TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-06-24, n. 201100974

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-06-24, n. 201100974
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201100974
Data del deposito : 24 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01272/2010 REG.RIC.

N. 00974/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01272/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2010, proposto da:
M A M, rappresentata e difesa dall'avv. F A, con domicilio eletto presso F A in Bari, via A. Gimma, 147;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato presso la Corte d'Appello di Bari, Sottocommissione Esami Avvocato presso la Corte d'Appello di Torino, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- della graduatoria, e del verbale ad essa relativo, dei candidati ammessi alla prova orale degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato –sessione 2009- pubblicata presso la Corte d’Appello di Bari in data 11 giugno 2010, nella parte in cui non riporta il nome della ricorrente;

- del verbale di adunanza n. 194 del 17 maggio 2010 della I Sottocommissione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense –sessione 2009- istituita presso la Corte d’Appello di Torino, recante il riesame degli elaborati valutati positivamente nella precedente seduta del 1 febbraio 2010 (busta n. 58), nella quale si attribuiva alla dott.ssa Matera il punteggio complessivo di 95/150 (30/50 per il parere in materia di diritto civile, 35/50 per il parere in materia di diritto penale e 30/50 per l’atto giudiziario in materia di diritto civile), ed il conseguente annullamento per plagio degli elaborati, e derivatamente del relativo verbale di adunanza n. 46;

- dei giudizi di annullamento sottoscritti sui tre elaborati, richiamanti per relationem la motivazione di cui al verbale n. 194 del 17 maggio 2010;

del parere favorevole espresso sull’operazione di riesame, dalla Commissione Centrale costituita presso il Ministero della Giustizia per l’Esame Avvocato sessione 2009, nella seduta del 22 aprile 2010;

- e di tutti gli atti presupposti, connessi, e/o consequenziali, ancorchè non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Bari e la Sottocommissione Esami Avvocato presso la Corte d'Appello di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 il dott. A P e uditi per le parti i difensori avv. F.sco Zizari, su delega dell'avv. F. Amati e avv. dello Stato G. Matteo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Parte ricorrente, compiuto il periodo di praticantato, ha partecipato alla sessione 2009 degli esami avvocato, sostenendo le prove scritte presso la Corte d’Appello di Bari, abbinata alla Corte d’Appello di Torino.

La ricorrente – i cui elaborati sono stati corretti dalla I^ sottocommissione insediata presso la Corte d’Appello di Torino – ha ottenuto, nella seduta dell’1.2.2010 (verbale n. 46), nella I^ prova 30, nella II^ 35 e nella III^ 30, per un punteggio complessivo di 95.

Nella seduta del 17.5.10 (verbale di adunanza n. 194), la medesima sottocommissione ha annullato i predetti giudizi, avviando un procedimento di riesame degli elaborati volto alla verifica di eventuale plagio.

Ciò ha comportato la non ammissione della candidata alla prova orale.

La ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame, deducendo i seguenti motivi di censura:

1) violazione degli artt. 21 co. 2 e 23 co. 6 del R.D. n. 37/1934;
eccesso di potere per travisamento dei fatti;

2) violazione dell’art. 7 L. n. 241/90.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia, la Commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte d’Appello di Bari, nonché la Commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte d’Appello di Torino, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza di questo Tribunale n. 641 del 9 settembre 2010 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, cui ha fatto seguito l’ordinanza di esecuzione della medesima n. 778/2010 per l’ammissione della ricorrente alla prova orale.

In data 19 novembre 2010 la ricorrente ha sostenuto l’esame con votazione di 220/300, giusta verbale n. 23 del 19.11.2010 della VII Sottocommissione per gli esami avvocato presso la Corte d’Appello di Bari.

All’udienza del 19 maggio 2011, il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

Rileva il Collegio che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis del decreto legge n.115/2005, convertito dalla legge n.168/2005 “Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.

Orbene, non vi è dubbio che la dott.ssa Matera abbia superato le prove scritte (quanto al parere di diritto civile, con il punteggio di 30/50;
quanto al parere di diritto penale, con il punteggio di 35/50;
quanto all’atto giudiziario in materia di diritto civile, con il punteggio di 30/50), nonché le prove orali, previa sospensione dell’efficacia dell’atto di annullamento per plagio, giusta ordinanza di questo Tribunale n. 641/2010 e conseguente ammissione, ancorchè con riserva, alle suddette prove orali.

La norma sopra richiamata tuttavia prevede chiaramente l’irrilevanza della “ riserva di ammissione” connessa al provvedimento cautelare, per sua natura precario e provvisorio.

Senza peraltro considerare che nel caso di specie ogni altra questione deve ritenersi superata, atteso che la ricorrente ha anche conseguito l’iscrizione all’Albo degli Avvocati in data 26/01/2011, circostanza del tutto estranea all’ambito del provvedimento cautelare e frutto pertanto di una autonoma valutazione dell’Amministrazione, tale da determinare comunque l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

In tal senso deve dunque provvedersi.

Ricorrono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di rito.

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