TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2020-05-07, n. 202000159
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Pubblicato il 07/05/2020
N. 00159/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00432/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2015, proposto da
G T, N T, M T, M J X, rappresentati e difesi dagli avvocati A R, A T, con domicilio eletto presso lo studio A R in L'Aquila, via Pescara n.2;
contro
Comune di L'Aquila in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D V, A L, domiciliataria ex lege in L'Aquila, viale XXV Aprile;
per l'annullamento
dei decreti di esproprio nn. 79, 76, 83, 77, 82, 81, 80, 75, 71, 73, 72, 78 e 74 datati 25/11/2014 ma notificati in data 14/05/2015 emessi dal Comune di L’Aquila, Settore Ricostruzione Pubblica, nonché di tutti gli atti ad essi presupposti o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di L'Aquila in persona del Sindaco pro tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2020 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono comproprietari dei terreni nel Comune di L’Aquila individuati nel N.C.T. di L’Aquila al foglio n. 66, particelle nn. 1240 di mq. 311, 1226 di mq. 372, 1251 di mq. 1.015, 1238 di mq. 301, 1250 di mq. 26, 1249 di mq. 749, 1248 di mq. 36, 1224 di mq. 1.648, 351 di mq. 80, 1215 di mq. 2.933, 1213 di mq. 72, 1239 di mq. 243, 1216 di mq. 534.
Con Decreto del Commisario Delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 15 pubblicato in data 31/07/2009 veniva dichiarata la pubblica utilità degli insediamenti MUSP (Moduli Uso Scolastico Provvisori) da realizzarsi su una serie di aree (tra le quali quelle dei ricorrenti) ed in relazione alle quali il Decreto doveva intendersi come decreto di occupazione di urgenza.
Successivamente in data 28/07/2012 ai ricorrenti veniva notificata la determinazione delle indennità provvisorie di esproprio e di occupazione temporanea con provvedimenti emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile datati 24/07/2012.
Da ultimo in data 14/05/2015 sono stati agli stessi notificati i decreti di esproprio nn. 79, 76, 83, 77, 82, 81, 80, 75, 71, 73, 72, 78 e 74 datati tutti 25/11/2014, emessi dal Comune di L’Aquila, Settore Ricostruzione Pubblica.
Avverso tali provvedimenti, e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, i i ricorrenti insorgono proponendo ricorso giurisdizionale fondato sulle seguenti argomentazioni:
1) Violazione di Legge (dell'articolo 13, 20 e 22bis T.U. 327/2011) – Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento - Illogicità - Violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa - Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa - Irragionevolezza – Motivazione contraddittoria ed insufficiente.
Si è costituita l’amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione
DIRITTO
1.§. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di ricorso fondato sull'assunto che l'occupazione temporanea d'urgenza del sito fu ab origine illegittima in quanto non rispondente al contenuto dell’art. 22 bis del T.U. 327/01 e che, comunque, per essere decorso oltre un quinquennio tra la pubblicazione del decreto di occupazione e la notificazione dei decreti di espropriazione, tali ultimi provvedimenti sarebbero nulli.
Le censure non possono essere accolte.
Quanto alla violazione dell’art. 22 del T.U. 327/01, osserva il collegio che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell' art. 3, co. 1° del D.L. 245/2002, conv. con modd. in L. 27.12.2002, n. 286, venne dichiarato, per il territorio del comune dell’aquila, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari. Col medesimo DPCM venne dichiarato lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co. 1, della L. 225/1992, ed altresì vennero conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario Delegato ai sensi dell' art. 5, co. 4, cit. L. 225/1992.
Il D.L. 39/2009, convertito con in L. 77/2009, prevedeva specificamente, all' art. 1, che le procedure intese alla realizzazione di interventi, anche edilizi, destinati a sovvertire alle straordinarie circostanze emergenziali potessero derogare alla sequela procedimentale e partecipativa stabilita dal D.P.R. 327/2001, Testo Unico delle Espropriazioni e dal D.P.R. 380/2001, Testo Unico dell'Edilizia.
Ai fini di specifico interesse è, quindi, da richiamare l’art. 7 dell’