TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-06-06, n. 202301870
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Testo completo
Pubblicato il 06/06/2023
N. 01870/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01482/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1482 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G D L, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
- del decreto prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Agrigento il 21.05.2018 che ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo N.-OMISSIS-, con l'invito a lasciare volontariamente il territorio dello Stato, pena l'applicazione dell'espulsione ex art. 13 D. Lgs. n. 286/98.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 8 maggio 2023 il cons. Giuseppe La Greca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- Con l’impugnato decreto il Questore di Agrigento ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo stante la sussistenza dei seguenti (asseriti) motivi ostativi:
- arresto, nel 2016, per i reati di rapina, danneggiamento, minaccia e lesioni personali;
- possesso di sostanze stupefacenti;
- denuncia per violenza privata;
- lancio di materiale pericoloso, invasione di campo in occasione di incontro sportivo;
- denuncia per introduzione e commercio nello Stato di prodotti falsi;
- destinatario di avviso orale del Questore;
- frequentazione di soggetti gravati da precedenti penali e pregiudizi di polizia;
- condanne per il reato di messa in vendita illecita di sostanze stupefacenti continuato.
1.2.- La Questura ha ritenuto che «i numerosi e gravi precedenti costituiscono significativi elementi di valutazione in ordine alla persistenza dei requisiti di soggiorno in capo all’istante».
2.- A sostegno della domanda di annullamento di tale provvedimento il ricorrente ha dedotto i vizi come di seguito esposti:
1) Violazione di legge (art. 9, commi 4, 7 e 9 d. lgs. n. 286 del 1998; artt. 3 e 97 Cost.); eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione. L’attuale previsione dell’art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 (nella versione applicabile ratione temporis in ragione della data di adozione dell’impugnato decreto di revoca) richiederebbe che il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo siano sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo in relazione alla circostanza dell’intervenuta condanna, ma incentrata su più elementi, segnatamente tenendo conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, con esclusione di ogni ‘automatismo’ in conseguenza di condanne penali riportate. Nel caso di specie, diversamente, il Questore di Agrigento, in violazione del citato art. 9, avrebbe emesso illegittimamente il provvedimento di revoca