TAR Palermo, sez. I, sentenza 2011-09-07, n. 201101629

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2011-09-07, n. 201101629
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201101629
Data del deposito : 7 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00676/2011 REG.RIC.

N. 01629/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00676/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 676 del 2011, proposto da:
P C, C A, Cà Antonino e Inglese Eugenia, rappresentati e difesi dagli avv. I C, G R, con domicilio eletto presso G R in Palermo, via G. Oberdan, 5;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale N.1 di Agrigento, rappresentato e difeso dall'avv. M D B, con domicilio eletto presso Maurizio Liotta in Palermo, via Q.Sella N.77;

per l'annullamento



ESECUZIONE GIUDIICATO SENTENZA N.

215

DEL

12.5.1987

DEL TAR PALERMO SEZ.

1


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale N.1 di Agrigento;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 il dott. Filoreto D'Agostino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I signori Cà e Riportella furono, rispettivamente, Direttore generale e Segretario generale dell’ente ospedaliero “F. Parlapiano” di R, al quale subentrò la soppressa U.s.l. n. 8 di R (e poi l’Asl).

Con la sentenza n. 215/1987 il T.A.R. della Sicilia riconobbe il diritto dei predetti di ottenere rispettivamente il trattamento economico equiparato a quello di vice-direttore sanitario e di direttore sanitario, con la rivalutazione delle differenze dovute e con gli interessi legali dal 15 dicembre 1980 al soddisfo.

La U.s.l. corrispose al signor Cà la somma complessiva di lire 322.864.360 e al signor Riportella l’importo di lire 100.000.000.=

I signori Cà e Riportella ritennero che i pagamenti ricevuti fossero inesatti per difetto e adirono nuovamente il T.A.R. della Sicilia che, con sentenza n. 832 resa il 21 aprile 1999 per l’esecuzione della precedente n. 215/1987, oltre a disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Regione siciliana, accertò l’inottemperanza dell’amministrazione intimata al giudicato, dichiarando l’obbligo del Direttore generale della Asl di soddisfare i crediti degli appellanti, nominando commissario ad acta il Direttore dell’Assessorato regionale alla sanità.

Sennonché nella medesima sentenza, al punto 6. della motivazione in diritto, il T.A.R. accolse un’eccezione di prescrizione formulata dalla Asl, statuendo al riguardo “in termini generali, che nel computo del ‘quantum’ la P.A. dovrà tenere conto della prescrizione quinquennale a decorrere dal momento in cui il diritto all’equiparazione, accertato in sentenza, poteva esser fatto valere”.

La sentenza veniva pertanto impugnata avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, con decisione 10 marzo 2010, n. 291 dichiarava inammissibile l’appello principale e, per l’effetto, il ricorso di primo grado.

In un obiter dictum della decisione n. 291/2010 il giudice d’appello asseriva peraltro la futura riproponibilità del ricorso originario.

In virtù di tale rilievo, peraltro formulato in modo astratto, gli eredi degli originari ricorrenti hanno riproposto ricorso per esecuzione del giudicato avanti questo Tribunale amministrativo, notificando la nuova istanza all’Azienda sanitaria provinciale n. 1 di Agrigento in persona del Direttore generale in carica, in funzione di commissario liquidatore della gestione residua a stralcio dei rapporti della soppressa U.S.L. n. 8 di R.

L’Azienda sanitaria si è costituita e ha dedotto tra l’altro la prescrizione della stessa actio iudicati..

Il ricorso, tuttavia, è inammissibile, posto che il direttore generale in carica della Azienda non ricopre più dal 2007 la veste di commissario liquidatore.

In virtù dell’articolo 24 c. ventunesimo della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, infatti, al 1° gennaio 2007 sono cessate le gestioni liquidatorie.

I conseguenti rapporti sono intestati esclusivamente all’Assessorato della sanità della Regione Siciliana, giusta quanto disposto con decreto assessoriale 8 maggio 2007, n. 773/07 pubblicato in G.U.R.S. del 28 luglio successivo.

E’ conseguentemente venuta meno ogni legittimazione dei direttori generali / commissari liquidatori così che il ricorso proposto nei confronti di tali soggetti è evidentemente diretto nei confronti di soggetto non più abilitato a contraddire.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, che doveva dirigersi, invece, contro il predetto Assessorato.

Le spese seguono la soccombenza.

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