TAR Catania, sez. III, sentenza 2017-09-27, n. 201702234

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2017-09-27, n. 201702234
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201702234
Data del deposito : 27 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2017

N. 02234/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01461/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1461 del 2016, proposto da:
Europolice s.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolo' D'Alessandro, L F, con domicilio eletto presso lo studio Nicolo' D'Alessandro in Catania, piazza Lanza, 18/A;

contro

Universita' degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati R M P, A D, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura d’Ateneo in Catania, piazza Università, 2;

nei confronti di

New Guard, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M C, A B, con domicilio eletto presso lo studio A B in Catania, via Cilestri ,41;

per l'annullamento

-dei verbali del sub procedimento di verifica dell'anomalia dell’offerta presentata dalla ricorrente in relazione alla gara, indetta dall’Università intimata, per l'affidamento del servizio di vigilanza e sorveglianza delle strutture e la regolamentazione degli ingressi veicolari del Centro Universitario di S. Sofia e della vigilanza e sorveglianza delle strutture del centro urbano;

-del decreto del direttore generale prot. n° 74821 del 28-6-2016, con il quale è stato approvato il verbale della Commissione di gara prot. n° 70892 del 20-6-3026 e sono state confermate l'esclusione della ditta ricorrente dalla gara e l’aggiudicazione della stessa alla controinteressata;

-del decreto di rinnovo del contratto se ed in quanto adottato, e di ogni altro atto connesso;

e per l’accertamento e la declaratoria

dell'inefficacia del contratto, ove nelle more sottoscritto e/o prorogato, e del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione ed a subentrare nel contratto medesimo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi di Catania e della controinteressata New Guard;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2017 la dott.ssa G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente EUROPOLICE s.r.l. unipersonale impugna i verbali del sub-procedimento di verifica dell’anomalia della propria offerta nell’ambito della gara per l’affidamento annuale del servizio di vigilanza e sorveglianza delle strutture e la regolamentazione degli ingressi veicolari del Centro Universitario di S. Sofia, e della vigilanza e sorveglianza delle strutture del centro urbano, indetta dall’Università degli Studi di Catania con bando pubblicato il 31 luglio 2014.

L’Amministrazione, infatti, a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 387/2016 - con la quale la Sezione, in accoglimento del ricorso proposto dalla medesima ricorrente avverso l’aggiudicazione definitiva della gara alla New Guard s.r.l., ha ordinato all’Università di “ rivalutare l’anomalia dell’offerta della società ricorrente tenendo conto, …, delle giustificazioni dalla stessa addotte ”- ha rinnovato tale sub –procedimento, concludendolo con una conferma del giudizio di anomalia e, conseguentemente, disponendo l’esclusione della ricorrente dalla gara e la conferma della precedente aggiudicazione in capo alla controinteressata .

La ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla gara a seguito della rinnovata valutazione di anomalia, nonché la conferma dell’aggiudicazione in capo a New Guard, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

-Violazione e falsa applicazione dell’art. 88 comma 4 del D.lgs. n. 163/2006. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.

-Violazione del bando di gara e del capitolato speciale di appalto in relazione al calcolo del monte ore, alla individuazione del numero di personale da impiegare per cambio appalto, al costo del personale e alla quota di incidenza dell’IRAP.

Si sono costituite in giudizio l’Università degli Studi di Catania e l’aggiudicataria New Guard s.r.l. opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.

In vista dell’odierna discussione del merito del ricorso tutte le parti hanno depositato memorie.

Alla pubblica udienza del 19 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e da respingere.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che la stazione appaltante non le avrebbe consentito una effettiva partecipazione al procedimento di verifica dell’anomalia, atteso che la richiesta di giustificazioni sarebbe stata formulata in modo generico e l’amministrazione avrebbe disposto l’audizione della ricorrente, fissata per il 31 maggio 2016, senza consentire la visione dei verbali della commissione da cui risultavano le criticità per le quali l’audizione stessa era stata disposta. L’amministrazione non avrebbe, inoltre, concesso alla ricorrente il termine a difesa di tre giorni, previsto dall’art. 88, co. 4 d.lgs n. 163/2006, dopo l’ostensione dei predetti verbali, né avrebbe tenuto in conto le ulteriori specificazioni e precisazioni trasmesse dalla ricorrente in data 03.06.2016.

Il motivo, come anticipato, risulta infondato in fatto, in quanto smentito dall’esame della documentazione prodotta dalla resistente Università, che dimostra la corretta instaurazione e realizzazione di un effettivo contraddittorio procedimentale, nell’ambito del quale è stato consentito alla ricorrente di produrre le proprie giustificazioni e precisazioni sui punti critici dell’offerta specificamente individuati dalla stazione appaltante.

Invero, con nota in data 9 maggio 2016, il RUP invitava la ricorrente, ai sensi dell'art. 88 co. 2 D.lgs 163/2006, a presentare chiarimenti e precisazioni in ordine ad alcuni aspetti delle giustificazioni già prodotte il 21.03.2016, che erano stati ritenuti non esaustivi e sufficientemente argomentati, aspetti specificamente individuati come segue:

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