TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-11-18, n. 202403816
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Testo completo
Pubblicato il 18/11/2024
N. 03816/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01640/2021 REG.RIC.
N. 01837/2021 REG.RIC.
N. 00071/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1640 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nautica S. Anna S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Scuderi e Arturo Maria Oliveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Acireale, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Calabretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Il TI di RD AL & C. S.n.c., non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Lido La Terrazza S.a.s. La Prua S.r.l. e C., rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1837 del 2021, proposto da
Il TI di RD AL & C. S.n.c., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Condorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio SS LI in Catania, Corso Sicilia 71, e dagli avvocati Massimo Blandi e Rosario Patanè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Condorelli in Catania, Corso Sicilia 71 (Cassarino-LI);
contro
Comune Acireale, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Calabretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Nautica Sant'Anna S.r.l., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Lido La Terrazza S.a.s. La Prua S.r.l. e C., rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2022, proposto da
Il TI di RD AL & C. S.n.c., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Condorelli e Rosario Patanè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio SS LI in Catania, Corso Sicilia 71, e dall'avvocato Massimo Blandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Acireale, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Calabretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Nautica S. Anna S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Maria Oliveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Lido La Terrazza S.a.s. La Prua S.r.l. e C, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
degli atti puntualmente specificati nella parte motiva della presente decisione.
Visti tutti gli atti delle tre cause;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 settembre 2024 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In relazione ai tre ricorsi indicati in epigrafe va precisato quanto segue:
Ricorso n. 1640/2021:
La Nautica S. Anna S.r.l. ha impugnato l’ ordine di demolizione del Comune di Acireale n. 20 in data 15 luglio 2021 .
Occorre premettere che il provvedimento impugnato fa riferimento, in sintesi, alle seguenti violazioni: 1) omissione dei prescritti adempimenti presso il Genio Civile in relazione agli interventi di cui alle autorizzazioni edilizie n. 36163 in data 26 aprile 1996 e n. 330 in data 9 settembre 2002; 2) destinazione dell’originaria veranda a locale retro-cucina in area vincolata a parcheggio; 3) realizzazione di un deposito e di celle frigorifero in uno spazio chiuso e mai autorizzato a servizio del ristorante in area adibita a cortile; 4) mutamento di destinazione d’uso dell’area vincolata a parcheggio, una porzione della quale è stata adibita a sala ristorante; 5) presenza all’interno della sala ristorante 2 di due botole del sistema di smaltimento dei reflui; 6) realizzazione della sala ristorante 3 nella particella 708; 7) destinazione di un’area scoperta a sala ristorante; 8) difformità della struttura portante del terrazzo; 9) realizzazione di una struttura precaria in legno destinata a sala ristorante 4.
Nel provvedimento si osserva anche che: a) la realizzazione del locale retro-cucina, della struttura portante del terrazzo e dell’abusiva chiusura perimetrale (sala 2), nonché la realizzazione della sala 3 avevano definitivamente inibito l’uso dell’area destinata a parcheggio; b) il terrazzo presentava difformità ornamentali e di prospetto rispetto al parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania n. 763/05 in data 19 aprile 2005; c) in relazione all’ubicazione dell’edificio all’interno del demanio marittimo (foglio 72, particella 2309), era stata istituita apposita Commissione per verificare e delimitare la dividente demaniale.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) l’immobile ove sono state realizzate le opere che il Comune ritiene abusive, di proprietà della ricorrente, è ubicato nella Frazione di Capo Mulini, Lungomare Martinez 8-10, ed è censito in catasto al foglio 72, particella 230, subalterno 4; b) l’immobile è condotto in locazione dalla società “Il TI di RD AL & C. S.n.c.”, che ivi esercita attività di ristorazione; c) con nota n. 37684 del 7 maggio 2021 il Comune ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione dell’ordine di ripristino e la ricorrente è venuta a conoscenza di tale comunicazione in modo casuale, ritenendo ugualmente opportuno rendere le proprie deduzioni con nota n. 0043285/2011 in data 24 maggio 2021; c) il Comune di Acireale ha, tuttavia, adottato il provvedimento in questa sede impugnato.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’ordine di demolizione è stato ingiunto a un soggetto che non è il legale rappresentante della società ed è stato inviato ad un indirizzo che non corrisponde alla sede legale della società; b) trattasi di errore, non relativo alla notificazione del provvedimento, ma al suo contenuto, essendo, come detto, l’ingiunzione rivolta ad un soggetto che non è proprietario del bene; c) ne consegue la nullità dell’atto, non sanata dall’intervenuta costituzione in giudizio della ricorrente; d) venendo alle contestazioni mosse dal Comune, va in primo luogo osservato, quanto al mancato nulla-osta del Genio Civile in relazione alle precedenti autorizzazioni edilizie n. 3613 in data 26 aprile 1996 e n. 330 in data 9 settembre 2002, che vengono in rilievo opere le quali non rientrano fra quelle contemplate dall’art. 52 del D.P.R. n. 380/2001; e) ad ogni buon conto, all’epoca la ricorrente non era proprietaria dell’immobile e occorre, comunque, tener conto del lungo lasso di tempo trascorso dal rilascio delle autorizzazioni da parte del Comune; f) in ordine alla diversa destinazione della veranda, occorre considerare quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2003, che classifica sostanzialmente le tettoie e le verande non eccedenti i cinquanta metri quadri come strutture precarie, non soggette a concessioni o autorizzazioni, in quanto tali inidonee a determinare un incremento di superficie utile o di volume; g) anche le concrete modalità di utilizzo della veranda non sono, quindi, oggetto di autorizzazione; h) con riferimento alla contestata allocazione di beni mobili ed elettrodomestici, deve ricordarsi che, per la realizzazione di opere interne, la giurisprudenza ha affermato che la manutenzione straordinaria di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, purché non relativa a parti strutturali dell'edificio, può essere eseguita senza titolo, qualora essa si concretizzi in una diversa distribuzione interna degli ambienti; i) in relazione al contestato cambio di destinazione dell’area vincolata a parcheggio, con trasformazione in area destinata a ristorante, va osservato che gli spazi di parcheggio di cui all’art. 41-quinquies della legge n. 1150/ 1942 costituiscono aree pubbliche da conteggiarsi ai fini della dotazione degli standard, mentre quelli di cui al successivo art. 41-sexies sono qualificati come aree private pertinenziali delle nuove costruzioni, con conseguente esclusione (ex art. 3, secondo comma, lettera d, del decreto ministeriale n. 1444/1968, n. 1444) dal computo ai fini degli standard; l) nella specie trattasi di aree private e l’immobile è stato comunque edificato prima dell’entrata in vigore della legge n. 1150/1942; m) è opportuno aggiungere che il diverso utilizzo dell’area era noto al Comune, il quale ha autorizzato nell’anno 1996 la realizzazione di una copertura, dovendo anche in questo caso tenersi conto del lungo lasso di tempo trascorso dal rilascio dell’autorizzazione; n) il mutamento di destinazione d’uso, inoltre, è soggetto ad autorizzazione solo quando determini un differente carico urbanistico e tale valutazione va effettuata con riferimento agli standard vigenti nell’anno 1996; o) risulta, altresì, disponibile gran parte del vicino parcheggio di proprietà della Nautica S. Anna S.r.l., come risulta dal contratto di comodato versato in atti; p) per ciò che attiene alle due botole per lo smaltimento dei reflui all’interno del ristorante, si rileva che l’immobile è stato edificato prima dell’entrata in vigore dell’art. 19 della legge regionale n. 27/1986 ed esso, pertanto, non soggiace agli obblighi nascenti dalle relative disposizioni; q) con il cambio di destinazione d’uso l’immobile è stato, altresì, dotato di un regolare impianto IMHOFF; r) sono infondate le contestazioni sul presunto difetto di autorizzazione per la parte del ristorante ricadente sulla particella 708 (che appartiene al demanio marittimo), come risulta dalle concessioni che sono state depositate; s) non vi è, poi, alcuna difformità della struttura portante, come già attestato in fase di collaudo e come risulta dalla relazione tecnica che parte ricorrente ha prodotto nel corso del procedimento e che il Comune ha ignorato; s) la struttura in legno sul terrazzo del primo piano è, inoltre, precaria, valendo al riguardo quanto già affermato.
Lido La Terrazza S.a.s. La Prua S.r.l. e C. è intervenuta ad opponendum , svolgendo, in sintesi, le seguenti difese: a) l’Amministrazione demaniale ha avviato una procedura - non conclusa - di delimitazione al fine di modificare la dividente demaniale ed escludere l’edificio di cui si tratta dal demanio marittimo; b) ad oggi, comunque, l’intero edificio si trova all’interno del perimetro