TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2019-07-01, n. 201900596
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Pubblicato il 01/07/2019
N. 00596/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01026/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
BN Sardegna di Navigazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A A e C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. M V, piazza del Carmine n. 22;
contro
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M C e R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Assessorato regionale ai Trasporti, in persona dell’Assessore p.t.;
nei confronti
Moby S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S S Di, Beniamino Carnevale, Alfredo De Filippis e Giancarlo Pilleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della Determinazione della Regione Autonoma Sardegna prot. 10491 rep. 709 del 15 novembre 2018 di approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice e della graduatoria nonché di aggiudicazione della procedura in parola in favore della Moby S.p.A., comunicata a mezzo pec dalla Regione Sardegna giusta nota prot. 10554 del 16.11.2018, che si impugna anch'essa se ed in quanto possa occorrere;
b) delle operazioni di gara - ovvero dei verbali tutti della procedura di selezione - nella parte in cui hanno omesso l'esclusione della Moby S.p.A. dalla partecipazione alla gara de quo per mancanza di un requisito tecnico minimo richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente società.
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5 marzo 2019:
a) della determinazione n. 51 della Regione Autonoma Sardegna prot. n. 1167 del 30 gennaio 2019 con la quale è stata disposta la proroga dell'esecuzione d'urgenza del servizio di collegamento marittimo tra la Sardegna e la Corsica, linea Santa Teresa di Gallura- Bonifacio e v.v., in favore della Moby S.p.A, per il periodo dal 1 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso conseguenziale e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente società.
3) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28 marzo 2019:
della nota della Regione Autonoma Sardegna prot. 2211 del 26 febbraio 2019 – se ed in quanto possa occorrere-, con la quale si è comunicato “ che in data 21 febbraio 2019 è avvenuta la stipulazione del …contratto di servizio ( Rep. n. 16 del 21 febbraio 2019) con l'aggiudicatario Moby spa ”, e del contratto di appalto Rep. n. 16 del 21 febbraio 2019 stipulato inter partes, di cui si è avuta conoscenza a mezzo della nota di cui sopra;
nonché per la declaratoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 121 e 122 cod. proc. amm., dell'inefficacia, nullità, annullamento o comunque caducazione del contratto di servizio Rep. n. 16 del 21 febbraio 2019 stipulato tra la Regione Autonoma Sardegna e la Moby S.p.A.;
nonché per la condanna ai sensi e per gli effetti degli articoli 30, 121, 122 e 124 del cod. proc. amm., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati con ricorso e successivi motivi aggiunti, attraverso la reintegrazione in forma specifica ed il subentro nel contratto d'appalto, o, in subordine, per equivalente, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e di Moby S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con determinazione prot. n. 7350, Rep. n. 450, del 03.08.201 la Regione Autonoma della Sardegna indiceva una procedura aperta per l’affidamento in concessione del “ servizio pubblico di trasporto marittimo di persone, veicoli, merci e merci pericolose in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica: linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio e v.v. ”, per un importo complessivo a base di gara di euro 2.274.300,00, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 95, comma 2, e 173 del D. Lgs. 50/2016.