TAR Milano, sez. III, sentenza 2010-03-12, n. 201000593
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Testo completo
N. 00593/2010 REG.SEN.
N. 02583/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2583 del 2005, proposto da:
E F, rappresentata e difesa dall'avv. D R, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana,1;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. P C, E F, A F, A L, I M, R M, A M P, D S, M R S, con domicilio eletto negli uffici dell’avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla, 8;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto in data 12 maggio 2005 con cui viene disposto ed intimato il rilascio dell’alloggio n. 48 sito in Milano via Palmanova 59, occupato senza titolo
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2009 il dott. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 2464 del 6 ottobre 2005, il Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
All’udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Il provvedimento impugnato considera che la ricorrente – destinataria del decreto di rilascio – e i suoi familiari occupano senza titolo l’alloggio di edilizia popolare e precisa che gli stessi non sono destinatari di un provvedimento di assegnazione o di altro atto dell’amministrazione che legittimi l’occupazione dell’alloggio.
La ricorrente, cittadina marocchina, rappresenta di aver contratto matrimonio, in data 24 giugno 2000, con il connazionale sig. Ait Lhour Mohamed assegnatario dell’alloggio fin dal 31 maggio 1995, il quale ha successivamente presentato richiesta di ricongiungimento familiare. Espone altresì che la relativa procedura trovava conclusione soltanto in data (28 aprile 2003)