TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-05-20, n. 202206564

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-05-20, n. 202206564
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202206564
Data del deposito : 20 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2022

N. 06564/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06778/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6778 del 2020, proposto da
Essegi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Olivia Carli, Nicola Sanitate, Tina Sanitate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – in Breve AL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Grieco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle Misure Occorrenti per il Contenimento e Contrasto dell’emergenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;



nei confronti

Materassificio Montalese S.r.l., Alessandro Pagano S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensiva,

1) del Provvedimento di non ammissione alle agevolazioni di cui all’Ordinanza Commissariale 4/20, in attuazione del D.L. 18/20, adottato in data 4 maggio 2020 dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (AL), notificato in pari data a mezzo PEC alla società ricorrente, con il quale è stata rigettata la domanda di ammissione Prot. Progetto CIT_0279 presentata dalla ESSEGI S.r.l. in data 28 marzo 2020 e di tutti gli atti, anche di estremi ignoti, ad esso prodromici, concomitanti o consequenziali;

2) del provvedimento del 7 maggio 2020 adottato dall’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. (AL) con il quale sono state confermate le ragioni del diniego a seguito della richiesta di revisione in autotutela notificata via PEC, in data 4 maggio 2020, dalla ESSEGI s.r.l.;

3) del silenzio rigetto intervenuto sull’istanza di accesso documentale notificata a mezzo PEC il 12 maggio 2020 e volta all’ostensione: (i) di ogni documento istruttorio e valutativo, nessuno escluso, formatosi per effetto della domanda presentata dalla ESSEGI s.r.l., con particolare riferimento all’esame tecnico della descrizione della mascherina chirurgica proposta per l’agevolazione da parte dei tecnici della Commissione; (ii) di tutta la documentazione presentata dalle società che sono finora state ammesse al finanziamento, ivi compresi i documenti tecnici allegati e tutte le certificazioni di prodotto o autorizzazioni dell’ISS, e tutti gli atti istruttori e valutativi che sono stati formati a seguito della loro presentazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – AL;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe la società Essegi srl ha impugnato il provvedimento adottato in data 4 maggio 2020 dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (AL), recante la non ammissione a progetto, presentato dalla stessa società per ottenere la misura di incentivazione alla produzione e fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale di cui all’Ordinanza Commissariale 4/20, in attuazione del D.L. n.18/2020; la società ha anche gravato il provvedimento del 7 maggio 2020 con il quale AL ha confermato le ragioni del diniego a seguito della richiesta di revisione in autotutela, notificata dalla ricorrente via PEC, in data 4 maggio 2020.

Contestualmente, ha proposto domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio rigetto intervenuto sull’istanza di accesso documentale notificata a mezzo PEC il 12 maggio 2020.

La società ricorrente - con esperienza trentennale nel settore della lavorazione di materie plastiche, della produzione di oggetti finiti e semifiniti e della serigrafia, con clientela nel settore farmaceutico-sanitario, trasporti, turistico, moda, cosmetico, cartotecnico, editoria, assicurativo, immobiliare, ristorazione e molti altri - espone di aver presentato, in data 28 marzo 2020, domanda di ammissione alle agevolazioni predette per la realizzazione nella propria fabbrica sita nel Comune di Pomezia, di un programma di investimento volto alla riconversione di un’unità produttiva esistente, finalizzata alla produzione di mascherine chirurgiche e FFP1, FFP2 e FFP3 in tessuto non tessuto (TNT). Riferisce di non aver mai prodotto mascherine chirurgiche o DPI, ma quale azienda di produzione di poter sfruttare – pur nel settore della lavorazione di materiali plastici – macchinari e know-how in grado di assicurare fasi importanti anche della produzione di tali strumenti.

AL ha avviato l’iter istruttorio e in data 17.4.2020 ha comunicato i motivi ostativi all’ammissibilità della domanda rilevando in particolare il mancato rispetto del:

- Criterio di valutazione A (art.9, comma 2, lett. a) dell’Ordinanza n.4/2020) - “ Credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza rispetto al progetto proposto”: ad avviso di AL, la ricorrente “ si propone di operare in un settore diverso rispetto a quello in cui attualmente opera; tuttavia essa non dimostra il possesso di esperienze e know-how necessari al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel D.L. 17 marzo 2020, in quanto, in particolare, non fa menzione, in maniera circostanziata e precisa, l’iter di certificazione delle mascherine che intende produrre, né tantomeno, della tempistica per il rilascio; inoltre, la proponente intende produrre la mascherina modello FFP1 che non è un dispositivo di protezione individuale e non è inserita nell’elenco tassativo pubblicato nella nota metodologica a corredo del D.L. 17 marzo 2020. Tali circostanze inficiano la possibilità di effettuare una valutazione in merito alla credibilità del soggetto proponente”.

- Criterio di valutazione B (art.9, comma 2, lett. a) dell’Ordinanza n.4/2020) “ Fattibilità tecnica del programma, intesa come capacità del programma proposto di determinare un incremento della produzione, a seguito del completamento del piano degli investimenti e credibilità del cronoprogramma degli investimenti” : ad avviso di AL “ Non è dimostrata la conoscenza dell’iter autorizzativo e di certificazione necessari alla produzione e commercializzazione delle mascherine” , attesa la generica affermazione nella relazione tecnica “ non indica l’ente a cui è stata rivolta la richiesta, la data e la previsione di chiusura dell’iter; tale carenza, inoltre, inficia anche la tempistica relativa alla data di chiusura dell’investimento e la conseguente produzione ” precisando altresì che “ Il dispositivo FFP1, inoltre, non è un bene agevolabile in quanto non rientra nell’elenco dei beni che costituiscono un dispositivo di protezione individuale DPI ai sensi del D.L. 17 marzo 2020. Tale circostanza determina l’inammissibilità di tutto il programma di investimento”;

- Criterio di valutazione C, “ Solidità economica- finanziaria- patrimoniale del soggetto proponente”: ciò in quanto “ l’indicatore di copertura finanziaria “(Risorse della proponente + finanziamento agevolato) / Fabbisogni finanziari +IVA) risulta <1. Infatti, prevede coperture per € 155.982 a fronte di € 253.732 di fabbisogni. Non sono dimostrate le ulteriori coperture (€ 96.822), in quanto: € 10.000 di capitale sociale già versato, € 53.822 saldo di c/c bancario (non è stato prodotto alcun documento a supporto), € 33.000 da parte di due soggetti esterni che si impegnano a sostenere l’iniziativa dei quali è stata prodotta una lettera d’impegno priva di alcun valore giuridico: conseguentemente, tale importo, non può essere considerato ai fini come copertura dei fabbisogni da investimento”.

La società ricorrente ha fornito, in data 27.04.2020, osservazioni al preavviso di diniego rilevando per le argomentazioni relative al criterio a) e b) che per le linee produttive ammissibili al finanziamento e altre da introdurre, in particolare, riguardo a queste ultime “ alle mascherine filtranti in TNT ex art. 16 secondo comma D.L. 18/20 – cosiddette mascherine per la collettività – che entreranno in produzione entro una quindicina di giorni e per le quali, per serietà e senso di responsabilità, si è chiesto anche un test di filtraggio, oltre a predisporre la pratica per l’ottenimento della certificazione ISO 9001:2015 ……- disciplinare tecnico di produzione e schede tecniche . La seconda mascherina che verrà prodotta è quella chirurgica anatomica ” ed ha aggiunto che “ La qualità dei materiali è stata scelta con la finalità di immettere sul mercato un prodotto dalla capacità filtrante superiore alle comuni tre strati in SMS, anche in virtù dell’utilizzo delle mascherine chirurgiche per il personale medico facoltizzato dal comma 3 dell’art. 34 del D.L. 9/20”, assumendo altresì “ È stato conferito incarico alla società G Certi Ente Certificatore Accreditato Accredia SGQ N° 150° …… Il tempo massimo previsto in contratto (All. 8) dall’Ente Certificatore è di 25 giorni (doc. 13). Immediatamente dopo la ESSEGI s.r.l. provvederà ad inviare la prevista autocertificazione all’ISS ed entro tre giorni ad inviare allo stesso Istituto ogni elemento utile alla validazione delle mascherine oggetto dell’autocertificazione.

Il tempo stimato, quindi, per l’inizio della produzione delle mascherine chirurgiche è di circa 30 giorni dalla data odierna, salvo imprevisti. In un secondo momento - dopo circa 60 giorni dallo start up aziendale – è prevista anche la produzione delle mascherine FFP2 per la cui certificazione verrà incaricato il medesimo Ente e per le quali verrà seguita la procedura di validazione INAIL che sarà normativamente richiesta per quella data”. Quanto al criterio sub c) la ricorrente ha rilevato che alla luce dell’orientamento della giurisprudenza la “ ‘Lettera di Intenti’ potrebbe risultare sufficiente ad integrare gli estremi di un accordo giuridicamente vincolante quando il documento sottoscritto dovesse esprimere in termini logicamente e linguisticamente compiuti la volontà

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi