aveva altresì trasmesso all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania l’istanza di mobilità interregionale “in entrata” nella Regione Campania, all’interno della quale aveva specificato le condizioni di precedenza possedute e documentato la propria situazione familiare;

- con provvedimento prot. n. 16543 del 29.6.2022, l’U.S.R. per l’Emilia Romagna aveva concesso l’assenso alla mobilità richiesta verso la Regione Campania per l’a.s. 2022/2023, in considerazione delle “motivazioni addotte e documentate rientranti nei casi eccezionali previsti dall’articolo 9, comma 3 del C.C.N.L./2010 Area V della Dirigenza Scolastica”;

- successivamente, sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 47, comma 8 del D.L. n. 36/2022, convertito con L. n. 79/2022, e della nota prot n. -OMISSIS- del 4.7.2022, con nota prot. n. -OMISSIS- del 5.7.2022, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania aveva riaperto i termini di presentazione delle domande di mobilità interregionali, inserendo le nuove sedi disponibili;

- con decreto n. -OMISSIS- del 15.7.2022, l’U.S.R. per la Campania aveva

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