TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-02-14, n. 201100096

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-02-14, n. 201100096
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100096
Data del deposito : 14 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00384/2008 REG.RIC.

N. 00096/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00384/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 384 del 2008, proposto da:
E T, I T, rappresentati e difesi dall'avv. F B, con domicilio eletto presso Avv. Ferdinando Zannini in Ancona, via Leopardi, 2;

contro

Comune di Pesaro, rappresentato e difeso dagli avv. M B, I G, con domicilio eletto presso Avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156;

per

la condanna del Comune di Pesaro al risarcimento dei danni conseguenti al passaggio in giudicato della sentenza del T.A.R. delle Marche 14 marzo 2007, n. 254.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pesaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 254/2007, pronunciata sui ricorsi riuniti nn. 750 e 1424 del 2000, questo Tribunale annullava i progetti (preliminare, definitivo ed esecutivo) dei lavori di realizzazione della nuova arteria urbana in variante parziale al PRG, rilevando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento prima dell'approvazione del progetto definitivo.

Il Collegio non esaminava le ulteriori doglianze dedotte in ricorso, ritenendo il carattere assorbente della suddetta censura, di per sé in grado di determinare l’annullamento di tutti gli atti successivi a quello in cui l’omissione era avvenuta.

L'annullamento comprendeva formalmente (poiché oggetto di espressa impugnazione) gli atti della procedura adottati fino all'occupazione d’urgenza dei terreni di proprietà dei ricorrenti (intervenuta con decreto n. 4 del 13.11.2000), tra cui la deliberazione del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino n. 42 del 20 aprile 2000 di approvazione della variante urbanistica.

La procedura espropriativa veniva, tuttavia, portata a compimento con la determinazione dell'indennità e l'adozione del decreto di esproprio 12.4.2005 n. 2 non oggetto di impugnazione.

Con l'odierno ricorso viene chiesta la condanna del Comune di Pesaro al risarcimento dei danni conseguenti alla realizzazione della strada e alla perdita dei terreni occupati per tale scopo.

In particolare vengono quantificate le seguenti voci:

- per il Sig. T E:

perdita dell’area di mq.

3.670 utilizzata per la strada: € 205.237,00 oltre a interessi legali;

deprezzamento degli immobili: € 145.000,00;

danno esistenziale: € 60.000,00;

- per la Sig.ra T I:

perdita dell’area di mq.

1.279 utilizzata per la strada: € 71.469,00, oltre a interessi legali.

I ricorrenti chiedono, inoltre, la condanna al pagamento degli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria.

Si è costituito il Comune di Pesaro per contestare le deduzioni avversarie. In particolare evidenzia:

- che l'annullamento degli atti progettuali è stato disposto per violazione delle garanzie partecipative, per cui i ricorrenti non hanno dimostrato il nesso causale tra il vizio dell'azione amministrativa e il danno lamentato, ossia che la rinnovazione del procedimento avrebbe comportato una diversa soluzione progettuale in accoglimento di eventuali deduzioni;

- che, nella fattispecie in esame, non sussiste la colpa dell'amministrazione rilevante ai fini della responsabilità civile, poiché la comunicazione di avvio del procedimento era stata fornita ai ricorrenti prima dell'approvazione del progetto definitivo (ossia prima della dichiarazione di pubblica utilità), ponendoli quindi in condizione di interloquire in un momento comunque ancora utile per l'eventuale revisione del progetto (formalmente approvato solo al livello preliminare). Si tratta, pertanto, di un errore scusabile. L’Amministrazione evidenzia, inoltre, che i terreni dei ricorrenti non erano interessati dalla variante urbanistica, essendo ricompresi entro la fascia di rispetto del tracciato originariamente previsto dallo strumento urbanistico allora vigente.

Relativamente alla quantificazione del danno, il Comune deposita perizia estimativa redatta dal proprio consulente tecnico che quantifica le seguenti voci (oltre a rivalutazione e interessi):

- per il Sig. T E:

€ 47.397,70 (al 2000) per perdita dell'area;

€ 10.948,72 (al 2002) per svalutazione dell'immobile esistente;

- per la Sig.ra T I:

€ 16.498,98 (al 2000) per perdita dell'area.

Le parti ricorrenti insistono, invece, per la rifusione dei danni quantificati in ricorso.

All’udienza del 27.1.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

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