TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-08-05, n. 202415700

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-08-05, n. 202415700
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415700
Data del deposito : 5 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2024

N. 15700/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02113/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2113 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Baiocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via IV novembre n. 5;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza ex art. 9 comma 1, lettera f), l. n. 91/1992, emesso dal Ministro dell'Interno in data 26 novembre 2017, notificato al ricorrente il 2 dicembre 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 12 luglio 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con decreto Ministro dell’Interno, 26 novembre 2017, n. -OMISSIS-, notificato in data 2 dicembre 2017, la p.a. resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dal sig. -OMISSIS-, in data 27 gennaio 2014, ritenendo che « non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ».

La predetta decisione è stata assunta dal Ministero in quanto in sede istruttoria era emerso che l’istante era stato destinatario in data 19 maggio 2005 di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di -OMISSIS- per il reato di sostituzione di persona continuato (artt. 81, 494 c.p.) commesso dall’1 agosto 2001 fino al 20 febbraio 2003 e tale circostanza era stata ritenuta, nell’ambito del giudizio globale sul comportamento dell’interessato, indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale.

2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il sig.-OMISSIS- – riassumendo il giudizio originariamente proposto innanzi al Tribunale civile di-OMISSIS- (che con ordinanza del 5 dicembre 2018 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o.) – ha contestato tale decisione per « eccesso di potere; travisamento dei fatti, errata valutazione circa l’insussistenza dei requisiti per ottenere la cittadinanza [nonché per] motivazione generica e arbitraria » lamentando, in sintesi, che:

- l’amministrazione aveva fondato il diniego su un comportamento posto in essere in data « precedente al decennio anteriore alla presentazione dell’istanza »;

- la p.a. non aveva considerato che il fatto era bagatellare;

- il Ministero aveva omesso di considerare che in data 14 ottobre 2010 il reato era sto dichiarato estinto;

- l’amministrazione aveva omesso integralmente di considerare altri elementi, quali la regolarità dell’attività lavorativa svolta, la sufficienza del reddito, la lunga permanenza in Italia, l’integrazione della famiglia e l’acquisto di un’abitazione di proprietà.

3. In data 4 luglio 2024, l’amministrazione si è costituita in giudizio, depositando documentazione.

4. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 12 luglio 2024, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

5. Il gravame è infondato, per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di concessione della cittadinanza e dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in materia.

6. È noto, infatti, che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana « può » essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue « una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale » (cfr. Consiglio di Stato, III, 23

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