TAR Venezia, sez. III, sentenza 2020-10-26, n. 202000996

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2020-10-26, n. 202000996
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202000996
Data del deposito : 26 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2020

N. 00996/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00373/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 373 del 2019, proposto da
Az. Agr. M F, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M A, V N G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M A in Verona, via Albere n. 80;

contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento

- del provvedimento AGEA denominato "Intimazione di pagamento n. 547 02 2019 00000285 000", inviato all'azienda agricola ricorrente e ricevuta dalla stessa in data 29 gennaio 2019 a mezzo PEC, con il quale AGEA ha invitato la medesima azienda a versare i residui importi (per prelievi latte) indicati nella medesima comunicazione, sia a titolo di capitale che di interessi, che non risultavano ancora pagati, rispetto ai maggiori importi a suo tempo iscritti a ruolo da AGEA e di cui alla cartella di pagamento n. 12220110018945675000 che sarebbe stata notificata il 6 ottobre 2011, secondo quanto riportato nella stessa intimazione;

- nonchè di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compresi l'atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell'intimazione di pagamento qui impugnata e la cartella stessa (sopra indentificata), nella parte in cui da tali atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico dell'azienda agricola, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica della medesima;

e con richiesta di risarcimento del danno subito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2020 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’Azienda agricola ricorrente impugna l’intimazione di pagamento, meglio indicata in epigrafe, con cui Agea l’ha invitata a versare i residui importi, per prelievi relativi al regime delle quote latte, sia a titolo di capitale che di interessi, che non risultavano pagati, rispetto agli importi a suo tempo iscritti a ruolo da Agea e di cui alla cartella di pagamento, che Agea afferma essere stata notificata il 6 ottobre 2011, riportata nell’intimazione;
nonché gli atti presupposti e connessi e, in particolare, l’atto di iscrizione a ruolo, il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione di pagamento e la stessa cartella di pagamento.

La ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di ricorso:

I) Illegittimità dell’intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione della presupposta cartella di pagamento - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia.

L’intimazione di pagamento impugnata, notificata il 29 gennaio 2019, riguarda una cartella di pagamento notificata, secondo Agea, il 6 ottobre 2011, in relazione alla quale la ricorrente sostiene che sarebbe già decorso il termine di prescrizione quadriennale previsto all’art. 3, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/1995;
o, in subordine, sarebbe decorso anche il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2948 n. 4 c.c.;
o, in ulteriore subordine, sarebbe decorso anche il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.;

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 7 e segg. L. n. 241/90, nonché degli artt.

8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost
., in quanto prima di procedere al recupero dei residui debiti portati da ruoli (e cartelle) asseritamente illegittimi, in quanto successivi alla L. n. 33/09, ma precedenti all’entrata in vigore delle norme che hanno attribuito ad Agea il potere di recupere i prelievi latte a mezzo ruolo (ossia i commi 10, 10-bis e 10-ter, dell’art.

8-quinquies della L. n. 33/09, il primo modificato ed i secondi introdotti ai sensi dell’art. 1, comma 525, L. n. 228/2012, e poi ulteriormente modificati ai sensi dell’art. 1, comma 714, L. n. 190/2014), AGEA avrebbe dovuto quantomeno motivare e comprovare, nell’intimazione di versamento, di aver espletato le procedure imposte dal legislatore con la citata normativa;

III) Illegittimità propria e derivata degli atti impugnati, anche per illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di imputazione di prelievo supplementare per tutti i periodi dal 1995/96 al 2008/09, per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE – mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione degli artt.

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