TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-10-06, n. 202200917

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-10-06, n. 202200917
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202200917
Data del deposito : 6 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2022

N. 00917/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00145/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 145 del 2020, proposto da
T Z, rappresentato e difeso dall'avvocato Y M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Montello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione;

nei confronti

Montello Spa, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Montello Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato F A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- della variante parziale al PGT adottata e approvata dal Comune di Montello con deliberazioni consiliari, rispettivamente, del 10/4/2019 n°11 e del 28/11/2019 n°33;

- degli atti ad esse delibere preordinati, conseguenti o connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Maria Cristina Zanelli è proprietaria di un terreno sito in prossimità di un’area facente capo quasi nella sua interezza alla Montello S.p.a., odierna interveniente.

All’inizio degli anni 2000, quest’ultima area sulla scorta dell’allor vigente Piano Regolatore Generale, aveva vocazione produttiva edificabile.

Nel 1983 ha preso avvio un progetto finalizzato a realizzare su tale area un’opera privata di pubblica utilità, il cd Interporto Bergamo-Montello.

Con la delibera della Giunta regionale n. VII/12773 del 16 aprile 2003, in attuazione di tale progetto, Regione Lombardia ha apposto sulla menzionata area un vincolo preordinato all’esproprio.

Sempre in attuazione del menzionato progetto, con i decreti dirigenziali del 12 aprile 2005, nn. 5369 e 5370 ed in parte con i decreti dirigenziali di trasferimento coatto nn. 13412 e 13414 del 12 novembre 2007, la citata area è stata espropriata.

Ciononostante, il progetto finalizzato alla realizzazione dell’Interporto non ha avuto seguito giacché Regione Lombardia, tramite la deliberazione della Giunta regionale n. 2523 del 17 ottobre 2014, ha decretato la inservibilità delle aree sottoposte a dichiarazione di pubblica utilità, ciò che ha consentito a Montello S.p.a. di riacquisire la proprietà delle aree espropriate tramite retrocessione.

Successivamente, il Comune di Montello, con le deliberazioni consiliari n°11 del 10 aprile 2019 e n°33 del 28 novembre 2019 ha approvato la "variante parziale al PGT articolo 13, comma 7 e 7bis, della legge regionale 12/2005 e s.m.i." riclassificando l’area qui di interesse in zona "C2c - Insediamenti produttivi di completamento soggetti a piano attuativo".

Tali deliberazioni sono state impugnate dalla ricorrente la quale:

- con il primo motivo di ricorso, lamenta la mancata sottoposizione della variante a V.A.S.;

- con il secondo motivo di ricorso, muovendo dalla premessa che le aree dell’interporto sarebbero “divenute zona bianca a seguito della cancellazione del vincolo a interporto”, si duale della violazione sia dell’art. 10 l.r. 12/2005, in quanto il piano delle regole del P.G.T. dovrebbe disciplinare soltanto le aree non soggette a trasformazione urbanistica del tessuto urbano consolidato, che dell’art. 8 l.r. 12/2005, perché le aree destinate ad attività produttive andrebbero inserite nel documento di piano del P.G.T.;

- con il terzo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell’art. 57, l.r. 12/2005, in quanto il Comune avrebbe ignorato, nell’aggiornamento della componente idrogeologica del P.G.T., la delibera della Regione Lombardia n. XI/2120 del 9 settembre 2019.

Interviene in giudizio Montello S.p.a. e si costituisce il Comune di Montello i quali, oltre a chiedere il rigetto nel merito del ricorso eccepiscono:

a) l’inammissibilità dello stesso per difetto di interesse a ricorrere in capo a Maria Cristina Zanelli in quanto a tal fine non sarebbe sufficiente la sola vicinitas dei fondi;

b) l’inammissibilità per mancata notifica del ricorso, ex art. 41, co. 2, c.p.a. ad almeno un controinteressato e nella specie alla Montello S.p.a.;

c) l’inammissibilità per omessa impugnativa del presupposto provvedimento di esclusione dalla VAS, assunto con decreto del 14 marzo 2019;

d) la nullità del ricorso per essere la procura alle liti stata rilasciata non personalmente dalla ricorrente ma da un procuratore la cui procura (notarile) non riguarda lo specifico ricorso, né menziona in alcun modo il difensore da nominarsi.

La causa è stata infine chiamata all’Udienza pubblica del 21 settembre 2022 ed ivi trattenuta in decisione.

Ciò post il ricorso è inammissibile.

L’art. 41 c.p.a. impone, infatti, che il ricorso sia notificato ad almeno un controinteressato a pena di inammissibilità.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza “nel processo amministrativo la qualità di controinteressato è strettamente connessa ai vantaggi e benefici che un determinato soggetto può trarre dal provvedimento amministrativo oggetto d’impugnazione, tali da fondare la sussistenza di un interesse legittimo omologo e speculare rispetto a quello del ricorrente che invece se ne assume leso e, intrinsecamente connessa a tale qualità c’è la possibilità che i controinteressati siano identificati o quanto meno possano esserlo, sulla base del provvedimento impugnato;
di conseguenza la nozione di controinteressato in senso tecnico postula il concorso di due elementi essenziali, di tipo formale e sostanziale: il primo da ricercare nell’espressa menzione o nell’immediata individuabilità del soggetto in questione nel provvedimento impugnato;
il secondo consiste nel riconoscimento, in capo al suddetto soggetto, di un interesse giuridico qualificato al mantenimento degli effetti dell’atto in questione” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2015 n. 360).

Alla luce della citata giurisprudenza la Montello S.p.a. riveste indubbiamente la qualifica di controinteressata ai sensi del citato art. 41 c.p.a., giacché:

- la variazione riguarda terreni che quasi nella loro interezza sono in proprietà dell’interveniente;

- alle pagg. 2,11 e 21 della relazione generale alla variante si evidenzia che uno dei principali scopi dell’atto è quello di riportare il terreno della interveniente alla originaria destinazione produttiva, riproducendo tra l’altro anche il contenuto della domanda presentata in tal senso da Montello S.p.a.;

- è rinvenibile in capo all’interveniente un interesse alla conservazione del provvedimento impugnato che nella specie si rinviene nell’intenzione di attuare la destinazione produttiva impressa all’area.

Ciò posto, nonostante la qualifica di controinteressata sia in senso formale che sostanziale in capo a Montello s.p.a., il ricorso risulta notificato al solo Comune di Montello.

Alla luce di quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese secondo soccombenza.

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