TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-07-13, n. 202000445
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Testo completo
Pubblicato il 13/07/2020
N. 00445/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2020, proposto da
G. B., rappresentato e difeso dagli avvocati A C e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, Comando Legione Carabinieri Marche S.M. Ufficio Personale, non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - -OMISSIS-, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Marche, Comando Provinciale Carabinieri -OMISSIS-, Comando Provinciale Carabinieri -OMISSIS-, Ministero della Difesa, Comando Interregionale Carabinieri “-OMISSIS-”, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
previa sospensione
del decreto -OMISSIS- emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, notificato all’allora -OMISSIS- G. B. in data -OMISSIS- mediante consegna a mani da parte della Legione Carabinieri “Marche”, Tenenza di -OMISSIS-, con il quale è stato disposto nei riguardi del ricorrente, ai soli fini giuridici a decorrere dall’-OMISSIS-, la sanzione della -OMISSIS-, ai sensi degli artt. -OMISSIS- e la -OMISSIS-, con iscrizione d’ufficio nel ruolo dei -OMISSIS-, -OMISSIS-, ai sensi degli artt. -OMISSIS-, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - -OMISSIS-, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Legione Carabinieri Marche, del Comando Provinciale Carabinieri -OMISSIS-, del Comando Provinciale Carabinieri -OMISSIS-, del Ministero della Difesa e del Comando Interregionale Carabinieri “-OMISSIS-”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. Tommaso Capitanio e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, e s.m.i.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, il quale all’atto dell’adozione del provvedimento oggetto del giudizio rivestiva il grado di -OMISSIS- dell’Arma dei Carabinieri, impugna il decreto con cui la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa (di seguito “-OMISSIS-”) ha applicato nei suoi riguardi la sanzione della -OMISSIS- ai sensi degli artt. -OMISSIS- (di seguito anche “-OMISSIS-”).
La sanzione è stata adottata all’esito di procedimento disciplinare e in relazione a condotte per le quali il -OMISSIS- B. è stato -OMISSIS- (con riguardo alla-OMISSIS-) per avere, in cambio della dazione di denaro, promesso -OMISSIS- di poter intercedere presso un -OMISSIS- al fine di alleggerire la posizione processuale dell’interessato o addirittura per far sparire il fascicolo relativo alle indagini (-OMISSIS-).
2. Il provvedimento, insieme agli atti presupposti, è censurato per i seguenti motivi:
a) incompetenza assoluta o, in subordine, relativa del Ministero della Difesa a svolgere e a concludere il procedimento disciplinare, la relativa competenza essendo invece in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Questa prima doglianza si fonda sulle seguenti argomentazioni:
- esso ricorrente, a far tempo dal -OMISSIS- e fino al -OMISSIS-, è stato in servizio alle dipendenze della -OMISSIS-, operando dapprima presso il -OMISSIS- e in seguito presso quello di -OMISSIS-;
- poiché la condotta incriminata si è consumata, al più, il giorno -OMISSIS- (visto che in quella data il -OMISSIS- B. è stato -OMISSIS-, in seguito trasformata -OMISSIS-), ne consegue che i fatti disciplinarmente rilevanti si sono svolti in costanza del servizio alle dipendenze del-OMISSIS-, e pertanto la competenza a svolgere il procedimento sanzionatorio apparteneva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- è pertanto arbitrario il provvedimento del -OMISSIS- (di cui il -OMISSIS- B. afferma di aver inutilmente chiesto l’ostensione) che ha disposto il rientro di esso ricorrente nei ranghi dell’Arma a far data dal -OMISSIS-, visto che tale atto aveva il solo scopo di poter successivamente procedere in sede disciplinare;
b) violazione degli artt. -OMISSIS-.
Al riguardo il ricorrente evidenzia che, essendo venuta meno già dal -OMISSIS- la c.d. -OMISSIS-, l’art. -OMISSIS- -OMISSIS- va interpretato nel senso che, in pendenza del -OMISSIS-, il procedimento disciplinare non va iniziato o va sospeso solo in casi limitati e previa adozione di un atto interlocutorio che dia conto dell’esistenza di uno di tali casi. Nella specie, per un verso non ricorre nessuna delle ipotesi residuali di applicazione della -OMISSIS- (visto che il -OMISSIS- non era connesso ai compiti di istituto del ricorrente e che l’accertamento dei fatti non presentava alcuna particolare complessità, poiché le indagini erano state svolte dalla stessa Arma dei Carabinieri su delega del P.M.), per altro verso né l’Arma né il Ministero della Difesa hanno adottato l’atto di sospensione del procedimento.
Ne consegue la insanabile violazione del termine previsto per l’avvio dei procedimenti disciplinari e, dunque, anche di quello massimo previsto dalla legge per la loro conclusione, avendo il Comando Legione Carabinieri “Marche” avviato il procedimento solo a seguito dell’acquisizione del testo integrale della -OMISSIS- (avvenuta il -OMISSIS-);
c) eccesso di potere per carenza di motivazione, ovvero per motivazione omessa, insufficiente o incongrua e comunque per errore sulla valutazione dei fatti.
Con queste censure, riferite all’entità della sanzione irrogata, il ricorrente evidenzia che:
- la -OMISSIS-, essendo la massima sanzione disciplinare comminabile ad un militare, presuppone la commissione di fatti gravissimi, per cui il provvedimento sanzionatorio deve motivare adeguatamente circa la gravità della condotta del dipendente;
- nella specie, le conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione sono censurabili, visto che esse si fondano su una motivazione del tutto tautologica. Infatti il Ministero ritiene “le condotte” del -OMISSIS- B. (ma in realtà la condotta illecita è solo una) “ …gravi e biasimevoli anche sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contrarie a principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri, nonché lesive del prestigio dell’Istituzione ”. Un tale giudizio, che si attaglia a qualunque illecito disciplinare avente anche risvolti penali, non è dunque riferibile alla specifica vicenda per cui è causa, con conseguente difetto di motivazione;
- né vi è alcuna spiegazione circa il necessario bilanciamento che sempre deve essere operato fra il pregresso servizio svolto dal dipendente e l’entità della sanzione irrogata, né si fa alcun accenno al beneficio della -OMISSIS- (beneficio che presuppone una prognosi favorevole circa la futura condotta di vita del -OMISSIS-).
Il ricorrente evidenzia inoltre che il comportamento poco trasparente dell’amministrazione è confermato anche da accadimenti successivi alla data di adozione del provvedimento, in particolare per quanto attiene agli ostacoli frapposti alla completa ostensione degli atti del procedimento.
3. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri --OMISSIS-, il Ministero della Difesa e i Comandi dell’Arma dei Carabinieri indicati in epigrafe, i quali hanno chiesto il rigetto dei motivi di ricorso che riguardano l’operato di ciascuno di essi. In particolare, la Presidenza del Consiglio, attraverso una relazione del-OMISSIS-, ha evidenziato:
- di avere accolto le istanze di accesso formulate dal -OMISSIS- B. nei limiti di quanto consentono la normativa sul -OMISSIS- e quella che disciplina il diritto di accesso;
- la propria estraneità rispetto alla vicenda per cui è causa, eccependo, in subordine e per il caso in cui si ritenga invece sussistente la sua legittimazione passiva, l’incompetenza funzionale del T.A.R. Marche, ai sensi dell’art. 135, let. o), c.p.a.
4. Con decreti monocratici nn. 66/2020 e 87/2020 e successivamente con ordinanza collegiale n. 130/2020 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, fissando tuttavia per la trattazione del merito la pubblica udienza del 24 giugno 2020.
All’esito di tale udienza, svolta con collegamento da remoto, la causa è passata in decisione senza discussione orale, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, e s.m.i.
DIRITTO
5. Prima di passare all’esame delle censure articolate dal ricorrente va evidenziato che il presente giudizio non rientra fra quelli ai quali, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 168/2016, convertito in L. n. 197/2016, non si applicano le disposizioni sul processo amministrativo telematico.
Ed in effetti:
- il suddetto comma 5 stabilisce che “ Le disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute negli allegati al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, non si applicano alle controversie di cui all’articolo -OMISSIS- ”. Premesso che gli artt. -OMISSIS- e ss. della L. n. -OMISSIS- disciplinano il -OMISSIS- (ossia un istituto che non viene qui in rilievo), l’art. -OMISSIS- riguarda le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del-OMISSIS-, dell'-OMISSIS- e dell'-OMISSIS-, fra le quali, come meglio si dirà infra , non rientra quella che vede coinvolto il -OMISSIS- B.;
- questo esime il Tribunale dall’onere di acquisire gli atti relativi al rapporto di impiego del -OMISSIS- B. presso gli organismi di cui alla L. n. -OMISSIS-;
- ma, del resto, se veramente fosse stato convinto della fondatezza degli argomenti esposti nel primo motivo di ricorso, il -OMISSIS- B. avrebbe dovuto proporre la presente domanda davanti al T.A.R. Lazio, ai sensi dell’art. 135, let. o), c.p.a., e non secondo le forme del processo amministrativo telematico.