TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-04-08, n. 202101107

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-04-08, n. 202101107
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202101107
Data del deposito : 8 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2021

N. 01107/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00205/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 205 del 2007, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio fisico eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale di Governo di Messina, Questura di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento, previa sospensione,

- del decreto del Questore della Provincia di Messina, Cat. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente il -OMISSIS-;

- di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale di Governo di Messina, Questura di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2021 - tenutasi da remoto - il dott. G G A D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. L’esponente rappresenta di essere giunto in Italia con regolare permesso di soggiorno nel gennaio 1996 e di essersi ammalato, nello stesso periodo, del c.d. morbo di Burger.

Il ricorrente evidenzia di aver iniziato a lavorare, con gravi difficoltà per effetto delle serie condizioni di salute, con regolare contratto di lavoro subordinato con la qualifica di carrozziere presso una ditta del settore e di essersi insediato stabilmente a Messina;
sennonché nel 2002 (anno di riacutizzazione della malattia) si è visto impossibilitato a mantenere una stabile attività lavorativa e, pertanto, ha chiesto e ottenuto un permesso di soggiorno per attesa occupazione valido fino al -OMISSIS-.

Le gravi condizioni di salute - evidenzia l’esponente - hanno impedito allo stesso di richiedere il rinnovo del titolo nei termini di scadenza, a causa del ricovero presso il Policlinico Universitario di Messina;
inoltre, -OMISSIS-il ricorrente veniva tratto in arresto a seguito di notifica di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Messina e veniva dapprima ricoverato presso il Centro clinico dell’Istituto penitenziario e poi, vista l’incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, ammesso alla misura degli arresti domiciliari presso il Policlinico Universitario e, successivamente, presso la sua abitazione;
quindi, in data -OMISSIS-, il ricorrente veniva rimesso in libertà.

Il ricorrente espone di aver inoltrato a mezzo raccomandata a.r. il successivo -OMISSIS-, dopo aver iniziato un rapporto lavorativo con le mansioni di addetto presso un distributore di carburanti, richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, allegando all’istanza la dichiarazione del datore di lavoro.

In data -OMISSIS-, lamenta l’esponente, l’Ufficio immigrazione ritenendo erroneamente che la richiesta avesse ad oggetto il rinnovo del titolo “per attesa occupazione” comunicava l’avvio del procedimento di rigetto sul presupposto che il richiedente aveva già fruito di un permesso per attesa occupazione e che lo stesso non fosse rinnovabile;
pertanto, il ricorrente in data -OMISSIS-inoltrava al predetto Ufficio una memoria difensiva con la quale, oltre a chiedere l’accesso agli atti e a segnalare la pendenza giudiziaria, evidenziava che la richiesta di permesso di soggiorno inoltrata il precedente -OMISSIS- non era “per attesa occupazione” bensì “per motivi lavorativi”.

Tuttavia, il -OMISSIS-l’Amministrazione resistente notificava al ricorrente il decreto di rigetto in epigrafe, senza recepire le giustificazioni dello stesso esponente e senza consentire l’accesso agli atti.

Con ricorso notificato in data 19 gennaio 2007 e depositato in data 25 gennaio 2007 l’esponente ha proposto le domande in epigrafe.



1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale di Governo di Messina, Questura di Messina, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso.



1.2. Con ordinanza -OMISSIS-è stata respinta la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.



1.3. Con ordinanza -OMISSIS-, resa all’esito dell’udienza di discussione del 3 dicembre 2020, sono stati disposti incombenti a carico della Questura di Messina (disponendo il deposito di una documentata relazione sull’evoluzione della vicenda conteziosa che ha dato origine al ricorso stesso, compresi gli eventuali sviluppi più recenti sopravvenuti, nonché sull’eventuale adozione di nuovi atti o provvedimenti concernenti il ricorrente) e della parte ricorrente (disponendo l’acquisizione di idonea documentazione al fine di verificare la sussistenza e la permanenza in capo all’esponente dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 127, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), ed è stata fissata, per l’ulteriore prosecuzione, l'udienza pubblica di discussione del giorno 11 febbraio 2021.

La parte resistente ha depositato in data 22 gennaio 2021 memoria difensiva unitamente al decreto di rigetto dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno per famiglia avanzata dall’esponente.

La parte ricorrente ha depositato in data 18 gennaio 2021 copia della dichiarazione sostitutiva di certificazione (firmata dall’esponente e sottoscritta digitalmente dal difensore) attestante un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito pari a zero dal 2007 ad aggi, un reddito complessivo del proprio nucleo familiare pari a zero dal 2007 a oggi e di non aver percepito alcun reddito nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza.

In data 29 ottobre 2020 la stessa parte ricorrente aveva depositato documentazione concernente il nucleo familiare.

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