TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-02-22, n. 202400211

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-02-22, n. 202400211
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400211
Data del deposito : 22 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2024

N. 00211/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01201/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2022, proposto da
S R M, rappresentata e difesa dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato I F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;



nei confronti

Scopece M G, Giura Pasquale, Desposati Annalisa, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

a) dell'atto dirigenziale n. 1042 del 25/10/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione – Sezione Personale – Servizio Reclutamento e Contrattazione della Regione Puglia, recante: “D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 16 area professionale “Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” – profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Salute”, n. 12 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori”; b) del verbale n. 17 del 24/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; c) dell'allegato n. 1 al verbale n. 17 del 24/10/2022 recante graduatoria di merito concorsuale che sostituisce integralmente quella contenuta nell'allegato n. 1 al verbale n. 12 del 29/07/2022; d) del verbale n. 16 del 19/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; e) del verbale n. 15 del 14/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; f) del verbale n. 14 del 7/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; g) del verbale n. 13 del 20/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; h) verbale n. 12 del 29/07/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; i) dell'allegato n. 1 al verbale n. 12 del 29/07/2022, recante graduatoria di merito concorsuale; e dei presupposti: l) verbale n. 11 del 27/05/2022 della Commissione esaminatrice; m) Verbale n. 9 del 13/07/2022 della Commissione esaminatrice; i) Verbale n. 8 del 4/07/2022 della Commissione esaminatrice; l) Verbale n. 7 del 29/06/2022 della Commissione esaminatrice; n) Verbale n. 6 del 28/06/2022 della Commissione esaminatrice; o) Verbale n. 5 del 14/06/2022 della Commissione esaminatrice; p) del modulo contenente il questionario compilato dalla dott.ssa S R M in occasione della prova scritta, all''interno del quale risulta che la risposta corretta al quesito n. 14 sarebbe la lettera “A”, piuttosto che la selezionata lettera “C”; q) Verbale n. 4 del 9/05/2022 della Commissione esaminatrice; r) Verbale n. 2 del 2/05/2022 della Commissione esaminatrice; s) ove occorra, del Bando concorsuale, approvato con determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione della Regione Puglia, nella parte in cui non ha previsto, tra i criteri di valutazione dei titoli, la possibilità di valutare quello della Laurea Magistrale non solo quale titolo d''accesso, ma anche con “ulteriore titolo” valutabile meritevole di punteggio; t) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, che risulta essere lesivo della posizione dell''odierna ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Formez Pa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

L’istante ha partecipato alla selezione indetta con il Bando n. 16 della D.D. n. 1371/2021 della regione Puglia per il collocamento di dodici unità attinenti al profilo di “specialista tecnico di policy, ambito di ruolo salute” presso “l’Area professionale competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” della Regione Puglia.

Il Bando, per l’accesso alla procedura selettiva, prevedeva il possesso da parte dei candidati di specifici titoli di studio (art. 2, comma 1, lettera i) attinenti al profilo richiesto dall’Amministrazione.

Il candidato ammesso, previa valutazione dei requisiti di partecipazione, avrebbe dovuto svolgere una solo prova scritta consistente nella somministrazione – mediante strumenti informatici – di quaranta (40) domande con risposta a scelta multipla, dalle quali il risultato massimo conseguibile era di trenta (30) punti.

Quanto ai quesiti, a ciascuna risposta si sarebbe attribuito il seguente punteggio: risposta esatta, + 0,75 punti; mancata risposta, 0 punti; risposta errata, - 0,25 punti.

Invece, per alcune materie concernenti “problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo”, il Bando prevedeva che i punteggi sarebbero stati attribuiti sulla base di criteri diversi: per la risposta più efficace +0,75 punti; per risposta neutra: +0,375 punti; per la risposta meno efficace: 0 punti.

Secondo il Bando (cfr. art. 6), “al termine delle operazioni di correzione delle prove”, la Commissione avrebbe, poi, predisposto l’elenco dei candidati che, nell’ipotesi in cui avessero conseguito il punteggio minimo per la prova scritta di 21/30, sarebbero stati ammessi con riserva, in qualità di “idonei”, alla valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.

La valutazione dei titoli avrebbe riguardato quelli di studio, ulteriori rispetto agli altri dichiarati nella domanda di partecipazione come requisiti di partecipazione, fino all’assegnazione di massimo otto (8) punti – tra i quali era prevista l’assegnazione di 1,5 punti per “laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso”; nonché di altri titoli, fino a un massimo di due (2) punti, dei quali massimo uno (1) per ogni abilitazione professionale.

In seguito, (cfr. art. 8 del Bando) la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto procedere alla valutazione dei titoli di preferenza, precedenza o riserva previsti dalla legge, dichiarati in domanda e trasmessi dai candidati nel termine di quindici (15) giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta.

Dopo la valutazione delle prove e dei titoli la Commissione avrebbe, poi, verificato i requisiti autocertificati nella domanda di partecipazione dei primi quarantotto (48) candidati – “numero pari a 4 volte il numero dei posti messi a bando”, per poi stilare la graduatoria di merito finale.

L’interessata ha partecipato alla prova scritta, avendo dichiarato nella propria domanda di partecipazione di essere in possesso di Laurea Magistrale – LM 13 – in Farmacia e Farmacia industriale, come richiesta dal Bando all’art. 2, comma 1, lettera i).

Dopo la correzione degli elaborati da parte della Commissione esaminatrice è stata inserita nell’elenco degli idonei, ammessi con riserva alla fase di valutazione dei titoli, con un punteggio di 22.25, superando la soglia minima di 21/30 prevista dal Bando.

Con PEC del 19/05/2022, la candidata ha trasmesso all’Amministrazione i titoli di preferenza, precedenza o riserva “già dichiarati in domanda e posseduti alla data di scadenza del bando in argomento”, tra i quali quello attestante la propria iscrizione, “negli elenchi di cui all’art. 8, comma 1 della Legge 68/99 come vittime del dovere/terrorismo” (c.d. categorie protette).

Inoltre, con nota PEC del 2/06/2022, quale idonea ammessa con riserva alla valutazione dei titoli, ha chiesto al Formez di valutare la come titolo “ulteriore” di studio meritevole di 1,5 punti aggiuntivi, la propria laurea magistrale, nonostante fosse stata dichiarata nella domanda di partecipazione quale requisito d’accesso alla procedura selettiva.

Con il verbale n. 6, la Commissione ha preso atto del parere del Formez che per il quesito n. 14 riteneva corretta la risposta a) e non quella c), nonché delle istanze (tra cui quella della ricorrente) che chiedevano la valutazione “del titolo universitario di laurea specialistica/magistrale (utilizzato come titolo di accesso in sede di iscrizione) come titolo ulteriore rispetto alla laurea triennale, richiedendo l’attribuzione del punteggio di 1,5 punti”.

Quindi la Commissione ha specificato che la “Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l’ammissione al concorso” sarebbe stata esclusa – in base all’art. 7, comma 4, lettera a) del Bando – dall’attribuzione del punteggio spettante ai titoli diversi da quello di accesso alla procedura selettiva.

Essa poi ha proceduto, prima, alla valutazione dei titoli di studio e degli altri titoli, come l’abilitazione professionale, presentati dai candidati e, poi, dei titoli di preferenza, precedenza o riserva, come quelli trasmessi con PEC del 19/05/2022 dalla ricorrente al Formez.

Con il verbale n. 5 del 14 giugno 2022 la regione ha dato atto dei chiarimenti forniti da Formez PA alla Regione Puglia in merito al quesito n. 14 così formulato: “Gli importi delle risorse destinate alla programmazione europea per il periodo 2021-2027 e messe a disposizione degli Stati membri sono indicati: A. nel Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e nei regolamenti dei vari fondi europei; B. nel Quadro Strategico Pluriennale (QSP) e nel regolamento sulle risorse proprie; C. nel Quadro Economico Pluriennale (QEP) e nel regolamento istitutivo del Next Generation EU (NGEU)”.

Nel verbale si afferma, inoltre, che “nella correzione degli elaborati è stata considerata corretta l’opzione C, mentre il Formez, in data 09/06/2022 comunica

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