TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-01-09, n. 202400069

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-01-09, n. 202400069
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202400069
Data del deposito : 9 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2024

N. 00069/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02052/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2052 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del provvedimento del -OMISSIS-, di diniego di permesso in sanatoria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2023 il dott. D A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 14 settembre 2019 e depositato l’8 ottobre 2019, la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS-, con il quale lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Palermo ha negato il rilascio del permesso a costruire in sanatoria richiesto, in data -OMISSIS-, per ottenere il cambio della destinazione d’uso, da magazzino a locale ad uso sportivo, dell’immobile ubicato in Palermo, alla Via-OMISSIS-, piano cantinato, censito al N.C.E.U di Palermo al foglio -OMISSIS-particella -OMISSIS-, e particella -OMISSIS-, di -OMISSIS-mq. circa.

1.1. Con la predetta istanza, la ricorrente aveva, infatti, avviato il procedimento di cui all’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al fine di regolarizzare l’unità immobiliare sopra indicata, ottenuta dalla fusione e dal successivo frazionamento delle due unità immobiliari originarie, nella quale aveva effettuato alcune opere interne, non incidenti sulle parti strutturali, mediante l’aggiornamento della destinazione d’uso da ‘magazzino’ (categoria C2) a ‘fabbricati e locali per uso sportivo senza scopo di lucro’ (categoria C4), in ragione della sua locazione a un’associazione sportiva dilettantistica.

1.2. L’amministrazione comunale, tramite S.U.A.P., ha fornito un primo riscontro in data 14 marzo 2019, contenente la quantificazione degli oneri di urbanizzazione, richiesti ai fini del suo accoglimento, in €-OMISSIS-, di cui il medesimo ufficio ha confermato la correttezza con il preavviso di rigetto adottato, ai sensi dell’art. 11 bis della legge regionale Sicilia 30 aprile 1991, n. 10, in data 8 maggio 2019, nonostante la ricorrente avesse, in data 2 aprile, presentato osservazioni circa l’inesistenza di un maggior carico urbanistico idoneo a giustificarne l’esazione e contestato la competenza a provvedere del S.U.A.P. in luogo dello Sportello Unico Edilizia (S.U.E.), non vertendosi in materia di attività produttive.

2. Dell’impugnato provvedimento definitivo di diniego, motivato con il riferimento al mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione, la ricorrente ha contestato la legittimità e chiesto, in via cautelare, la sospensione e, nel merito, l’annullamento per i seguenti motivi:

I. nullità e/o illegittimità del provvedimento impugnato; difetto di legittimazione e/o incompetenza del Servizio S.U.A.P. del Comune di Palermo; violazione ed erronea applicazione del d.P.R del 7 settembre 2010, n. 160; eccesso di potere per difetto dei presupposti, per carenza ed erronea motivazione, in quanto l’ufficio S.U.A.P. non avrebbe competenza su fattispecie come quella in esame, in cui la variazione d’uso dell’immobile, destinato alle attività di una O.N.L.U.S., non riguarda alcuna attività produttiva;

II. nullità ed illegittimità del provvedimento di diniego; violazione e/o ed erronea applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto emesso oltre il termine di 60 giorni previsto dal comma 3 della citata disposizione;

III. illegittimità della pretesa di pagamento degli oneri di urbanizzazione; inesistenza dei presupposti e condizioni di legge; violazione ed erronea applicazione del D.C.C n. 21 del 27 gennaio 2016, dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 recepito, con modifiche, dall’art. 4 della legge regionale Sicilia 10 agosto 2016, n. 16; eccesso di potere per difetto dei presupposti; insufficiente, illogica ed erronea motivazione; difetto di istruttoria, in quanto il presupposto sul quale è fondato il provvedimento di diniego, cioè il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione, non troverebbe alcun addentellato normativo, atteso che sia la delibera consiliare n. 21 del 27 gennaio 2016 che la circolare n. 3 del 23 gennaio 2017 dell’Area tecnica della riqualificazione urbana e delle infrastrutture del Comune di Palermo ne subordinerebbero l’esigibilità all’aumento del carico urbanistico, come definito dall’art. 24 della legge regionale Sicilia n. 16/2016, che, invece, gli interventi edilizi eseguiti non hanno determinato, in quanto funzionali ad un passaggio della destinazione tra categorie edilizie omogenee, tenuto conto anche dell’attività non lucrativa svolta dall’associazione sportiva dilettantistica conduttrice dell’immobile.

3. Si è costituito, in data 22 ottobre 2019, il Comune di Palermo, depositando memoria di stile.

4. All’esito della camera di

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