TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-03-15, n. 202100215

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-03-15, n. 202100215
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100215
Data del deposito : 15 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2021

N. 00215/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00162/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 162 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Ancona, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

previa sospensione

del decreto prot. n. -OMISSIS-dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ancona e notificato all’interessato il -OMISSIS-, con la quale vengono revocate con effetto immediato le misure di accoglienza nei confronti del ricorrente, già richiedente asilo, con tutti gli atti antecedenti e susseguenti, comunque presupposti e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ancona e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021 il dott. Tommaso Capitanio e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS- soggiornante in Italia dal -OMISSIS-, impugna il provvedimento con il quale la Prefettura di Ancona ha disposto nei suoi confronti la revoca delle misure di accoglienza di cui al D.Lgs. n. 142/2015.

Il provvedimento è stato adottato sulla base dei seguenti presupposti:

- la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona ha respinto l’istanza del sig. -OMISSIS- volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale;

- il ricorso proposto dall’interessato avverso tale provvedimento è stato respinto dal Tribunale di Ancona;

- pur avendo l’interessato proposto ricorso per cassazione, non risulta invece proposta l’istanza di sospensione della decisione di primo grado;

- in base alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 2255/2015 del 30 ottobre 2015, si è reso dunque necessario disporre la revoca delle misure di accoglienza nei riguardi dell’odierno ricorrente.

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