TAR Roma, sez. III, sentenza 2019-07-19, n. 201909603

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2019-07-19, n. 201909603
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201909603
Data del deposito : 19 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2019

N. 09603/2019 REG.PROV.COLL.

N. 10196/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10196 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
O E, I S, A V, rappresentati e difesi dagli avvocati M B e S D, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47, come da procure in atti;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, Universita' degli Studi di Parma, Universita' degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Nicolò Begioni non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del D.M. 28 giugno 2012 n. 197 "definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'a.a. 2012-2013, nella parte in cui limita il numero degli iscrivibili al primo anno a livello nazionale a soli 10.173";

della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2012/2013, nella parte in cui i ricorrenti risultano collocati oltre l’ultimo posto utile e quindi non ammessi al corso e per il

riconoscimento del diritto all'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2012/2013 - risarcimento danni


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e delle Universita' degli Studi di Parma, di Firenze, di Pisa e di Siena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente gli Avv.ti M. Bonetti e S. Delia e per le Amministrazione resistenti l'Avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 12 novembre 2012 e depositato il successivo 1° dicembre, i signori Enrico O, I S ed A V hanno impugnato il D.M. 28 giugno 2012 n. 197 rubricato "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per I’anno accademico 2012-2013", con il quale è stato fissato, per lo stesso anno accademico, il numero dei posti disponibili a livello nazionale, nella parte in cui limitano l'istruttoria e la capienza dei posti della resistente anche non ammettendo in sovrannumero parte ricorrente, nonchè nella parte in cui esso limita il numero degli iscrivibili al primo anno a livello nazionale a 10.173 anziché a 12.494.

2. – I ricorrenti impugnano altresì gli atti conseguenti, compreso l’esito negativo della prova di ammissione alle immatricolazioni, al termine della quale essi hanno conseguito, rispettivamente, 38 punti (O, che si è piazzato ex aequo con l’ultimo ammesso), 31 punti (S) e 22 punti (V).

3. – Il ricorso, steso su 64 pagine (escluse epigrafi e conclusioni) composte da 50-51 righi ciascuna, consta –in sintesi- dei seguenti motivi, (si seguirà la numerazione contenuta nell’atto e si riporteranno le distinzioni a seconda dell’interesse specifico dei ricorrenti ivi esposte):

X) Limitatamente al ricorrente ORI, con il motivo X si censura la scelta di non usare la graduatoria unica per tutte le sedi (e non solo aggregarle a gruppi di 3 o 4) e/o in alternativa di applicare comunque l'aggregazione e non la sola graduatoria locale;

Y) Sempre limitatamente al ricorrente ORI, con il motivo Y, si censura il criterio con il quale è stato prescelto quale candidato doveva essere preferito in caso di ex aequo;

A-B-C) Con i motivi A-B-C, limitatamente alla ricorrente S, si censura la scelta del MIUR e dell'Ateneo di sottoporre al test anche chi, come parte ricorrente, nonostante sia come la stessa sia laureata in psicologia e iscritta all'albo degli psicologi e pertanto si rileva la illegittima applicazione della normativa richiamata;

1-4) con i motivi da 1 a 4 (il primo relativo all'istruttoria svolta dall'Ateneo dal secondo al quarto quella compiuta dal M.LU.R.) si censura l'esiguo numero di posti quantificato dall'Ateneo che, viceversa, avrebbe dovuto essere stimato in un numero tale da consentire a parte ricorrente di essere ammessa;

5) solo in via subordinata, con il quinto motivo si censura l'intero test somministrato sulla base della perizia della Prof.ssa Monica Barni in relazione all'inidoneità dello stesso di essere un valido mezzo di selezione;

6-8) ancora in via subordinata, i ricorrenti censurano, con i motivi sesto, settimo e ottavo i quesiti somministrati indicati in perizia, dimostrando che ove venissero espunti dalla prova, parte ricorrente sarebbe stata ammessa;

9-10) solo in via ulteriormente gradata sono svolti dai ricorrenti gli ulteriori motivi nono e decimo, il cui accoglimento comporterebbe l'annullamento del diniego di iscrizione al corso di laurea e/o in subordine l'intero concorso.

4. – La prospettazione contenuta in ricorso precisa che “Il ricorrente O è collocato in posizione ex aequo. La Dott.ssa S, invece, è a pochi punti dal coronare il sogno di una vita”;
e, successivamente, che “I motivi di ricorso che seguono sono trattati in ordine tanto logico quanto di interesse in relazione alla specifica posizione di parte ricorrente. L'interesse ai singoli motivi, in particolare, tiene conto della circostanza, più approfonditamente chiarita nella parte finale del presente ricorso, che tutte le censure svolte sono indirizzate ad aggredire e demolire, in via principale, il diniego di ammissione al corso di laurea e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati. (…) Allo stato limitatamente al ricorrente ORI ma, ove sussista interesse in ragione del fatto che vi saranno delle sedi universitarie nazionali che immatricoleranno candidati con punteggi inferiori rispetto a quello di parte ricorrente, anche per gli altri, si deduce quanto appresso. Il ricorrente O, con il punteggio di 38,00, avrebbe ottenuto l'ammissione presso le sedi aggregate di Napoli e Salerno (36,25 attuale ultimo ammesso), Roma La Sapienza (35,75 attuale ultimo ammesso), Chieti-L'Aquila-Perugia-Roma Tor Vergata (36,50), Cagliari (36,50), Palermo-Catania- Catanzaro-Messina (37,00), Bari-Foggia-Molise (37,50). Praticamente ovunque. Ove non si fosse attivato questo ibrido fiore della graduatoria regionale, sarebbe stato ammesso a Parma.”

5. – Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato, rispettivamente, il 5 e l’11 gennaio 2013, i ricorrenti premettono che dai verbali d'aula consegnati all'esito dell'accesso agli atti dall'Ateneo di Catanzaro, emergerebbe che nell'aula I due plichi erano privi di fascetta adesiva del Ministero, mentre nell'aula L si dà atto della mancanza totale di n. 1 plichi di concorso;
inoltre, in prossimità di quella sede d’esame sarebbe stato rinvenuto dalle forze dell’ordine "del materiale che fa pensare a una componente di ricetrasmittente composta da una matassa di rame due cavi collegati a due placchette per il collegamento alle batterie, un cavo collegato a un dispositivo microfonico, uno strappato per un verosimile auricolare e uno con terminale da collegare a un cellulare".

In ragione di tali evenienza, i ricorrenti denunziano a carico dei medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo “Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi trasparenza, imparzialità”, assumendo la violazione dei principi di segretezza delle prove e di imparzialità sotto molteplici profili.

6. –Il MIUR e le Università di Parma, Firenze, Pisa e Siena si sono costituite in giudizio con memoria di stile.

7. – Con ordinanza cautelare n. 82 del 9 gennaio 2013 è stato disposto come segue: “Vista l’istanza di rinuncia all’istanza cautelare per il ricorrente V;
Rilevato che, limitatamente al ricorrente O si censura la scelta di non ricorrere alla graduatoria unica per tutte le sedi nonché il criterio con cui è stato prescelto il candidato che doveva essere preferito in caso di ex aequo e che tali motivi non appaiono manifestamente infondati;
Rilevato che, quanto alla ricorrente S, la censura relativa alla non necessità di effettuare il test di ammissione in quanto già laureata in psicologia non appare fondata in base alla interpretazione della normativa di riferimento, come effettuata dalla giurisprudenza più recente mentre con riguardo agli ulteriori motivi di censura da un lato non appaiono manifestamente fondati dall’altro non appare fornita (motivi 11 e 12) la prova di resistenza con riferimento al punteggio riportato nei test di preselezione (31, a fronte dell’ultimo candidato ammesso con il punteggio di 38);

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