TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-08-30, n. 202211321

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-08-30, n. 202211321
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202211321
Data del deposito : 30 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2022

N. 11321/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03804/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3804 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 -OMISSIS- del 5.3.2020 del Ministero della Difesa, notificato al ricorrente in pari data mediante provvedimento recante n. M_D GMIL REG2020 -OMISSIS- 05-03-2020 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto con il quale si è disposto il ripristino dell'efficacia del Decreto Dirigenziale 23 ottobre 2008, con il quale furono disposti nei confronti del ricorrente la cessazione dal servizio permanente effettivo, a domanda a decorrere dal 15.10.2008 e, sotto la stessa data, il collocamento nel corrispondente ruolo degli Ufficiali di complemento dell'Arma, nonché nella parte in cui ha disposto la decadenza di diritto dal servizio del ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 638, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2010, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 30.7.2020:

- del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 -OMISSIS- del 9.6.2020 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Il Direttore Generale con il quale si è disposta l'abrogazione dell'art. 4 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 -OMISSIS- del 5.3.2020 del Ministero della Difesa sostituendolo mediante l'inserimento del ricorrente, a decorrere dal 4 agosto 2011, nel ruolo speciale con la medesima anzianità assoluta di grado, a tale data rideterminata, seguendo l'allora parigrado -OMISSIS-e, contestualmente, in pari data e senza soluzione di continuità, ne ha disposto la decadenza di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 638, comma 2, del D. Lgs. 66/2010;

- del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 -OMISSIS- del 5.3.2020 del Ministero della Difesa, notificato al ricorrente in pari data mediante provvedimento recante n. M_D GMIL REG2020 -OMISSIS- 05.03.2020 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto con il quale si è disposto il ripristino dell'efficacia del Decreto Dirigenziale 23 ottobre 2008, con il quale furono disposti nei confronti del ricorrente la cessazione dal servizio permanente effettivo, a domanda a decorrere dal 15.10.2008 e, sotto la stessa data, il collocamento nel corrispondente ruolo degli Ufficiali di complemento dell'Arma, nonché nella parte in cui ha disposto la decadenza di diritto dal servizio del ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 638, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2010, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 30 aprile 2020 e depositato il 26.5.2020 il dott. -OMISSIS-, Tenente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei Carabinieri, ha adito questo T.A.R. al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, del decreto dirigenziale del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, prot. n. M_D GMIL REG2020 -OMISSIS- del 5 marzo 2020 (doc. 1 ric.), che, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-del 18 settembre 2018, ha disposto nei confronti del ricorrente il reinserimento nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri (ora ruolo speciale a esaurimento), a decorrere dal 1 ottobre 2013 e, contestualmente, in pari data e senza soluzione di continuità, la decadenza di diritto, ai sensi dell'art. 638, comma 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare – C.O.M.).

Il citato decreto, più precisamente, nella parte dispositiva, ha così statuito:

- art. 1: è ripristinata l’efficacia del Decreto Dirigenziale 23 ottobre 2008, con il quale veniva disposto nei confronti dell’Ufficiale odierno ricorrente la cessazione dal servizio permanente, a domanda, a decorrere dal 15 ottobre 2008 e, sotto la stessa data, veniva collocato nel corrispondente ruolo degli Ufficiali di complemento dell’Arma dei Carabinieri (ai sensi dell’articolo 43, comma 2 della legge 10 aprile 1954, n. 113, quale sostituito dall’articolo 35 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ora articolo 933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);

- art. 2: di conseguenza, il precedente Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- del 10 settembre 2012 (con cui, nei confronti del medesimo, era stata disposta la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo, ai sensi degli articoli 915, comma 2 e 916 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66) è revocato, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

- art. 3: la prestazione di servizio effettuata dal 26 giugno 2012 - data di effettiva presentazione in servizio- al 9 settembre 2012 - giorno antecedente la data di adozione del provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo, revocato con il decreto “de quo” – veniva considerata come “attività di fatto prestata”;

- art. 4: l’Ufficiale, a decorrere dal 1 ottobre 2013, veniva reinserito nel ruolo speciale con la medesima anzianità assoluta di grado, seguendo l’allora parigrado -OMISSIS-, e contestualmente, in pari data e senza soluzione di continuità, se ne disponeva la decadenza di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 638, comma 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Al fine di un più chiaro inquadramento della odierna controversia, è opportuno ripercorrere, seppure sinteticamente, la vicenda pregressa che ha interessato l'Ufficiale.

L'odierno ricorrente, con istanza del 12 giugno 2008, chiedeva di essere collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per assumere l'incarico di dirigente a tempo determinato del settore sicurezza del Comune di Parma.

Avverso il diniego opposto dall’Amministrazione con il provvedimento prot. n. M_D GMIL II 5 1 -OMISSIS- del 20 luglio 2008 l'Ufficiale proponeva ricorso al T.A.R. per la Lombardia e, nel contempo, in data 10 settembre 2008, presentava istanza con cui chiedeva di cessare dal servizio permanente (condizionandola all’esito del contezioso pendente dinnanzi al TAR Lombardia, avente ad oggetto la predetta domanda volta al collocamento in aspettativa ai sensi del citato art. 19, comma 6, d.lgs. 165 che non doveva quindi ritenersi rinunciata).

L’Amministrazione, con decreto dirigenziale 23 ottobre 2008, disponeva il collocamento dello -OMISSIS-in congedo, nella categoria del complemento, a decorrere dal 15 ottobre 2008.

Tuttavia, con la successiva sentenza n. -OMISSIS-il T.A.R. per l'Emilia Romagna accoglieva il ricorso proposto dall'Ufficiale, annullando il diniego dell'istanza di collocamento in aspettativa senza assegni, sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 “agli incarichi dirigenziali espletati da dipendenti dello Stato nell'ambito di pubbliche amministrazioni tra cui rientrano gli enti locali”.

Il Ministero impugnava la sentenza dinnanzi al Consiglio di Stato, ma, dovendo in ogni caso ottemperare alla sentenza del T.A.R. Emilia Romagna n. -OMISSIS-, adottava, con riserva di definizione dell'appello, il decreto dirigenziale del 22 maggio 2012, con cui assumeva nei confronti dello -OMISSIS-le seguenti determinazioni:

- annullamento del decreto di cessazione del 23 ottobre 2008, e la riammissione in servizio a decorrere dal 15 ottobre 2008;

- collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

- sospensione precauzionale dall'impiego, a titolo obbligatorio, ai sensi dell'art. 915, comma 1 C.O.M., a decorrere dal 24 giugno 2011, giorno di esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dall'Autorità giudiziaria di Parma, nei confronti del ricorrente in quanto sottoposto a procedimento penale per fatti commessi, secondo l’ipotesi accusatoria, nell'espletamento delle funzioni di Dirigente del settore sicurezza del Comune di Parma;

- cessazione, a decorrere dal 15 novembre 2011, dell'efficacia della sospensione cautelare e, conseguentemente, la riammissione in servizio, a mente dell'art. 915, comma 2 C.o.m.

Con sentenza n. -OMISSIS-del 30 settembre 2013 il Consiglio di Stato accoglieva l'appello proposto dall'Amministrazione e, in riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia, respingeva il ricorso proposto in primo grado avverso il diniego del collocamento in aspettativa senza assegni.

La decisione si fondava sulla impossibilità di applicare ai fatti di causa l'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 in vigore ratione temporis, in considerazione del fatto che soltanto successivamente, con l'emanazione della Legge n. 183/2010, entrata in vigore in data 24 novembre 2010, la disposizione di cui all'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 era stata

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