TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-05-08, n. 202302789

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-05-08, n. 202302789
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302789
Data del deposito : 8 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2023

N. 02789/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01540/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2019, proposto da
M G G, A C, C C, C C, D C, R C e E C, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sant'Anastasia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) dell'Ingiunzione n. 01 del 19/02/2019, notificata il successivo 20/02/2019, con la quale veniva ingiunta la demolizione delle opere realizzate in assenza di titoli abilitativi, rilevate nel sopralluogo del 25/07/2013, nonché il ripristino del primitivo stato dei luoghi relativamente al manufatto insistente sul fondo alla Via P. Pio del Comune di Sant'Anastasia e riportato al NCEU al foglio 14, p.lla 285, di mq. 1700,00 circa, realizzato su una base di calcestruzzo di circa mq. 162,00, con superficie coperta di mq. 95,60 circa;

2) del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio Comunale nelle disposizioni che dovessero, nella loro interpretazione, vietare la realizzazione delle opere innanzi descritte;

3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso e, comunque, lesivo degli interessi dei ricorrenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Anastasia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Parte ricorrente, in qualità di proprietaria del fondo identificato dalla p.lla 285 fg. 14, impugna l’ingiunzione alla demolizione delle opere ivi realizzate in assenza di titoli abilitativi, come rilevate nel sopralluogo del 25/07/2013, con contestuale ordine di ripristino dell’originario stato dei luoghi.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione e falsa applicazione del T.U edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) e, in particolare, dell'art. 31, nonché del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, della l.r. Campania n.19/2001, del principio del buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 e dell’art. 42 Cost.;

e) eccesso di potere per difetto dei presupposti, errore di fatto e di diritto, carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza.

III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 7.02.2023 fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Il ricorso è, in parte, fondato nei limiti di seguito illustrati.

VI. Secondo quanto è evincibile dall’ordinanza gravata:

a) “su un fondo di circa mq 1700,00, sul confine nord, è stato riscontrato un manufatto in c.a., realizzato su una base di calcestruzzo di circa mq 162,00 mentre la superficie coperta dell'immobile è di mq 95,60 circa. L'altezza interna del predetto immobile è di circa mt 3,10. Il manufatto si presenta con struttura verticale ed orizzontale in c.a., con la chiusura perimetrale in blocchi, infissi interni ed esterni in ferro e intonaco solo sulle pareti esterne. All'interno l'immobile si presenta allo stato grezzo dotato solo di tramezzature e controtelai per porte interne. L'accesso alla predetta area, dove è stato rilevato l'immobile, è dotato di un cancello in ferro scorrevole di lunghezza circa mt 5,00. Il confine est, dove è presente l'accesso, presenta su via P. Pio una muratura di non recente costruzione, mentre sul alto sud, interno al fondo, è stato realizzato una parete in c.a. di contenimento del muro prima citato di non recente costruzione, in riferimento alla differenza di quota tra la strada e il calpestio del fondo dove è ubicato l'immobile rilevato”;

b) “non sono stati prodotti atti di legittimità sotto il profilo urbanistico, ambientale e sismico di quanto rilevato nella relazione tecnica del sopralluogo del 25/07/2013 e dalle controdeduzioni trasmesse in data 07/10/2013”;

c) “Dagli atti d'ufficio risulta che:

- Nel P.R.G. la predetta particella ricade in zona "PV" Parco del Vesuvio. ZONA "PV" comprende le aree ricadenti nell'ambito del Parco Nazionale del Vesuvio, istituito come dall'art. 34, comma 1, lettera f) della legge 6/12/1991 n.394; il territorio comunale è vincolato ai sensi del. D.L.vo. 42/04, Parte-Terza — Beni Paesaggistici, ex Legge 1497/39 e l'area in oggetto è sottoposta a P.I. (Protezione Integrale);

- il Comune di Sant'Anastasia rientra nei comuni della zona rossa ad alto rischio vulcanico ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 10-12-2003 (B.U.R.C. Campania n. 59 del 15-12-2003), dove non sono consentiti aumenti di superficie e volumetrie residenziali”.

VI.

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