TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-03-24, n. 202300541

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-03-24, n. 202300541
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300541
Data del deposito : 24 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/03/2023

N. 00541/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00949/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 949 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R I, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in San Severo, via Sabotino, n. 4;



contro

Azienda Sanitaria Locale Foggia, rappresentata e difesa dall'avvocato L P G, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari, Piazza Luigi di Savoia, n. 41/a;



nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- della delibera n.-OMISSIS- del 28 giugno 2021, con la quale il Direttore Generale dell’A.S.L. Foggia ha approvato la graduatoria di merito dell’Avviso pubblico per la copertura di 7 posti di dirigente amministrativo a tempo determinato, nonché degli allegati 1 e 2 allo stesso atto;

- del provvedimento di esclusione del ricorrente, contenuta, in particolare, nell’allegato 1 alla predetta delibera n.-OMISSIS-/2021;

- della delibera n. -OMISSIS-del 10 settembre 2021, con la quale il Direttore Generale dell’A.S.L. Foggia ha rettificato sia la precedente graduatoria, sia le delibere n. -OMISSIS- del 21 maggio 2021 e n.-OMISSIS- del 28 giugno 2021, nonché dell’allegato allo stesso atto;

- della nota prot. n. -OMISSIS-del 2.8.2021, con la quale il Direttore AGRU ha comunicato la decisione della Commissione esaminatrice di non accogliere la richiesta di riesame proposta dal ricorrente con istanza prot. n. -OMISSIS-del 2 luglio 2021;

- di tutti gli atti prodotti dalla commissione di concorso;

- delle delibere del D.G. nn. -OMISSIS-del 2 aprile 2021 e n. -OMISSIS- del 13 aprile 2021, contenenti, rispettivamente, la “indizione avviso pubblico” e la successiva rettifica della stessa, nonché dei bandi allegati agli stessi atti;

- della delibera del D.G. n. -OMISSIS- del 21 maggio 2021 e degli allegati alla stessa;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo.

- per il risarcimento del danno per le causali e secondo la quantificazione contenute nelle conclusioni del presente atto, commisurato alla perdita economica tra quanto percepito da Sottotenente della Guardia di Finanza e gli emolumenti, comprensivi di indennità, dovuti al dirigente nominato per effetto del concorso de quo , da rimettere ai successivi conteggi dello stesso Ente, ovvero rimessi ad apposita C.T.U., a decorrere dalla data del primo dei contratti stipulato con uno o più dei vincitori, fino alla sottoscrizione del contratto individuale con il signor -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - Dagli atti di causa e dall’esposizione di parte ricorrente risulta, in particolare:

- che il ricorrente partecipava alla selezione indetta con deliberazione n. -OMISSIS-del 2 aprile 2021 del Direttore generale dell’A.S.L. Foggia, rettificata con la successiva deliberazione n. -OMISSIS- del 13 aprile 2021 (avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 60 del 29 aprile 2021), per soli titoli, per la copertura, a tempo determinato, per mesi sei eventualmente prorogabili, di sette posti di dirigente amministrativo;

- che il predetto avviso richiedeva, quale requisito speciale di ammissione, “ b) Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità, prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis (ctg. D - Ds), ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre Pubbliche Amministrazioni”;

- che, << Con specifico riferimento ai “requisiti specifici”, il -OMISSIS-, arruolatosi nel Corpo della Guardia di Finanza il 26.10.1995, quale allievo maresciallo, ha documentato i seguenti sviluppi di carriera:

- Maresciallo dal 7.4.1997;

- Maresciallo Ordinario dal 7.4.1998;

- Maresciallo Capo dal 7.4.2005;

- Maresciallo Aiutante dall’1.1.2017;

- Sottotenente dal 28.9.2020 >> (pag. 3 del ricorso);

- che, con deliberazione n.-OMISSIS- del 28 giugno 2021, il Direttore generale dell’A.S.L. Foggia approvava la graduatoria di merito dell’avviso pubblico in questione, nonché gli allegati 1 e 2 allo stesso atto, disponendo l’esclusione del ricorrente (allegato 1 - elenco dei candidati esclusi), in quanto non in possesso del requisito specifico di cui all’art. 1, lett. b) dell’avviso.

1.1 - Il ricorrente ha, quindi, impugnato, domandandone l’annullamento:

- la deliberazione n.-OMISSIS- del 28 giugno 2021 del Direttore Generale dell’A.S.L. Foggia, in uno al provvedimento di esclusione;

- la deliberazione n. -OMISSIS-del 10 settembre 2021, con cui il Direttore generale dell’A.S.L. Foggia ha rettificato sia la precedente graduatoria, sia le delibere n. -OMISSIS- del 21 maggio 2021 e n.-OMISSIS- del 28 giugno 2021, nonché l’allegato allo stesso atto;

- gli ulteriori atti, di cui in epigrafe.

Ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno per le causali e secondo la quantificazione contenute nelle conclusioni del ricorso, cioè commisurato alla perdita economica tra quanto percepito da Sottotenente della Guardia di Finanza e gli emolumenti, comprensivi di indennità, dovuti al dirigente nominato per effetto del concorso de quo, da rimettere ai successivi conteggi dello stesso Ente, ovvero rimessi ad apposita C.T.U., a decorrere dalla data del primo dei contratti stipulato con uno o più dei vincitori, fino alla sottoscrizione del contratto individuale con il signor -OMISSIS-.

A sostegno del gravame ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:

1) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento al D.M. 18.4.2002; agli artt. 45 e 46 e alle tabelle “G” e “H” allegate al d. lgs. 95/2017; al D.P.C.M. 26.6.2015. Violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Violazione del principio di intangibilità del diritto quesito e del legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione dell’Avviso pubblico di selezione (“requisiti specifici di ammissione”). Violazione del CCNL Comparto Sanità 7.4.1999. Eccesso di potere per omessa considerazione dei presupposti - sviamento - travisamento - illogicità - contraddittorietà - manifesta ingiustizia - motivazione fuorviante - carenza istruttoria;

2) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento alle tabelle “G” e “H” allegate al d. lgs. 95/2017; al D.P.C.M. 26.6.2015, al D.M. 18.4.2002 e all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale Violazione e falsa applicazione dell’Avviso pubblico di selezione (“requisiti specifici di ammissione”) Eccesso di potere per omessa considerazione dei presupposti - sviamento - travisamento - illogicità - contraddittorietà - manifesta ingiustizia - motivazione fuorviante - carenza istruttoria;

3) Violazione e falsa applicazione dell’Avviso pubblico di selezione (“requisiti specifici di ammissione”). Eccesso di potere per omessa considerazione dei presupposti - sviamento - travisamento - illogicità - contraddittorietà - manifesta ingiustizia - motivazione fuorviante - carenza istruttoria.

1.2 - Si è costituita in giudizio la A.S.L. Foggia, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

1.3 - Con ordinanza 27 ottobre 2021, n. -OMISSIS-, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente, rilevato:

<<- che, con riguardo al requisito dell’anzianità, il bando di concorso non ha previsto specifiche tabelle che potessero, in partenza, definire l’equipollenza tra le possibili e diverse qualifiche funzionali;

- che il d.lgs. 95/2017 (“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) equipara pienamente il grado di maresciallo capo sia nell’Arma dei Carabinieri che nel Corpo della Guardia di Finanza (cfr. tabella G): entrambi, peraltro, legittimati quali ufficiali di polizia giudiziaria;

- che il decreto 18 aprile 2002, riferito al transito del personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, associa al grado di maresciallo capo la VII qualifica funzionale;

- che, pertanto, deve ritenersi che anche il transito del maresciallo capo della Guardia di Finanza nei ruoli civili sembra poter giustificare, ad una sommaria delibazione, l’attribuzione della medesima qualifica, essendosi previsto nel bando che

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