TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-02-17, n. 202302854

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-02-17, n. 202302854
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302854
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/02/2023

N. 02854/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01037/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2017, proposto da Hera S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F I, F S e A N, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio materiale in Roma, via Pinciana 25;



contro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia e Affine - Anima, Associazione Costruttori Italiani Strumenti di Misura - Acism, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento:

- del provvedimento n. 26251 del 23.11.2016, adottato a conclusione del procedimento RP1 (‘Hera-Affidamenti gruppi misura gas/Termini di pagamento') e notificato a mezzo P.E.C. il 7.12.2016 (“Provvedimento finale”, doc. 1) con il quale l'Autorità ha accertato che Hera “ha posto in essere un abuso di dipendenza economica ai sensi dell'articolo 9, comma 3 bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192, consistente nella violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192” ed ha irrogato ad Hera una sanzione d'importo pari a 800.000 euro;

nonché di ogni atto dell'Autorità presupposto, successivo o comunque connesso al Provvedimento finale, in particolare:

- il provvedimento n. 25918 del 9.3.2016 con cui l'Autorità ha avviato il procedimento RP1 nei confronti di Hera (doc. 2);

- il provvedimento del 4.8.2016, recante rigetto delle “istanze di autotutela e di chiarimenti in merito alle condizioni e ai termini di presentazione degli impegni” (doc. 3);

- la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (“CRI”) del procedimento RP1, il cui invio è stato autorizzato con provvedimento del 14.9.2016 (doc. 4);

- il provvedimento del 14.9.2016 recante proroga al 30.11.2016 del termine di conclusione del procedimento RP1 (doc. 5);

il provvedimento del 29.9.2016 recante rigetto degli impegni di Hera (doc. 6).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2022 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.La società ricorrente ha impugnato il provvedimento sanzionatorio indicato in epigrafe, con il quale l’Antitrust, all’esito del procedimento avviato con atto n.25918/2016, ha accertato la realizzazione, da parte dell’istante, di una condotta anticoncorrenziale integrante un abuso di dipendenza economica, consistente nella imposizione di clausole contenenti termini di pagamento ultralegali ai danni delle imprese indicate in atti e sfruttando la posizione di dominanza in qualità di stazione appaltante nel mercato della fornitura di prodotti e servizi funzionali alla distribuzione del gas.

L’istante ha lamentato l’illegittimità dell’atto, articolando specifici motivi di diritto ed instando per l’annullamento della sanzione.

Si è costituita l’Autorità intimata, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, a mezzo di ampie deduzioni difensive.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2022.

2. Il ricorso è infondato.

3. Vale ricordare che il procedimento esitato nel provvedimento impugnato ha avuto inizio in data 3 marzo 2016, all’esito di diverse segnalazioni pervenute da parte della Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica.

Veniva infatti notificato alla società istante l’avvio dell’istruttoria avente ad oggetto la violazione, reiterata e diffusa, della disciplina di cui al d. lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 192/2012, recante la normativa sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali. L’avvio del procedimento è stato preceduto da congrua istruttoria, con richiesta di informazioni, acquisizione di documentazione e audizione dei rappresentanti della società segnalata. L’attività istruttoria ha evidenziato la predisposizione, da parte della ricorrente, di documentazione relativa alle procedure di gara per la fornitura di servizi e prodotti funzionali alla distribuzione del gas, contenente clausole (imposte unilateralmente) con previsione di termini di pagamento a 120 giorni dalla cd “fattura fine mese”. In particolare i termini di pagamento, così dilatati, venivano riportati nei contratti predisposti dalla stazione

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