TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-01-29, n. 201000206

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-01-29, n. 201000206
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201000206
Data del deposito : 29 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00293/2008 REG.RIC.

N. 00206/2010 REG.SEN.

N. 00293/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 293 del 2008, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dagli avv. S A, G L, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;



contro

Comune di Verona - (Vr), rappresentato e difeso dagli avv. L L, V P, A S, con domicilio eletto presso A S in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33; Consorzio Zona Agricola Industriale - Zai - Verona - (Vr), non costituito in giudizio;



nei confronti di

B R, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del decreto del Sindaco di Verona dd. 11.1.2008, n. 5, con cui è stata disposta la revoca della ricorrente dalla carica di componente, in rappresentanza del Comune, del Consiglio Direttivo del Consorzio ZAI di Verona; del decreto con cui il Sindaco ha provveduto alla nomina di Raffaele Bonizzato in sostituzione della ricorrente; di tutti gli atti connessi ed in particolare degli atti del Consiglio Direttivo del Consorzio di sostituzione di un componente;

nonché, con i motivi aggiunti successivamente depositati, del decreto del Sindaco di Verona n. 166 del 23 giugno 2008, con cui è stata dichiarata la decadenza della ricorrente dalla carica di rappresentante del Comune di Verona in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio ZAI ed è stato nominato, quale nuovo rappresentante del Comune, il sig. Raffaele Bonizzato; nonché, per quanto possa occorrere, dell’art. 7 degli “indirizzi generali per la disciplina delle designazioni, nomine e revoche dei rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni”, così come introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 28.11.2007.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona - (Vr);

Visti i motivi aggiunti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi l'avv.to Avino, in sostituzione dell'avv.to Leondini, per la ricorrente e l'avv.to Sartori per il Comune di Verona;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Espone l’odierna ricorrente di essere stata nominata, con decreto sindacale n. 142 del 18.7.2006, quale rappresentante del Comune di Verona nell’ambito del Consiglio Direttivo del Consorzio per la Zona Agricola ed Industriale di Verona (da ora Consorzio ZAI).

Il predetto consorzio è stato costituito nel 1948 dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Verona ed appartiene alla categoria degli enti pubblici economici.

Esso trova la propria disciplina nel decreto costitutivo, D.lgs. 24.4.1948, n. 579, così come modificato dalla legge n. 378/1975.

In base alla richiamata disciplina, per quanto riguarda la composizione del Consiglio Direttivo, costituito da nove membri, in carica per cinque anni, è previsto che tre di essi siano di nomina provinciale, tre di nomina comunale ed i restanti tre nominati dalla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.

Con riferimento, per quanto qui interessa, ai componenti di nomina comunale, questi sono scelti dal Consiglio comunale e fra questi almeno uno deve essere espressione della minoranza presente all’interno dell’organo consiliare.

In data 27.28 maggio 2007 si sono tenute le elezioni amministrative, in seguito alle quali è stato eletto il nuovo Sindaco di Verona, espressione di una maggioranza politica diversa da quella che in precedenza aveva gestito il Comune e dalla quale erano pervenute le nomine dei rappresentanti comunali all’interno del Consorzio ZAI.

Di tal chè, la ricorrente, originariamente nominata quale rappresentanza dell’allora maggioranza, in seguito alle sopravvenute elezioni, è risultata espressione della attuale minoranza.

Il neo eletto Sindaco di Verona provvedeva quindi ad invitare tutti i rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni a rassegnare l’incarico conferito dalla precedente amministrazione, invocando il carattere fiduciario delle nomine.

All’opposizione della ricorrente, che non riteneva di dover rassegnare le proprie dimissioni, seguiva la comunicazione di avvio del procedimento di nomina dei nuovi rappresentanti in seno al Consorzio ZAI, in sostituzione di quelli attualmente in carica nominati dalla precedente amministrazione, a fronte dell’esigenza di assicurare alla nuova amministrazione comunale, attraverso la nomina di propri rappresentanti di fiducia, la garanzia di affidabilità e capacità di operare in stretta sinergia con gli interessi del Comune ed in sintonia con i programmi e gli intendimenti della neoinsediatasi amministrazione.

Nonostante le controdeduzioni svolte dalla ricorrente, la quale rilevava l’inapplicabilità nel caso di specie della previsione contemplata nell’art. 50, comma 8 del T.U.E.L. in tema di nomine e revoche dei rappresentanti comunali da parte del Sindaco, oltre all’insussistenza delle condizioni e dei presupposti indicati dalla stessa norma per procedere alla revoca, con decreto n. 5 dell’11 gennaio 2008 il Sindaco provvedeva a revocare la ricorrente dall’incarico di componente del Consiglio Direttivo del Consorzio ZAI.

Peraltro il provvedimento di revoca veniva assunto nei confronti della sola ricorrente, senza essere esteso all’altro rappresentante del Comune, espressione della precedente maggioranza.

Con successivo provvedimento il Sindaco nominava il nuovo componente, in sostituzione della ricorrente, nella persona del sig. Raffele Bonizzato, nomina di cui prendeva successivamente atto il Consiglio Direttivo del Consorzio.

Avverso tali provvedimenti è stato quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale sono stati dedotti i seguenti vizi di legittimità:

Violazione dell’art. 4 del D.lgs. n. 579/1948, come modificato dalla L. n. 378/75 e dell’art. 50, comma 8 D.lgs. n. 267/2000.

Violazione dell’art. 7 degli “Indirizzi generali per la disciplina delle designazioni, nomine e revoche dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni” approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20 luglio 1994; eccesso di potere per illogicità sviamento e carenza della motivazione.

Eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento.

Con i motivi dedotti parte istante rileva come, nel caso di specie, non possa trovare applicazione il Testo Unico sugli Enti Locali, in ragione del fatto che il Consorzio ZAI non è un consorzio fra enti locali, ma è un ente di diritto pubblico, istituito con legge, avente natura di ente pubblico economico, da cui l’inapplicabilità del disposto di cui al comma 8 dell’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 che disciplina i poteri sindacali di nomina e revoca dei rappresentanti del Comune.

Peraltro, anche considerando la speciale disciplina vigente per quanto riguarda il Consorzio ZAI, così come introdotta dal D.lgs. del 1948 e successivamente modificata con legge del 1975, si osserva che l’originaria “clausola di revocabilità” è stata successivamente espunta dall’art. 4 dello statuto.

Invero, se originariamente questo prevedeva all’art.4 che i componenti del Consiglio potevano essere revocati e sostituiti dall’ente che li aveva nominati anche prima della scadenza del termine di durata dell’incarico, con la modifica apportata dalla legge n. 378/75 detta possibilità è stata eliminata.

Inoltre, anche a voler ritenere applicabile la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 50, il decreto sindacale di revoca risulta parimenti illegittimo, in quanto giustificato sulla sola base della pretesa natura fiduciaria della nomina, senza tuttavia

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