TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-06-23, n. 201508569
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Testo completo
N. 08569/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13750/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13750 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società Tex Rama Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti S G V, S V e F M, con domicilio eletto presso S V in Roma, Via Palestro, 78;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ispettorato Territoriale del Lazio - Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito;
nei confronti di
Società Mediaradio Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti e Angelo Buongiorno, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Vinti & Associati in Roma, Via Emilia, 88; Società Elemedia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione Culturale Radio Nettuno Anzio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marzia Amiconi, Mario Monaco, con domicilio eletto presso Marzia Amiconi in Roma, v.le G. Mazzini, 88; Società Rai Way Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Camastra e Carlo Pandiscia, con domicilio eletto presso Carlo Pandiscia in Roma, Via dei Prefetti, 17;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
con il ricorso introduttivo:
- del provvedimento n. Texrama/89.9/DIR/2013 emesso dal Ministero dello Sviluppo economico - Ispettorato territoriale del Lazio il 18 luglio 2014, comunicato a mezzo pec alla ricorrente in pari data, con il quale si dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere sulla frequenza 89,900 Mhz;
- di ogni eventuale provvedimento, non meglio conosciuto, con il quale viene concessa la frequenza revocata ad altro soggetto;
con motivi aggiunti notificati il 22.12.2014:
- della nota prot. n. ITLA/90.1 Mediaradio/RPC/2014/13574 del 12 dicembre 2014, con la quale l’Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero dello Sviluppo economico ha assegnato la frequenza 89,950 Mhz alla Mediaradio s.r.l., in precedenza assegnata alla ricorrente e poi revocata;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di Mediaradio Srl;
Visto l’atto di intervento ad opponendum dell’Associazione Culturale Radio Nettuno Anzio e di Ray Way S.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 31 ottobre 2014 e depositato in data 21 novembre 2014, la società Tex Rama Srl (di seguito anche “Texrama” o “società”) ha impugnato, per chiederne l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento n. 89.9 del 18.07.14 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico- Ispettorato Territoriale del Lazio disponeva la revoca dell'autorizzazione della stessa esponente a trasmettere sulla frequenza 89,900 Mhz, nonché ogni altro eventuale provvedimento con il quale veniva concessa la frequenza revocata ad altro soggetto. L’odierna esponente ha altresì spiegato nei confronti dell’intimato Ministero domanda di risarcimento del danno.
2. Questi i motivi dedotti con il ricorso:
I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 241/90;
II - Violazione e mancata applicazione della sentenza Tar Lazio – Roma n. 2061 del 9.3.2006 e dell’art. 2909 cod. civ.. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento. Ingiustizia manifesta. Abnormità;
III - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/90. Perplessità. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà. Illogicità manifesta;
IV - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/90.