TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-01-15, n. 202400754

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-01-15, n. 202400754
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202400754
Data del deposito : 15 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2024

N. 00754/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12695/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12695 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sermonaldo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e successivamente rappresentato e difeso dall'avvocato R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune Civitavecchia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota prot. -OMISSIS- del 27.06.2019 del Servizio 5 – Edilizia e Urbanistica, Patrimonio e Demanio del Comune di Civitavecchia, con la quale è stato modificato, su indicazione specifica dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Lazio - lo schema di atto suppletivo alla Concessione Demaniale Marittima n. 14/2009 previsto e disciplinato dall'art. 24 Reg. Cod. Nav. e originariamente approvato da parte del medesimo Ufficio con Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- del 15.04.2019,

- nonché della nota prot. n.-OMISSIS- del 18 luglio 2019 del Servizio 5 – Edilizia e Urbanistica, Patrimonio e Demanio del Comune di Civitavecchia oltrechè di altra, in pari data, prot. n. -OMISSIS-/2019 dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Lazio;

- di ogni atto presupposto, conseguenziale e connesso ai provvedimenti sopra richiamati.

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- dell'ordinanza del Servizio 5 – Edilizia e Urbanistica, Patrimonio e Demanio del Comune di Civitavecchia n. 543 del 28/11/2019, notificata in pari data con la quale veniva ordinato alla società ricorrente, titolare della concessione demaniale marittima n. 14/2009, l'immediata sospensione dei lavori in corso sulla parte demaniale marittima, oggetto di autorizzazione rilasciata con determinazione Dirigenziale del SUAP del 13/11/2017 prot. N. -OMISSIS- fino alla sottoscrizione dell'atto suppletivo ai sensi dell'art. 24 comma II del Reg. Cod. Nav.

c) per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:

- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 10.03.2020, notificata a mezzo pec in pari data, emessa dalla Città di Civitavecchia - Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio, avente ad oggetto “Approvazione schema atto suppletivo alla concessione demaniale marittima n. 14/2009 - Modifiche Determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 15/04/2019”;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, anche quelli rimasti incogniti alla ricorrente, con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Civitavecchia e dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 dicembre 2023 la dott.ssa I T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato

- che con deposito del 16 ottobre 2023 il Comune di Civitavecchia ha fatto acquisire agli atti di questo giudizio la dichiarazione acquisita al protocollo comunale al nr. 104692/2020 del 21 dicembre 2020, riprodotta su carta intestata della ricorrente e sottoscritta dal relativo legale rappresentante, che qui di seguito si trascrive “ oggetto: concessione demaniale n. 14/2009 e successiva autorizzazione n. 01 – rep. 01 del 19.01.2016 di subingresso Soc. Sermonaldo s.r.l. – Con riferimento alla Concessione demaniale marittima di cui in oggetto, la sottoscritta Soc. Sermonaldo s.r.l. con sede in Viterbo, via -OMISSIS-, in persona dell’amministratore unico sig. -OMISSIS- … dichiara, con la sottoscrizione tra le parti dell’atto suppletivo ex art. 24 Codice della Navigazione riguardante i lavori di ristrutturazione edilizia di cui al progetto approvato dalla Conferenza Servizi e successiva Determina positiva del SUAP n. prot. -OMISSIS- del 13.11.2017, di rinunziare al ricorso TAR lazio n. 12695/2019 e successivi motivi aggiunti 09.12.2019 ”;

- che, successivamente al deposito della summenzionata dichiarazione non si è registrata alcuna attività defensionale da parte della ricorrente, il cui procuratore – ancorché ritualmente avvisato – non ha nemmeno partecipato all’udienza pubblica di discussione del 1 dicembre 2023;

- che dal contegno processuale sia della parte pubblica resistente che della parte privata ricorrente il Collegio può comunque ricavare sufficienti e univoci elementi per riscontrare che quest’ultima ha effettivamente perso interesse alla lite, ai sensi dell’art. 84 comma 4 c.p.a.

Ritenuto, pertanto, di poter determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Ritenuto, infine, di poter disporre la compensazione delle spese di lite statuendo la irrepetibilità del contributo unificato versato dalla ricorrente.

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