TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-03-22, n. 202100044

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-03-22, n. 202100044
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202100044
Data del deposito : 22 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2021

N. 00044/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00145/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 145 del 2020, conseguente alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto da:
L B, P B e S B, rappresentati e difesi dall’avvocato L P e dall’avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Oss Mazzurana, n. 72, presso lo studio del predetto avvocato P;

contro

Comune di Sanzeno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato M D F e dall’avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via dei Paradisi, n. 15/5, presso lo studio degli anzidetti avvocati;

per l’annullamento

- della deliberazione, nonché del relativo verbale, n. 26/2020 della Giunta comunale del comune di Sanzeno (TN) del 3 aprile 2020, pubblicata sull’Albo Pretorio Elettronico comunale il 9 aprile 2020, avente ad oggetto “ Lavori di allargamento e sistemazione del marciapiede sulla SS 43DIR nell’abitato di Sanzeno-variante n. 2 ”;

nonché, per quanto occorrer possa,

- del c.d. “ RENDE NOTO ” del 26 maggio 2020 sub prot. 1900 del comune di Sanzeno (TN) avente ad oggetto l’« avvio della procedura di esproprio per “Lavori di allargamento e sistemazione del marciapiede sulla SS 43DIR nell’abitato di Sanzeno-variante n. 2 ”»;

- della “ Comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ” del comune di Sanzeno (TN) del 9 gennaio 2020 sub prot. 75, 76 e 77;

- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso (fra i quali, a titolo di esempio, le deliberazioni della Giunta comunale del comune di Sanzeno n. 7 del 4 gennaio 2017 e n. 115 del 18 ottobre 2017), anche infraprocedimentale, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Sanzeno;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “ Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ”, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e modificato con decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, ed in particolare l’articolo 25 rubricato “ Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo ”, il quale prevede che, dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70;

Visto il decreto n. 33 del 4 novembre 2020 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2021, svoltasi con le modalità da remoto previste dall’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, il consigliere A T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Il Comune di Sanzeno nel 2017, intendendo provvedere per la maggior sicurezza del traffico veicolare e del passaggio pedonale riguardanti la S.S. 43, con deliberazione della Giunta n. 7 del 4 gennaio ha dapprima approvato il progetto definitivo dei lavori di “ Allargamento e sistemazione del marciapiede sulla SS 43DIR nell’abitato di Sanzeno ” e, successivamente, con deliberazione della Giunta n. 115 del 18 ottobre, ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo di tali opere, progetto a tutti gli effetti poi approvato con determinazione del Vice segretario comunale n. 45 del 20 ottobre 2017. L’intervento progettuale ha previsto l’allargamento della careggiata stradale e la realizzazione sul lato destro della strada di un marciapiede della lunghezza di circa 150 metri e di larghezza idonea a garantire ai pedoni un percorso sicuro “ dalla Cassa rurale fino a Casa de Gentili ” (cfr. relazione illustrativa al progetto esecutivo). Il progetto esecutivo, in particolare il tipo di frazionamento ad esso allegato, ha indicato le aree di proprietà privata interessate alla realizzazione dei lavori (neoformate particelle fondiarie 260/6, 260/7 e 263/2 e neoformata particella edificiale 200 C.C. Sanzeno), specificando nella relazione illustrativa che l’acquisizione delle medesime sarebbe avvenuta “ mediante contratto di acquisto ” “ a seguito di stima dei valori di mercato ”. Precedentemente all’approvazione del progetto esecutivo gli interventi in questione erano stati illustrati ai proprietari di tali aree.

2. Con accordo sottoscritto l’11 aprile 2018 il Comune al fine della realizzazione dei lavori anzidetti ha concordato con il signor S B, proprietario della p.f. 263 e della p.f. 260/1 C.C. Sanzeno, l’occupazione temporanea, per la durata dei lavori, delle medesime nonché l’entrata in possesso “ fin da subito ” nelle neoformate particelle fondiarie 260/6, 260/7 e 263/2 con l’impegno a stipulare il relativo contratto di compravendita entro l’estate 2018. Con analogo accordo sottoscritto il 7 maggio 2018 è stata convenuta con i signori L B e P B, comproprietari della p.ed. 25, p.m. 5, l’occupazione temporanea, per la durata dei lavori, della medesima nonché l’entrata in possesso “ fin da subito ” nella neoformata particella edificiale 200 con l’impegno a stipulare il relativo contratto di compravendita entro l’estate 2018.

3. Al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza della circolazione, con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 18 settembre 2018 è stata poi approvata una prima variante al progetto esecutivo, in particolare avente ad oggetto “ la previsione di una terza corsia di immissione la quale consentirà ai veicoli provenienti da Dermulo di immettersi agevolmente nella strada comunale collocata presso la Cassa Rurale e che conduce poi al parcheggio ed alla Basilica dei Santi Martiri ” e comportante l’acquisizione, a spese del signor S B, di una superficie maggiore rispetto a quella pattuita nell’accordo intervenuto tra il medesimo e il Comune.

4. Successivamente, in data 4 marzo 2019, con la deliberazione n. 27 la Giunta comunale ha approvato una seconda variante, tra l’altro finalizzata a conformarsi alle modifiche nel frattempo richieste dal Servizio Gestione Strade della Provincia. In quest’ultima deliberazione, così come nella allegata relazione illustrativa, risulta precisato che, a seguito delle modifiche apportate con la prima variante, non era stato possibile stipulare un accordo con i proprietari delle aree da acquisire e che, pertanto, al fine di avviare l’esecuzione dei lavori sarebbe stato necessario ottenerne la disponibilità. Il 15 aprile 2019 il Comune ha avvisato del deposito della documentazione per l’avvio della procedura espropriativa con la pubblicazione del cosiddetto “ Rende Noto ” prescritto dall’art. 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 “ Norme sull’espropriazione per pubblica utilità ”.

5. Successivamente i signori S, L e P B, hanno indirizzato al Comune le note del 10 giugno 2019 e del 26 settembre 2019, recanti molteplici censure (cosiddette contestazioni) al progetto e un’ulteriore nota in data 24 dicembre 2019, quest’ultima volta a contestare l’operato dell’Amministrazione per aver chiesto alla Provincia di essere autorizzata a emettere decreto di occupazione temporanea ai fini del successivo esproprio senza, tuttavia, pubblicare il progetto relativo alla seconda variante, così come previsto dall’articolo 18 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

6. Con note del 9 gennaio 2020 prot. n. 75, 76 e 77 il Comune, con riferimento ai lavori di “ Allargamento e sistemazione del marciapiede sulla S.S. 43 dir. nell’abitato di Sanzeno – variante n. 2 ”, considerato “ che la realizzazione di tale opera richiede l’espropriazione e l’occupazione temporanea di terreni di proprietà di terzi soggetti ”, ha comunicato ai signori B, ai sensi dell’art. 18 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26, l’avvio del procedimento per la previa dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori concernenti le particelle di loro proprietà. A ciò ha fatto seguito la presentazione con nota del 29 gennaio 2020, pervenuta al Comune nel febbraio 2020, da parte dei suddetti proprietari, di nove osservazioni.

7. La Giunta comunale, con deliberazione n. 26 del 3 aprile 2020, dopo aver accolto le osservazioni n. 5 e n. 9 presentate dai proprietari, ha disposto l’annullamento in autotutela della deliberazione n. 27 del 2019 di approvazione della seconda variante (nonché gli atti conseguenti) in ragione dell’omissione della pubblicazione del relativo progetto prevista dall’articolo 18 della legge provinciale n. 26 del 1993, e ha poi approvato il progetto di variante n. 2 decidendo di acquisire le aree necessarie alla realizzazione dei lavori tramite la procedura espropriativa delineata dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6.

8. Secondo quanto previsto dall’art. 4 della l.p. n. 6 del 1993 il Comune il 26 maggio 2020 ha dato avviso (cosiddetto “ Rende Noto ”) del deposito della documentazione ai fini della procedura espropriativa. A ciò ha fatto seguito la reiterazione da parte dei signori B delle osservazioni precedentemente non accolte. Con deliberazione n. 66 del 28 luglio 2020 la Giunta comunale ha respinto nuovamente le deduzioni dei proprietari delle superfici da espropriare.

9. I signori B hanno impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica principalmente la deliberazione della Giunta comunale di Sanzeno n. 26 del 3 aprile 2020 nonché gli altri atti in epigrafe indicati;
a seguito dell'atto di opposizione, notificato il 17 agosto 2020, da parte del Comune di Sanzeno, ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, i ricorrenti si sono costituiti innanzi a questo Tribunale, con atto notificato il 14 e depositato il 16 ottobre 2020, riproponendo la propria impugnativa nella presente sede giurisdizionale.

10. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I) Violazione del principio del contraddittorio per omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento

Le deliberazioni n. 7 e n. 115 del 2017, con cui la Giunta comunale di Sanzeno ha approvato dapprima il progetto definitivo e successivamente quello esecutivo dei lavori di allargamento della strada statale 43 e sistemazione del marciapiede, non sono mai state notificate (né comunicate o comunque in altro modo rese note) ai ricorrenti. Ciò nonostante ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, comma 5, e 18, commi 1 e 2, della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26, l’approvazione del progetto definitivo accompagnata dal « finanziamento dell’opera » e l’approvazione del progetto esecutivo di opere pubbliche equivalgano a « dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità », il che avrebbe dovuto comportare, il deposito presso la segreteria del Comune degli elaborati grafici, la comunicazione ai proprietari dei beni soggetti all’esproprio e la pubblicazione del relativo avviso all’albo comunale secondo quanto prescritto dal comma 4 bis del citato art. 18 ed altresì, ex comma 4 del medesimo articolo, la cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità in caso di mancato inizio delle opere nel quinquennio successivo all'approvazione. In particolare, poi, l’amministrazione, omettendo la comunicazione delle deliberazioni n. 7 e n. 115 del 2017, non ha tenuto conto dell’obbligo di comunicazione nei confronti dei proprietari del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio di cui al combinato disposto degli artt. 11 e 16 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. D’altra parte anche la disciplina sugli espropri di cui alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 contempla, ai commi 1 e 2 dell’art. 4, il principio di partecipazione da parte del privato potenzialmente destinatario di esproprio sin dall’avvio della procedura ablativa. Pertanto, “ la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio procedimento sin dalla sua fase iniziale … determina l’illegittimità degli atti conseguenti e dunque della deliberazione 26/2020 ”.

II) Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione in ordine al bilanciamento dei contrapposti interessi.

La deliberazione n. 26 del 2020 si riferisce alla messa in sicurezza dei pedoni, ma in realtà, anche tramite la previsione di una terza corsia, il progetto conduce ad un ampliamento della carreggiata, favorendo, così, il traffico veicolare. Il diritto di proprietà e, del pari, il diritto di iniziativa economica privata atteso che risulta dimezzato il numero di parcheggi a disposizione del “ Coluna Cafè ”, esercizio commerciale gestito da uno dei ricorrenti, vengono pertanto ingiustificatamente sacrificati con un bilanciamento non corretto dei contrapposti interessi.

11. Il Comune di Sanzeno, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, ha preliminarmente eccepito la tardività della costituzione dei ricorrenti, avvenuta solo il 14 ottobre 2020, mentre, nel rispetto dei termini dimidiati previsti per i provvedimenti espropriativi, sarebbe dovuta intervenire entro la fine del settembre 2020, cioè entro trenta giorni dalla notifica dell’atto di opposizione. Nel merito l’Amministrazione ha osservato che la procedura espropriativa ha preso avvio una volta emersa l’impossibilità di acquisire mediante contratti di compravendita con i proprietari privati le aree necessarie ai lavori relativi alla strada e solo in tale momento, come in effetti è avvenuto, avrebbe dovuto essere disposta la pubblicazione prescritta dall’articolo 18 della legge provinciale n. 26 del 1993 e non precedentemente in sede di approvazione del progetto esecutivo. Secondo l’Amministrazione anche il richiamo agli artt. 16, comma 5, e 18, commi 1 e 2, della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26, con riferimento al termine quinquennale entro il quale iniziare la realizzazione delle opere pubbliche, non risulta pertinente poiché tale termine decorre dalla dichiarazione di pubblica utilità che è intervenuta con la deliberazione n. 26 del 3 aprile 2020. Infine, per quanto attiene alla lamentata contraddittorietà della motivazione, l’Amministrazione osserva che l’allargamento della viabilità in particolare della strada statale 43 è contemplato dal piano regolatore generale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1634 del 7 settembre 2018, che non risulta essere impugnato. Inoltre tutte le osservazioni avanzate dai ricorrenti sono state puntualmente considerate dall’Amministrazione.

12. Da ultimo, con memoria di replica del 26 febbraio 2021, i ricorrenti hanno ribadito le proprie tesi, sottolineando quanto all’eccezione di tardività della costituzione, che la disciplina speciale di cui al d.P.R. n. 1199 del 1971 prevede un termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’istanza di trasposizione per la costituzione in giudizio del ricorrente opposto e non è soggetta all’abbreviazione dei termini processuali di cui all’art. 119, comma 2, cod. proc. amm.

13. Alla odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione, ai sensi dell’articolo 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020 e modificato con d.l. n. 183 del 2020.

DIRITTO

I) Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame della eccezione in rito sollevata dall’Amministrazione perché il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito indicate.

II) Quanto al primo motivo, non merita favorevole apprezzamento, in primo luogo, la censura con cui i ricorrenti lamentano di non aver avuto in alcun modo comunicazione - in violazione della disciplina provinciale sui lavori pubblici (art. 18 della l.p. n. 26 del 1993) e delle disposizioni statali e provinciali in materia di espropriazione (art. 11 del d.P.R. n. 327 del 2001 e art. 4 della l.p. n. 6 del 1993) - da parte del Comune di Sanzeno delle deliberazioni n. 7 del 4 gennaio 2017 e n. 115 del 18 ottobre 2017 recanti l’approvazione rispettivamente del progetto definitivo e di quello esecutivo dei lavori di allargamento della strada statale 43 e sistemazione del marciapiede. Al riguardo vale, infatti, evidenziare che alle date di approvazione dei progetti suddetti non era affatto chiaro, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, che su beni di loro proprietà l’Amministrazione intendesse “ apporre il vincolo preordinato all’esproprio ”. Come si evince dalla relazione illustrativa al progetto esecutivo il Comune, che tra l’altro aveva provveduto ad illustrare in più incontri gli interventi in argomento ai proprietari, riteneva piuttosto di (poter) definire con contratti civilistici e a valori di mercato l’acquisizione dai privati proprietari delle aree occorrenti per la realizzazione dei lavori. Non è infatti inibito all’amministrazione ricorrere agli strumenti del diritto privato anziché provvedere all’interesse pubblico esercitando poteri pubblicistici. L’intendimento del Comune legittimamente orientato a una soluzione non di tipo ablativo risulta, invero, confermato dagli accordi sottoscritti con i proprietari l’11 aprile e il 7 maggio 2018, che recano l’impegno a stipulare a breve i relativi contratti di compravendita. Pertanto al tempo dell’approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo non solo non risultava essere stata attivata alcuna procedura con finalità ablatoria, ma neppure in tale momento la sussistenza di un procedimento di esproprio in atto avrebbe potuto desumersi in relazione all’equivalenza tra approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità disposta dall’art. 18 della l.p. n. 26 del 1993. Tale equivalenza in realtà non è automatica poiché al fine di conseguirne gli effetti è per l’appunto previsto il deposito presso la segreteria del comune nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare degli elaborati grafici e descrittivi, la comunicazione ai proprietari o ai possessori, se conosciuti, e la pubblicità mediante avviso all'albo comunale. Solo decorso il termine per la presentazione di osservazioni le amministrazioni aggiudicatrici approvano il progetto dichiarandone, ai sensi dei commi 1 e 2, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità. Ebbene, considerato che nella fattispecie in esame, secondo quanto appena esposto, non è stato depositato alcun elaborato, né comunicato alcunché ai proprietari, i progetti definitivi ed esecutivi di cui alle deliberazioni n. 7 del 4 gennaio 2017 e n. 115 del 18 ottobre 2017 non equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità. In definitiva, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo e di quello esecutivo, il Comune, non intendendo in tale momento promuovere alcuna espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera pubblica in argomento, non era neppure tenuto, in applicazione dell’art. 18 comma 4 bis della l.p. n. 26 del 1993, a comunicare ai proprietari i progetti ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera.

Nella fattispecie in esame la procedura di espropriazione prende in realtà consistenza allorché viene meno la disponibilità dei proprietari alla cessione consensuale in relazione alla necessità, determinatasi a seguito della prima variante al progetto esecutivo (cfr. deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 18 settembre 2018), da parte del Comune di acquisire una superficie maggiore rispetto a quella pattuita negli accordi precedentemente intervenuti. La seconda variante (cfr. deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 4 marzo 2019) conferma il fallimento dell’opzione consensuale senza tuttavia essere preceduta dagli adempimenti attinenti il deposito, la comunicazione e la pubblicità del progetto dell’opera previsti ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera dall’art. 18, comma 4 bis, della l.p. n. 26 del 1993. E allora del tutto coerente rispetto alla disciplina provinciale sui lavori pubblici di cui alla citata l.p. n. 26 del 1993 - che si intreccia con le connesse disposizioni provinciali in materia di espropriazione di cui alla l.p. n. 6 del 1993 - risulta la comunicazione di “ avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ” indirizzata ai ricorrenti con le note del 9 gennaio 2020, così come, del pari, in linea con le disposizioni provinciali si configura l’annullamento in autotutela, disposto con l’impugnata deliberazione n. 26 del 3 aprile 2020, della deliberazione n. 27 del 4 marzo 2019 per il mancato rispetto del citato art. 18.

Le considerazioni che precedono privano pure di spessore la censura che attiene all’asserita violazione del principio della durata degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, contenuto nell’art. 18, comma 4 della l.p. n. 26 del 1993, secondo il quale gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità “ cessano se le opere non hanno avuto inizio nel quinquennio successivo all’approvazione ”. Come si è detto, nel caso di specie l’approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo non equivalgono a dichiarazioni di pubblica utilità;
viceversa gli effetti di quest’ultima si sono verificati con l’approvazione del progetto di variante n. 2 di cui all’impugnata deliberazione n. 26 del 2020. Sotto i profili contestati tale provvedimento non è illegittimo con esclusione, quindi, anche del lamentato differimento di tre anni del dies a quo a partire dal quale computare il termine quinquennale previsto dalle citate disposizioni.

È appena il caso di rilevare che anche il successivo avviso (cosiddetto “ Rende Noto ”), pubblicato dal Comune il 26 maggio 2020 ai sensi dell’art. 4 della l.p. n. 6 del 1993, riguardante il deposito della documentazione ai fini della procedura espropriativa, costituisce conferma del corretto dispiegarsi dell’azione amministrativa sotto il profilo delle garanzie partecipative e del contraddittorio inequivocabilmente assicurato ai ricorrenti nella fattispecie.

In definitiva i ricorrenti non hanno motivo di dolersi di alcuna infrazione al principio del contraddittorio e in particolare alla disciplina provinciale sui lavori pubblici (art. 18 della l.p. n. 26 del 1993) e alle disposizioni statali e provinciali in materia di espropriazione (art. 11 del d.P.R. n. 327 del 2001 e art. 4 della l.p. n. 6 del 1993);
l’impugnata deliberazione che (ri)approva la variante n. 2 non è inficiata in via derivata da alcun precedente illegittimo segmento procedimentale.

III) Non coglie nel segno neppure il secondo motivo con il quale viene denunciata la contraddittorietà della motivazione poiché l’opera pubblica che il Comune di Sanzeno intende realizzare non riguarderebbe la sicurezza dei pedoni ma si tratterebbe, anche considerata la previsione della realizzazione di una terza corsia, di una “ mera operazione di allargamento della sede stradale ”.

Al riguardo, in disparte il fatto che l’allargamento della strada è da ritenersi funzionale alla realizzazione del marciapiede e che la strettezza della carreggiata accentua l’insicurezza dei pedoni, vale considerare che è il piano regolatore generale vigente del Comune di Sanzeno, prima ancora dell’impugnata deliberazione n. 26 del 2020, a prevedere l’adeguamento in termini di messa in sicurezza del tratto in corrispondenza dell’abitato suddetto della S.S. 43, arteria interessata da un intenso traffico poiché rappresenta la viabilità principale per l’alta Valle di Non. Il P.R.G. è rimasto peraltro incontestato;
infatti la scelta di allargare la strada e sistemare il marciapiede, contenuta nello strumento pianificatorio di carattere locale, non è stata oggetto di impugnazione da parte dei ricorrenti i quali, nondimeno, pretendono oggi di censurarne gli atti esecutivi. Giova rammentare che sul punto la giurisprudenza è costante nell’affermare che “ nell’ambito delle disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi contenute nel Piano Regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa locale, vanno distinte: a) le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo);
b) le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle NTA (norme tecniche di attuazione) del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull'osservanza di canoni estetici, sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.). Secondo il suddetto orientamento, per le disposizioni appartenenti alla prima categoria, in relazione all’immediato effetto conformativo dello
ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati, s’impone un onere di immediata impugnativa nel termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio;
invece, le prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività edilizia, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, possono essere oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest'ultimo
” ( ex multis , C.d.S., sez. II, n. 5298/2019;
T.R.G.A. Trento, n. 72/2020;). Nel caso in esame, in cui viene in contestazione la realizzazione di un’opera pubblica e la sua localizzazione, si versa nella prima ipotesi. Ne consegue che il presente secondo motivo prima ancora che infondato si configura inammissibile. Ciò posto, merita peraltro riscontrare che anche nel merito la scelta, già contenuta nel P.R.G. e contemplata negli impugnati atti esecutivi, di allargare la strada e sistemare il marciapiede, evidenzia non solo un buon uso dell’ampia discrezionalità riservata al pianificatore locale, ma, altresì, un adeguato contemperamento da parte del Comune degli interessi coinvolti nella vicenda vale a dire l’interesse pubblico alla sicurezza delle persone e l’interesse privato attinente al diritto di proprietà e di iniziativa economica. In particolare a quest’ultimo proposito vale evidenziare che anche il lamentato dimezzamento, conseguente alla espropriazione, del numero di parcheggi a disposizione del “ Coluna Cafè ”, esercizio commerciale gestito da uno dei ricorrenti, non risulta rilevante poiché in realtà tali posti auto parzialmente neppure sussistono essendo l’area in questione occupata da materiale di vario tipo come si evince dalla documentazione fotografica versata in atti. E ciò senza considerare che non vi erano soluzioni alternative all’eliminazione di posti auto e che la consistenza della superficie che residua a seguito dell’esproprio consente di ricavare i parcheggi per legge necessari.

IV) Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite, nella misura indicata in dispositivo.

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