TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2020-06-01, n. 202001008
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Testo completo
Pubblicato il 01/06/2020
N. 01008/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G D R, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Vincenzo Galeota, in Catanzaro, al corso Mazzini, n. 269;
contro
Prefettura - U.T.G. di Vibo Valentia, in persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura - U.T.G. di Vibo Valentia del 14 gennaio 2016, avente ad oggetto il divieto di detenzione di armi, munizione e materiale esplodente;
- dell’informativa della Questura di Vibo Valentia del 15 dicembre 2015, Cat. 6D/PASI/15 prot. -OMISSIS-, recante la proposta di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi nei suoi confronti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura U.T.G. di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2020 il dott. Francesco Tallaro e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. con l. 24 aprile 2020, n. 27;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS- impugna d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con il quale il Prefetto di Vibo Valentia gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni e di materiale esplodente in ragione della proposizione, nei suoi confronti, di querela per i reati di lesione personale, ingiuria e minaccia.
Ne deduce l’illegittimità per i motivi di seguito sintetizzati.
I) Violazione dell’art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241, essendo stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento e dunque impedito all’interessato di far valere le proprie ragioni; se l’amministrazione gli avesse consentito di partecipare al pocedimento, egli avrebbe potuto fornire elementi per ritenere infondata l’accusa mossa nei suoi confronti.
II) Violazione degli artt. 3 e 21- nonies l. n.