TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-07-22, n. 202414977

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-07-22, n. 202414977
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202414977
Data del deposito : 22 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2024

N. 14977/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11980/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11980 del 2021, proposto da
Comune di Sessa Aurunca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina n. 121;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console N 3;

per l'annullamento di:

A) Decreto Ministeriale, adottato di concerto dai predetti Ministri in data 10.08.2021 e pubblicato sulla G.U. n. 205 del 27.08.2021 per la parte in cui non inserisce, nell'allegato A, anche il Comune di Sessa Aurunca tra i beneficiari del riparto per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del F.A.L., fondo anticipazioni di liquidità;

B) quatenus opus, Conferenza Stato-Città ed autonomie locali - Seduta del 27 luglio 2021;

C) nonché per il riconoscimento del diritto del Comune di Sessa Aurunca ad essere inserito tra i beneficiari del fondo quale avente diritto al riparto ed alle somme spettanti;

D) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comune di Aversa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024 il dott. F V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorso ha ad oggetto la domanda di annullamento del D.M. adottato di concerto dai Ministri dell’Interno e dell’Economia e Finanze in data 10.08.2021, pubblicato sulla G.U. n. 205 del 27.08.2021, per la parte in cui non inserisce, nell’allegato A, anche il Comune di Sessa Aurunca tra i beneficiari del riparto per l'anno 2021 del fondo in epigrafe.

Il fondo in causa è stato istituito a favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del F.A.L. , fondo anticipazioni di liquidità.

Il comune di Sessa Aurunca afferma di essere in possesso dei requisiti richiesti per la collocazione tra gli enti beneficiari e aventi diritto di cui all’allegato A) del DM gravato, come peraltro attestato, in ultimo, dal Responsabile del Settore Finanze dell’ente locale stesso.

Con unico motivo di ricorso il comune di Sessa Aurunca deduce le seguenti censure:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 52,

COMMA

1, DEL D.L.25

MAGGIO

2021, N. 73,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE

23

LUGLIO

2021, N. 106 - VIOLAZIONE DELL’ART. 3

LEGGE

07

AGOSTO

1990 N. 241 NONCHE’ DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ECCESSO DI POTERE -MANIFESTA INGIUSTIZIA.

All’udienza del 17.12.2021 il comune ricorrente rinunciava all’istanza cautelare e la causa veniva cancellata dal ruolo cautelare.

Con decreto del 10.5.2022, n. 3759, il TAR Lazio ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti locali controinteressati, autorizzando la notifica del ricorso mediante pubblici proclami ai sensi degli artt. 41 comma 4 e 52, comma 2, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno, nella sezione concernente il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di un estratto del ricorso.

Si costituivano in giudizio Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comune di Aversa, depositando memorie e repliche e ribadendo le rispettive posizioni.

Le Amministrazioni costituite sostengono che il ricorso è infondato, oltrechè tardivo ed inammissibile.

All’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso è infondato.

2.- La controversia verte sulla esclusione del Comune di Sessa Aurunca dalla ripartizione del fondo pubblico di cui all'articolo 52, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a favore dei Comuni indicati nel D.M. impugnato.

La legge 23 luglio 2021 n. 106 ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità FAL, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazioni di liquidità sia superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla Banca dati delle amministrazioni -BDAP - ( ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8).

La legge dispone che il fondo sia destinato alla riduzione del disavanzo e ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.

3.- Il Decreto Ministeriale impugnato, adottato di concerto dai predetti Ministri in data 10.08.2021, stabilisce quanto segue:

- gli enti locali beneficiari del fondo di 660 milioni di euro di cui all’art. 52 comma 1 D.L. 73/2021 destinano le risorse alla riduzione del disavanzo, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-quater;

- con l’allegato A si individuano gli enti territoriali beneficiari delle risorse derivanti dal riparto;

- con l’allegato B (nota metodologica) si determinano il metodo seguito e l’ambito soggettivo di applicazione della legge, costituito dagli enti locali: comuni, citta' metropolitane, province, unioni di comuni e comunita' montane.

La nota metodologica afferma testualmente: “ sono stati individuati gli enti in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 (lettera E) che hanno peggiorato il proprio risultato di amministrazione rispetto al 31 dicembre 2018 con un Fondo anticipazione di liquidita' accantonato nel risultato di amministrazione (FAL) al 31 dicembre 2019 di importo superiore a quello accantonato al 31 dicembre 2018. L'incremento dell'importo del FAL rappresenta l'intervento di ricostituzione del fondo da parte dell'ente. Per ciascuno di tali enti e' stato determinato l'ammontare del peggioramento del disavanzo di amministrazione determinato dalla ricostituzione del FAL, considerando il minore valore tra il peggioramento del disavanzo e l'incremento del FAL. L'importo di tale maggiore disavanzo e' stato confrontato con il totale degli accertamenti dei titoli da 1 a 3 (entrate correnti) di ciascun ente, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP, al fine di selezionare gli enti con un maggiore disavanzo da ricostituzione del FAL superiore al 10% delle entrate correnti accertate nel 2019” . “ Individuata la platea degli enti destinatari del contributo, il riparto del fondo di 660 milioni e' effettuato in proporzione alla dimensione del maggiore disavanzo da ricostituzione del FAL determinato secondo le modalita' indicate al paragrafo precedente.”.

Sulla base di quanto precede veniva rilevato che da un primo elenco - non definitivo - predisposto dal Ministero dell’Interno in data 27.07.2021 - il Comune ricorrente risultava escluso dall’assegnazione.

4.- Afferma il Comune di Sessa Aurunca di essere stato nella situazione indicata dalla normativa richiamata, avendo peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31.12.2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità ai sensi dell’art. 39-ter, comma 1, D.L. 30.12.2019, n. 62, convertito con modificazioni, dalla legge 28.02.2020, n. 8 e che il disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità era superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP.

L’ente ricorrente riportava al 31.12.2019 un disavanzo pari a € 25.984.484,47. Pertanto, anche in considerazione del piano di riequilibrio di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30.06.2020 e del risultato di amministrazione conseguito, la quota di ripiano annuale era stabilita in € 1.732,298,96, raggiungendosi l’obiettivo per l’anno 2020, di talché, a seguito delle rettifiche ed integrazioni conseguenti all’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, il disavanzo finale risultava essere pari a € 35.261.386,24.

L’ente locale richiama la deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 18.05.2021, con la quale veniva approvato il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2020 (composto da conto di bilancio, conto economico e stato patrimoniale) che riportava un risultato negativo di amministrazione al 31.12.2020, nonché la precedente deliberazione consiliare n. 6 del 18.08.2020, con la quale veniva approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2019, rettificato ed integrato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 28.01.2024.

Nella nota del Responsabile del Settore Finanze del Comune di Sessa Aurunca, depositata in data 30.04.2024, è stato attestato che il disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10% delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP (“ … il Comune di Sessa Aurunca ha peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e il disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP (Disavanzo FAL 2019 € 9.276.901.77 / Entrate correnti 2019 € 18.861.275,70= 49,18% “).

5.- L’ente ricorrente infine afferma che il provvedimento impugnato, nella misura in cui finisce per essere una determinazione di esclusione, è altresì illegittimo per carenza assoluta di motivazione ai sensi dell’art. 3 legge 241/90 e per la violazione delle garanzie partecipative.

6.- La difesa erariale richiama il quadro normativo di settore e chiarisce con articolata memoria che la Consulta, con la sentenza n. 80 del 2021, ha vagliato la fondatezza dei rilievi di costituzionalità sui commi 2 e 3 dell'articolo 39-ter del decreto-legge n. 162 del 2019.

Evidenzia che il fondo FAL è stato introdotto dall’art. 1, comma 13, del d.l. 35/2013 con l’obiettivo di arginare il ritardo dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche.

Il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) nasce quale strumento utile per gli enti locali che si trovino a dover pagare i propri fornitori, essendo obbligati con un debito liquido, certo ed esigibile ( decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 64 del 2013).

Una volta che l'ente beneficia del fondo viene attivato un piano di ammortamento, dovendosi considerare l'anticipazione non quale risorsa aggiuntiva nei bilanci dell'ente ma semplice flusso finanziario al fine di sopperire ad eventuali carenze di liquidità. Si tratta di uno strumento di carattere eccezionale, con cui Cassa depositi e prestiti S.p.A. provvede ad anticipare, agli enti locali in stato di deficienza di cassa, la liquidità necessaria ad assicurare il pagamento dei debiti già iscritti nei pregressi bilanci di competenza.

Sulla materia è intervenuta la Corte Costituzionale con plurime pronunce, tra cui la sentenza n. 4 del 28 gennaio 2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015 (disposizioni urgenti in materia di enti territoriali) e dell'articolo 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018). A giudizio della Consulta tali disposizioni hanno violato gli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione in quanto hanno consentito " di utilizzare le anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione dell'ente locale che le applica, attraverso meccanismi tecnici che convergono nell'elusione dei precetti costituzionali " summenzionati.

7. - A seguito di tale pronuncia si è cercato di introdurre un correttivo, costituito dall'articolo 39-ter del decreto-legge n. 162 del 2019 che ha introdotto una nuova disciplina del fondo di anticipazione di liquidità degli enti locali.

L'articolo 39-ter c. 1 decreto-legge n. 162 del 2019 prevede che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019, gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità (FAL) nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione (di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi rifinanziamenti), incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

Gli enti locali sono tenuti ad accantonare le quote di anticipazione di liquidità non ancora rimborsate, in questo modo sterilizzando, a consuntivo, il miglioramento del risultato di amministrazione.

8.- La Consulta è stata quindi chiamata nuovamente ad intervenire. Appare utile per una migliore comprensione della vicenda richiamare l’origine della novella legislativa in causa, che trova fondamento nella sentenza della Corte Costituzionale 84/2021, che ha così argomentato:

Alla luce delle esposte premesse, le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell’art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, sollevate in riferimento ai predetti parametri, sono fondate.

I parametri evocati operano in stretta interdipendenza, poiché l’anomala utilizzazione delle anticipazioni di liquidità consentita dalle disposizioni censurate, autorizzando un illegittimo incremento della capacità di spesa dell’ente locale, preclude un corretto ripiano del disavanzo e finisce per ledere l’equilibrio del bilancio e il principio della sana gestione finanziaria.

6.1.– Più in particolare, il comma 2 dell’art. 39-ter viola gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione dell’equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria e dell’interdipendente principio di copertura pluriennale della spesa, laddove consente di ripianare annualmente il maggior disavanzo emergente dall’obbligatorio accantonamento dell’anticipazione non rimborsata alla data del 31 dicembre 2019, per un importo corrispondente alla sola quota dell’anticipazione di liquidità rimborsata nel corso dell’esercizio.

La disposizione censurata è stata introdotta per dare attuazione alla sentenza di questa Corte n. 4 del 2020, la quale, in realtà, non abbisognava di alcun intervento attuativo, non essendo necessaria la riapprovazione dei bilanci antecedenti alla pronuncia, mentre dovevano essere ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti. In tal modo è possibile ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge e, in particolare, per i deficit ulteriormente maturati, in conformità al principio tempus regit actum, facendo applicazione delle norme vigenti nel corso dell’esercizio in cui tale ulteriore deficit è maturato. Per cui «[i]l sistema così sinteticamente delineato serve per attribuire “a ciascuno il suo” in termini di responsabilità di gestione, affiancando all’operato del breve periodo la situazione aggiornata degli effetti delle amministrazioni pregresse» (sentenza n. 4 del 2020).

La previsione, contenuta nel comma 2 dell’art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, comporta una diluizione degli oneri di ripianamento omologa allo stesso periodo temporale previsto per il rimborso dell’anticipazione di liquidità, recando un immediato effetto perturbatore degli equilibri di bilancio sin dall’anno 2020, alterando i saldi e consentendo di celare parte delle maggiori passività emerse con la corretta appostazione del FAL.

Tale disposizione introduce una rilevante deroga alle ordinarie regole di ripiano del maggior disavanzo eventualmente emerso, dilatando i tempi di rientro dal deficit, che così si sottraggono all’art. 188 TUEL, disposizione già ritenuta in grado di dettare procedure e adempimenti immediatamente cogenti, funzionali – tra l’altro – a esaltare l’assunzione della responsabilità del disavanzo in capo alle amministrazioni che si sono succedute (sentenza n. 4 del 2020).

Parimenti, questa Corte ha già affermato che la regola fisiologica del rientro dal disavanzo è quella del ripianamento annuale, al massimo triennale, e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale (art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011), e che «[o]gni periodo di durata superiore comporta il sospetto di potenziale dissesto e può essere giustificato solo se il meccanismo normativo che lo prevede sia effettivamente finalizzato al riequilibrio» (sentenza n. 115 del 2020).

L’incremento del deficit strutturale e dell’indebitamento per la spesa corrente ha già indotto questa Corte a formulare chiari ammonimenti circa «la problematicità di soluzioni normative […] le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale» (sentenza n. 18 del 2019).

Analogamente, in tema di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, è stata affermata l’illegittimità costituzionale di norme che consentono di alterare il deficit, di sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l’accantonamento annuale finalizzato al risanamento e che provocano il peggioramento, nel tempo del preteso riequilibrio, del risultato di amministrazione.

Tale è l’effetto del censurato comma 2, il quale consente di separare dal risultato di amministrazione l’«ulteriore» disavanzo, che invece deve essere necessariamente unico (sentenza n. 115 del 2020).

La pluriennale diluizione degli oneri di ripianamento del maggior deficit incorre anche nella violazione dei principi di responsabilità del mandato elettivo e di equità intergenerazionale.

Questa Corte ha già affermato in proposito che la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita non solo attraverso il rendiconto di quanto realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate;
quindi, in tale prospettiva, i deficit causati da inappropriate gestioni devono essere recuperati in tempi ragionevoli e nel rispetto del principio di responsabilità, secondo cui ciascun amministratore democraticamente eletto deve rispondere del proprio operato agli amministrati. È proprio il rispetto dell’equilibrio dinamico ad assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l’esigenza di un graduale risanamento del disavanzo, coerente con l’esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento (sentenze n. 4 del 2020 e n. 18 del 2019)…..6.2.– Anche il comma 3 dell’art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, viola gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. sotto i medesimi profili sopra enunciati.Invero, le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità in bilancio ivi definite completano e aggravano gli effetti della norma introdotta dal precedente comma 2.

Infatti, il censurato comma 3, prevedendo che il FAL sia utilizzato fino al suo esaurimento per rimborsare l’anticipazione medesima, ne consente una destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi, già inscritti in bilancio e conservati a residui passivi, poiché sostanzialmente permette di reperire nella stessa contabilizzazione del FAL in entrata le risorse (in uscita) per il rimborso della quota annuale dell’anticipazione.

In proposito, questa Corte ha già chiarito, con riferimento alle anticipazioni di liquidità previste dal d.l. n. 35 del 2013, come convertito, che, se la loro ratio «“è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un’utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, […] così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell’anticipazione” (sentenza n. 181 del 2015), al di fuori di tale “utilizzazione limitata” il suo impiego risulta in contrasto anche con l’equilibrio di bilancio» (sentenza n. 4 del 2020)………..La norma censurata prevede invece di ripagare un debito (gli oneri di restituzione della quota annuale) con lo stesso debito (l’anticipazione di liquidità). In tal modo, il FAL diminuisce gradualmente, senza che sia realizzata la finalità di legge, e, al contempo, viene incrementata la capacità di spesa dell’ente, senza un’effettiva copertura giuridica delle poste passive. Ciò pregiudica ulteriormente l’equilibrio strutturale dell’ente locale, in quanto alla situazione deficitaria già maturata si aggiunge quella derivante dall’impiego indebito dell’anticipazione.

6.3.– Il comma 3 dell’art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, viola anche l’art. 119, sesto comma, Cost., in quanto l’impiego dello stesso FAL per il rimborso della quota annuale del maggior disavanzo, esonerando l’ente dal rinvenimento in bilancio di effettivi mezzi di copertura, produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione, con evidente possibilità di liberare ulteriori spazi di spesa che potrebbero essere indebitamente destinati all’ampliamento di quella corrente (sentenza n. 4 del 2020)………..Si è del pari chiarito, infatti, che l’indebitamento deve essere «finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate» (sentenza n. 18 del 2019).

7.– In sostanza, il combinato disposto delle norme censurate produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione con l’effetto di esonerare l’ente locale dalle appropriate operazioni di rientro dal deficit, che non vengono parametrate sul disavanzo effettivo ma su quello alterato dall’anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità.Tale meccanismo, in quanto incidente in modo irregolare sul risultato di amministrazione, che rappresenta la base di partenza per la quantificazione del deficit e del livello di indebitamento, nonché per la definizione dell’equilibrio di bilancio, comporta la violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost.”.

9.- A seguito di tale sentenza della Corte Costituzionale il legislatore è, quindi, nuovamente intervenuto con il decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 52, comma 1.

La novella legislativa ha istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 660 milioni di euro in favore degli enti locali che hanno registrato un peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), spettante solo nel caso in cui il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del FAL sia superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate. Si ha in proposito riguardo al rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto.

10.- In attuazione della normativa summenzionata, il Ministero dell’Interno ha provveduto a dare avvio alla procedura volta all'individuazione degli enti territoriali beneficiari e alla ripartizione del fondo oggetto della vertenza in esame.

La data per l'approvazione da parte degli enti locali del rendiconto è il 30 aprile dell'anno successivo, ai sensi dell'articolo 227 comma 2 del decreto legislativo n.267 del 2000, mentre per quanto riguarda l'annualità 2019 tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2020 ( articolo 107 comma 1 lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

11.- Nel caso di specie, il comune di Sessa Aurunca ha effettuato il completamento della trasmissione del rendiconto del 2018 alla BDAP in data 14 giugno 2019, mentre relativamente al rendiconto 2019, approvato con atto consiliare n. 6 del 18 agosto 2020, il completamento della trasmissione dello stesso alla BDAP è stato effettuato in data 5 ottobre 2020. Successivamente, il rendiconto 2019 è stato oggetto di rettifica con atto del Commissario straordinario n. 56 del 18 maggio 2021, trasmessa alla BDAP in data 27 luglio 2021 e, successivamente, ritrasmessa in data 6 dicembre 2021.

Al 26 luglio 2021 – giorno preso in considerazione per l'estrazione dati dalla Banca dati BDAP ai fini del riparto della somma di Euro 660 milioni - l'ente aveva trasmesso alla BDAP solo il rendiconto 2019 nella versione originaria di cui alla delibera consiliare n. 6 in data 18 agosto 2020.

12. - La sequenza temporale delle delibere richiamate evidenzia che il comune di Sessa Aurunca all’atto della estrazione dei dati non aveva i requisiti per partecipare al riparto, in quanto nel prospetto del risultato di amministrazione non vi era, tra le quote accantonate, il fondo anticipazioni di liquidità e, pertanto, non era possibile determinare il peggioramento del disavanzo dovuto all'emersione, tra le poste contabili, del predetto fondo.

Solo in data 27 luglio 2021 l'ente ha provveduto ad inserire in banca dati il rendiconto 2019 rettificato con delibera del Commissario straordinario n. 56 del 18 maggio 2021, ben oltre i termini prescritti dalla normativa di riferimento.

Dai dati estratti è emerso quindi che il comune di Sessa Aurunca non aveva i requisiti per partecipare al riparto, in assenza dei dati essenziali necessari per determinare il peggioramento del disavanzo dovuto all'emersione, tra le poste contabili, del predetto fondo FAL.

13.- In definitiva risulta che il Comune ricorrente, alla data dell'estrazione dati dalla BDAP, non risultava essere in possesso dei requisiti richiesti per partecipare al riparto delle risorse messe a disposizione dai Ministeri.

Il Consiglio comunale infatti ha approvato in data 18 agosto 2020 il rendiconto 2019 e lo ha trasmesso alla Banca dati BDAP il 5 ottobre 2020 senza l'accantonamento, tra le quote del risultato di amministrazione, del fondo anticipazioni liquidità, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 39-ter del D.L. n. 162 del 2019 che prevede: " Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019."

La tempestiva trasmissione della rettifica del rendiconto 2019 avrebbe evitato l'esclusione dell'ente dal riparto, poi disposta per carenza dei requisiti richiesti per accedere alle risorse.

Pertanto, in difetto dei requisiti richiesti per partecipare al riparto alla data di estrazione dei dati, l'esclusione del comune di Sessa Aurunca è da ritenersi del tutto conforme al dettato normativo.

Risulta quindi del tutto infondata la censura di violazione di legge e legittima l’ esclusione dal riparto dei fondi in causa.

14 .- Riguardo il difetto di motivazione del provvedimento deve ritenersi che correttamente l'elenco dei beneficiari è stato individuato mediante un'automatica applicazione dei criteri prefissati dalla normativa generale e dalle specifiche disposizioni al cui rispetto l'Amministrazione si è autovincolata.

Con il comunicato del 27 luglio 2021 pubblicato sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’Interno, si è provveduto a stilare l'elenco non definitivo dei comuni beneficiari del fondo di cui all'articolo 52 del decreto-legge n. 73 del 2021, con l'avviso dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie.

Nella stessa data veniva diramato il verbale della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali con cui si approvava la nota dell'UPI e dell'ANCI e si condividevano le istruzioni finalizzate a facilitare gli operatori degli enti locali per gli adempimenti connessi ai fini dell'applicazione dell'articolo 52 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 e della relativa intesa.

L'elenco definitivo dei beneficiari veniva pubblicato in data 10 agosto 2021 con l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dei relativi allegati A e B, recanti rispettivamente l'elenco dei comuni beneficiari della ripartizione del fondo e la nota metodologica. Il decreto veniva pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, congiuntamente all'elenco dei beneficiari del fondo e la nota summenzionata.

L’allegato B del DM impugnato (nota metodologica) determina l’ambito soggettivo di applicazione della legge e descrive il procedimento logico seguito nel merito, che risulta quindi ancorato a criteri oggettivi e prestabiliti. Negli atti censurati non riposa in effetti un margine di discrezionalità. L’elenco degli enti ammessi reca il riferimento alle previsioni contenute nella nota metodologica e nell'intesa sancita a livello di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, contenenti i criteri di individuazione dei potenziali beneficiari prefissati. L'obbligo di motivazione dei provvedimenti conclusivi della procedura in questione è stato, dunque, pienamente soddisfatto attraverso il riferimento per relationem alle previsioni del Decreto e ai criteri prefissati, quali presupposti logico-giuridici, necessari e sufficienti a rendere intelligibile l’iter seguito e la quota attribuita a ciascun ente. Ciò esaurisce l'obbligo di motivazione in parola.

15.- Con riguardo infine alla violazione del giusto procedimento e quindi delle ordinarie garanzie partecipative, vale rilevare che l’atto in parola ha carattere vincolato. In merito la legge 241/1990 all’art. 21 octies comma 2 (novellato dalla legge 120/2020), esclude l’annullabilità, in omaggio alla teoria del risultato, sia con riguardo all’omessa comunicazione di avvio (secondo periodo) che al mancato preavviso di rigetto ex art. 10 bis (ultimo periodo).

16.- Le considerazioni esposte determinano la reiezione dei motivi di ricorso.

17.- Attesa la peculiarità e la novità delle questioni sollevate si ritiene di poter compensare le spese di giudizio.

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