TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2021-11-25, n. 202102541
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Pubblicato il 25/11/2021
N. 02541/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01552/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2021, proposto da
G A, rappresentato e difeso dall'avvocato U S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Orria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;
per l'annullamento
a - del provvedimento prot. n. 4630 del 12.10.2021 del Comune di Orria, con il quale si è disposto la demolizione di un locale in clm, adibito ad officina meccanica, una tettoia in ferro, nonché due muri ed una base in conglomerato cementizio, siti in località Retara di Orria, identificati in Catasto al foglio 14, p.lla 616 sub 2;
b - del provvedimento n. 4028 del 07.09.2021, con la quale il Comune di Orria ha disposto la chiusura immediata dell'attività di autoriparazione esercitata nei locali sub a);
c - del verbale di sopralluogo redatto in data 16.09.2021 (prot. n. 4216) del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Orria, con il quale è stato accertato la realizzazione delle opere sub a);
d - del verbale di sopralluogo del 07.09.2021 effettuato dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Orria, con cui è stata accertato l'esercizio abusivo dell'attività di autoriparazione nel locale sito in Orria, località Retara (foglio 14, p.lla n. 616);
e - di tutti gli atti istruttori non conosciuti;
f - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Orria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione n. 4630 del 12.10.2021, emessa dal Comune di Orria e relativa ad un locale, identificato in Catasto al foglio 14, p.lla 616, sub 2, adibito ad officina meccanica, ad una tettoia in ferro, a due muri ed ad una base in conglomerato cementizio, realizzati senza titolo in località Retara, unitamente all’ordinanza n. 4028 del 07.09.2021, con la quale è stata disposta la chiusura immediata dell’attività artigianale ivi esercitata.
Egli lamenta: - che è stato violato l’art. 7 della legge n. 241/1990;- che l’attività risulta autorizzata con decreto sindacale n. 2539/1991, previa verifica dei requisiti di iscrizione nell’Albo provinciale delle imprese artigiane, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 443/1985;- di aver presentato un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, ancora non decisa al momento dell’adozione dell’ordinanza demolitoria.
Il ricorso è manifestamente improcedibile e può essere accolto con sentenza in forma semplificata, alla stregua della memoria depositata dal Comune in data 20.11.2021, secondo cui “ con provvedimento prot. 5312 del 19/11/2021, il Responsabile dell’UTC del Comune di Orria ha, inoltre, annullato in autotutela anche l’ordinanza di chiusura dell’attività di autoriparatore carrozzeria (prot. 4028 del 7/9/2021), onde garantire il contraddittorio procedimentale, fermo anche in tal caso, all’esito, il riesercizio del potere ”.
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la natura formale della decisione.