TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-06-19, n. 201500492
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Testo completo
N. 00492/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00406/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2014, proposto da:
K S, rappresentato e difeso dall'avv. G Lufrano, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento di rigetto della istanza di emersione da lavoro irregolare emesso dalla Prefettura di Ancona - prot. n. P- AN/L/N/2012/101074 e notificato al esso ricorrente in data 11/6/2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ancona e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino pakistano residente irregolarmente in Italia, impugna il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ancona ha respinto la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, richiesto ai sensi dell’art. 5, comma 11- bis , D.Lgs. n. 109/2012, come modificato dal D.L. n. 76/2013.
In punto di fatto, il sig. Sadaqat espone che:
- in data 9 ottobre 2012 il sig. G A presentava in suo favore la domanda di emersione ex art. 5 D.Lgs. n. 109/2012. Tale istanza veniva rigettata sul presupposto che la Direzione Provincia del Lavoro aveva espresso parere negativo sul datore di lavoro;
- esso ricorrente, in data 20 luglio 2013, presentava al S.U.I. istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e ciò sulla base della novella legislativa di cui al D.L. n. 76/2013;
- con l’atto impugnato l’istanza è stata respinta, sul presupposto che non risultavano versate da parte del datore di lavoro le somme dovute a titolo contributivo, previdenziale e fiscale.