TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2018-02-01, n. 201800710
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Testo completo
Pubblicato il 01/02/2018
N. 00710/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02920/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2920 del 2017, proposto da:
Eurostrutture s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. T P, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Loggia dei Pisani 25;
contro
Comune di Marcianise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P R, con domicilio eletto presso il suo studio in Marcianise, viale Martin Luther King 14;
OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 2450 DEL 19.05.2017 DELLA VIII SEZIONE DEL TAR CAMPANIA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marcianise;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato in data 15.5.2017 il Comune di Marcianise ha chiesto l’emissione di ingiunzione di pagamento ex art. 118 c.p.a. nei confronti della società ricorrente per il mancato pagamento, da parte della opponente, degli oneri consistenti nei contributi per “costo di costruzione” e per “oneri di urbanizzazione” per un totale di € 116.640,20, oltre agli interessi al saggio legale, in relazione alla ottenuta d.i.a. per la realizzazione di opere afferenti a modifiche degli spazi interni e cambio di destinazione d'uso dell'immobile denominato "nuovo stabilimento Eurostrutture srl".
In particolare, la parte ricorrente doveva corrispondere un totale di euro 304.422,74, in sette rate.
Il Comune di Marcianise, deducendo il mancato parziale versamento degli importi dovuti e l’applicabilità delle sanzioni per ritardato pagamento previste dall'art. 42 del DPR 380 del 2001, chiedeva l’ingiunzione di pagamento relativamente alle seguenti posizioni debitorie:
- 1^ rata del costo di costruzione versata con un ritardo di 8 mesi e 4 giorni (dunque entro i 240 giorni = 40%), così da integrare una sanzione pari ad € 17.155,59;
- 2^ rata del costo di costruzione versata con un ritardo di 2 giorni (dunque entro i 120 giorni = 10%), così da integrare una sanzione pari ad € 4.288,89;
- mancato versamento della 3^ rata del costo di costruzione per € 42.888,98;
- sanzione relativa alla 3^ rata del costo di costruzione, stante il mancato pagamento a tutt'oggi, per € 17.155,59 (essendo entro i 240 giorni = 40%);
- 1^ rata degli oneri di urbanizzazione versata con un ritardo di 2 giorni (dunque entro i 120 giorni = 10%), così da integrare una sanzione pari ad € 4.393,89;
- 2^ rata degli oneri di urbanizzazione versata con un ritardo di 10 mesi e 15 giorni (dunque entro i 240 giorni = 40%), così da integrare una sanzione pari ad € 17.575,58;
- 3^ rata degli oneri di urbanizzazione versata con un ritardo di 4 mesi e 11 giorni (dunque entro i 180 giorni = 20%), così da integrare una sanzione pari ad € 8.787,79;
- 4^ rata degli oneri di urbanizzazione versata con un ritardo di 2 giorni (dunque entro i 120 giorni = 10%), così da integrare una sanzione pari ad € 4.393,89;
- interessi legali dalle scadenze del 240° giorno sino al pagamento per la rata non ancora pagata (la 3^ rata del costo di costruzione).
Il Presidente della Sezione ha emesso l’ingiunzione di pagamento n. 2450 del 19.05.2017, in favore del Comune di Marcianise e a carico della Eurostrutture S.r.l., per l'importo di €116.640,20, oltre agli interessi al saggio legale dalla scadenza del termine di 240 giorni di cui all’art. 42 d.p.r. 380/01, nel termine di giorni quaranta dalla notificazione del ricorso e del decreto medesimo.
Con il ricorso in esame la società ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, l’accertamento e la dichiarazione dell’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni, nonché dell’insussistenza del suo obbligo al pagamento degli oneri di urbanizzazione e, quindi, delle sanzioni per il ritardato pagamento degli stessi;nonché in via subordinata la rideterminazione degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune.
La parte opponente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 42 D.P.R. 380 DEL 2001 – VIOLAZIONE E FALSA APLICAZIONE ART. 155 C.P.C. E ARTT. 1187 E 2963 C.C.
Dalla documentazione in atti si evincerebbe che le sanzioni previste dalla norma non sono applicabili alla opponente, atteso che i pagamenti sono stati effettuati con ritardi di appena due giorni dalla data di scadenza, a causa della coincidenza di questa con giorno festivo (sabato).
In particolare, i pagamenti della II rata di costruzione in scadenza il 02.7.2011, della I rata degli oneri di urbanizzazione in scadenza il 02.01.2010, e della IV rata degli oneri di urbanizzazione in scadenza il 2.7.2011 sono stati effettuati due giorni di calendario dopo le rispettive date di scadenza in quanto le suddette date coincidevano con il sabato.
Non vi sarebbe, quindi, alcun ritardo in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1187 e 2963 c.c. e dell’art. 155 c.p.c., il sabato sarebbe da equiparare a giorno festivo e, pertanto, il termine in scadenza doveva ritenersi prorogato ex lege al lunedì.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 42 E 43 D.P.R. 380 DEL 2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 34 E 118 C.P.A.
Sussisterebbe il difetto assoluto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta dal Comune di Marcianise, atteso che l'art. 42 DPR 380 del 2001 stabilisce che le sanzioni previste dalla norma vengano applicate mediante il procedimento di imposizione coattiva stabilito dall'art. 43 DPR 380 del 2001.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 42 E 43 D.P.R. 380 DEL 2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2948 C.C.
Il diritto alla riscossione si sarebbe prescritto per decorso del termine quinquennale, stante l’impossibilità di qualificare come atto interruttivo la nota del Comune prot. n. 9813 del 07.5.2013.
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 42 E 43 D.P.R. 380 DEL 2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1175, 1375 e 1227
Era stata rilasciata una garanzia per l’adempimento del debito principale ed era onere del Comune escutere la garanzia fideiussoria alla scadenza del termine, non potendo quest’ultimo, in difetto, chiedere la sanzione per il ritardato pagamento. Inoltre il Comune non procedendo all’escussione sarebbe venuto meno all’obbligo di comportamento in buona fede.
5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 42 E 43 D.P.R. 380 DEL 2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 50 D.P.R. 06.03.1978 N. 218
Viene contestato il diritto del Comune di Marcianise al pagamento degli oneri di urbanizzazione e, quindi, delle conseguenti sanzioni per ritardato pagamento, in quanto richieste in relazione a un intervento edilizio su immobile sito in zona A.S.I.. Tali oneri sarebbero stati corrisposti al Consorzio A.S.I.. Inoltre, il Consorzio sarebbe stato l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento di tali oneri, atteso che la realizzazione delle opere di urbanizzazione era demandata esclusivamente a quest'ultimo. Ne discenderebbe la carenza di legittimazione del Comune a chiedere il pagamento di somme che costituiscono corrispettivo della realizzazione di opere di competenza del Consorzio. Viene rilevato, inoltre, come, in ogni caso, il Comune avrebbe dovuto quantomeno scorporare dai costi di urbanizzazione, in misura della loro incidenza, quelli relativi alle opere di urbanizzazione effettuate dal Consorzio A.S.I.
Si è costituito in giudizio il Comune di Marcianise chiedendone il rigetto dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opponente-debitrice al pagamento della somma pari ad € 116.640,20 oltre agli interessi al saggio legale dalla scadenza del termine di 240 giorni di cui all’art. 42 d.p.r. 380/01 e fino al soddisfo, conformemente a quanto già disposto in decreto ingiuntivo.
DIRITTO
1) L’opposizione si rivela infondata.
2) Infondato si presenta il primo motivo di ricorso, inerente alle somme dovute a titolo di ritardo nel pagamento e, nello specifico, ai pagamenti della II rata di costruzione in scadenza il 02.7.2011, della I rata degli oneri di urbanizzazione in scadenza il 02.01.2010, e della IV rata degli oneri di urbanizzazione in scadenza il 02.7.2011, risultati essere stati effettuati in ritardo di due giorni.
Parte ricorrente ha dedotto in proposito l’assenza del ritardo, in quanto la scadenza di pagamento coincideva con il sabato e, in quanto tale, sarebbe dovuta intendersi come prorogata al lunedì (giorno di effettuazione del pagamento).
Al riguardo parte ricorrente ha sostanzialmente dedotto che l'art. 2963 c.c. prescrive “Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”;l'art. 1187 c.c. stabilisce che “il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963” e che “La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi”;infine l'art. 155 c.p.c. include il sabato tra i giorni festivi.
La disciplina che considera il sabato come festivo al fine della proroga dei termini di scadenza andrebbe applicato, secondo parte ricorrente, anche ai termini per il pagamento delle somme dovute per gli oneri di urbanizzazione.
Il Collegio rileva come sia indubbiamente corretto che, in caso di scadenza di un termine in giorno festivo, la sua proroga al successivo giorno non festivo rappresenti un principio di carattere generale, disciplinato dalla vigente legislazione. Infatti, la previsione, d'ordine generale, della suesposta proroga è contenuta nel secondo e terzo comma dell'art. 2963 c.c. che stabilisce, con riferimento alle modalità di computo del termine di prescrizione, che: "non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo". Il principio della posticipazione ipso iure al primo giorno seguente non festivo è, altresì, evidenziato dall'art. 1187 c.c., in tema di obbligazioni, che sancisce, al secondo comma, che "la disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi" e dall'art. 155, commi terzo e quarto, c.p.c. secondo cui "i giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo" (Cons. Stato Sez. VI, 07-09-2012, n. 4752), nonché dall’art. 52, comma 3, c.p.a. che prevede la proroga del giorno di scadenza festivo "al primo giorno seguente non festivo".
La questione da esaminare è tuttavia la pretesa equiparazione del sabato a giorno festivo.
Il sabato, difatti, non è giorno festivo e la norma dell’art. 155 c.p.c. che ad esso lo equipara a certi effetti ha come suo ambito di applicazione gli atti processuali, così come all’ambito degli atti processuali è rivolta l’analoga norma dell’art. 52, comma 5, c.p.a. che anch’essa applica la proroga ai termini che scadono nella giornata di sabato. Il Collegio non ignora che la giurisprudenza ha applicato la medesima norma anche ai termini del procedimento amministrativo considerando prorogato al giorno successivo (anzi al lunedì) il termine per il compimento di un atto procedimentale in scadenza di sabato (Cons. Stato Sez. VI, 7-9-2012, n. 4752;Cons. Stato Sez. V, 4-3-2008, n. 824).
Tuttavia l’equiparazione del sabato a giorno festivo non ha carattere generale ma è limitata ai suddetti ambiti, come peraltro si deduce anche da quelle pronunce secondo cui l'equiparazione del sabato ai giorni festivi opera al solo fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di procedere il successivo lunedì ai relativi adempimenti;a tutti gli altri effetti il sabato è considerato giorno lavorativo, anche per quanto attiene alle attività di ufficiali giudiziari e di addetti agli uffici ricorsi, come dispone espressamente l'art. 155 c.p.c., applicabile al processo amministrativo ex art. 52, comma 5, c.p.a.
Tanto è vero che questa regola vale solo per i termini che si calcolano in avanti, e non anche per i termini che si calcolano a ritroso;infatti l'art. 52, co. 5, c.p.a. estende al sabato solo la "proroga di cui al comma 3", ossia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui al co. 4;ne consegue che se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì (Cons. Stato Sez. V, 31-05-2011, n. 3252).
Il Collegio ritiene, quindi, che l’equiparazione del sabato a giorno festivo, ai fini della proroga al giorno lavorativo successivo, non possa applicarsi ai termini di scadenza dei pagamenti in esame dovuti per le rate inerenti ai costi di costruzione e agli oneri di urbanizzazione, regolati in base alle regole di scadenza delle obbligazioni civili, ovverosia dagli artt. 1187 e 2963 c.c. che, nel loro combinato disposto, prevedono la proroga per i soli termini in scadenza di giorno festivo, senza considerare il sabato a tale stregua.
3) Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente ha sostenuto il difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R. in ordine all’emessa ingiunzione, in quanto l'art. 42 D.P.R. n. 380/2001 stabilisce espressamente che le sanzioni previste dalla norma vengano applicate mediante il procedimento di imposizione coattiva stabilito dal successivo art. 43 D.P.R. n. 380/2001.
Il motivo è infondato.
Il richiamato art. 43 del D.P.R. n. 380/2001 si limita, ad avviso del Collegio, a prevedere l’applicabilità delle particolari procedure di riscossione e, in particolare, a consentire che il Comune proceda alla riscossione dei relativi importi “secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate” dello stesso Ente.
Si tratta, quindi, di una facoltà dell’Ente di avvalersi delle speciali procedure di riscossione coattiva e non di un obbligo. L’Ente può, quindi, in alternativa, avvalersi delle normali azioni previste per l’esecuzione delle obbligazioni, tra cui la procedura di ingiunzione di cui all'art. 118 c.p.a..
Ciò anche considerando che il ricorso agli ordinari meccanismi di tutela giurisdizionale, piuttosto che alle procedure di riscossione coattiva delle entrate, non può certo ritenersi lesivo delle garanzie di effettività della tutela giurisdizionale assicurate dalla Carta Costituzionale.
4) Infondato risulta anche il terzo motivo di ricorso basato sull’intervenuta prescrizione del diritto per decorso del termine quinquennale.
Al di là della durata del termine di prescrizione inerente al pagamento degli oneri concessori - che si rivela quinquennale solo per il pagamento delle sanzioni - il Collegio osserva come nel caso in esame sia intervenuto una atto recante effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito.
Priva di pregio è, infatti, la tesi di parte ricorrente secondo cui la nota del Comune prot. n. 9813 del 07.5.2013, pacificamente della stessa ricevuta, non sarebbe da qualificare come atto di messa in ora valido ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione.
L’atto di messa in mora non deve, infatti, rivestire formule sacramentali, essendo sufficiente che lo stesso richieda il pagamento del credito. La nota del 07.5.2013 in questione richiama chiaramente il mancato pagamento del credito in questione e la necessità di effettuare il saldo e, pertanto, si può considerare come atto di intimazione pienamente valido a interrompere la prescrizione.
Al riguardo, affinché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, è necessario che esso contenga l'esplicitazione di una precisa pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, senza che sia necessario l'uso di formule solenni o l'osservanza di particolari adempimenti (Cons. Stato Sez. V, 13-04-2012, n. 2090). Dalla nota in esame risulta inequivocabilmente l’intento dell’Amministrazione di far valere il diritto di credito oggetto di giudizio.
5) Con il quarto motivo di ricorso la parte opponente ha fatto presente la circostanza che era stata rilasciata una garanzia per l’adempimento del debito in esame e che il Comune non avrebbe potuto chiedere il pagamento delle sanzioni non avendo proceduto alla previa escussione dell’indicata garanzia fideiussoria.
Il motivo è infondato.
Il pagamento degli oneri concessori ha natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario. Il relativo sistema di pagamento è caratterizzato da uno strumento a sanzioni crescenti sino al limite di importo individuato dalla lett. c), dell' art. 42 D.P.R. n. 380 del 2001, con chiara funzione di deterrenza dell'inadempimento, che trova applicazione, in base alla legge, al verificarsi dell'inadempimento dell'obbligato principale. La sanzione scatta automaticamente, quale effetto legale automatico (Cons. Stato, sez. V, n. 5394 del 2011), se l'importo dovuto per il contributo di costruzione non è corrisposto alla scadenza;mentre è sfornita di base normativa ogni opzione interpretativa che correli il potere sanzionatorio del Comune al previo esercizio dell'onere di sollecitazione del pagamento presso il debitore principale, ovvero presso il fideiussore. Solo eventuale, infatti, può essere la parallela garanzia prestata per l'adempimento del debito principale.
In tale sistema, l'amministrazione comunale, allo scadere del termine originario di pagamento della rata, ha solo la facoltà di escutere immediatamente il fideiussore onde ottenere il soddisfacimento del suo credito;ma ove ciò non accada, l'amministrazione avrà comunque il dovere/potere di sanzionare il ritardo nel pagamento con la maggiorazione del contributo a percentuali crescenti all'aumentare del ritardo. E, solo alla scadenza di tutti termini fissati al debitore per l'adempimento (e quindi dopo aver applicato le massime maggiorazioni di legge), l'amministrazione avrà il potere di agire nelle forme della riscossione coattiva del credito nei confronti del debitore principale ( art. 43, D.P.R. n. 380 del 2001).
L'amministrazione, se pure non è impedita dallo svolgere attività sollecitatoria dei pagamenti in occasione delle scadenze dei termini intermedi cui sono correlati gli aumenti percentuali del contributo, è facultata ad attendere il volontario pagamento da parte del debitore (e eventualmente del suo fideiussore), salvo in ogni caso restando il suo potere-dovere di applicare le sanzioni di legge per il ritardato pagamento.
Il potere di sanzionare il pagamento tardivo, in definitiva, è incondizionatamente previsto dall' art. 42 D.P.R. n. 380 del 2001 e la lettera della legge è chiara nell'assegnare all'amministrazione il potere/dovere di applicare le sanzioni al verificarsi di un unico presupposto fattuale, e cioè il ritardo nel pagamento da parte dell'intestatario del titolo edilizio, o di chi gli sia subentrato secundum legem.
In definitiva, seguendo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Ad. Plen.7 dicembre 2016, n. 24) un'amministrazione comunale ha il pieno potere di applicare, nei confronti dell'intestatario di un titolo edilizio, la sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per il caso di ritardo ovvero di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione anche ove, in caso di pagamento dilazionato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria in esito alla infruttuosa scadenza dei singoli ratei di pagamento ovvero abbia comunque omesso di svolgere attività sollecitatoria del pagamento presso il debitore principale.
Non può affermarsi l'esistenza di un onere collaborativo gravante sulla Amministrazione creditrice, desumibile dai principi generali in tema di correttezza e buona fede nei rapporti obbligatori di tipo civilistico o dal principio di leale collaborazione proprio dei rapporti intersoggettivi di diritto pubblico, consistente in un obbligo di pronta escussione della garanzia fideiussoria costituita a suo favore o di sollecitazione del pagamento presso il debitore principale. Conseguentemente, nulla osta all'applicazione, nei confronti dell'intestatario del titolo edilizio, delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge per il caso di ritardato od omesso pagamento di oneri di costruzione e urbanizzazione.
6) Con il quinto e ultimo motivo di ricorso parte ricorrente ha contestato il diritto del Comune di Marcianise a richiedere il pagamento degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione delle opere in questione, così come delle conseguente sanzioni per ritardato pagamento, in quanto l’intervento edilizio riguarda immobile insistente in zona di competenza di un Consorzio A.S.I..
Rileva parte ricorrente che tali oneri sarebbero stati corrisposti al Consorzio A.S.I., che quest’ultimo sarebbe stato l'unico soggetto legittimato a pretenderne il pagamento spettando solo allo stesso la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Inoltre, il Comune avrebbe dovuto quantomeno scorporare dagli oneri richiesti quelli relativi alle opere di urbanizzazione effettuate dal Consorzio A.S.I.
Il motivo si rivela infondato.
La presente controversia verte su diritti soggettivi, tutelati dianzi al T.A.R. in sede di giurisdizione esclusiva e, pertanto, in queste controversie vige il normale regime dell’onere della prova inerente alla tutela di tali tipo di posizioni soggettive.
Al riguardo il Comune ha motivato la sua pretesa alla riscossione del relativo credito in base alle previsioni dell’art. 42 D.P.R. n. D.P.R. n. 380/2001 e in base a un formale impegno, sottoscritto dalla parte ricorrente, che riconosce la spettanza al medesimo Comune dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione nelle misure e alle scadenze poste alla base dell’ingiunzione opposta.
Parte opponente, al contrario, non prova in giudizio di aver versato al Consorzio A.S.I. le somme a titolo di pagamento di oneri di urbanizzazione. L’unica attestazione di pagamento allegata agli atti in favore del Consorzio risulta una dichiarazione di quest’ultimo che dà atto di aver ricevuto un assegno bancario di euro 57.581,88 a “garanzia degli importi della convenzione sottoscritta in data 23.9.2016... e scaturenti dalla Ordinanza Presidenziale n. 29 del 23.9.2016” con la successiva specificazione che l’importo viene versato a “garanzia, nelle more di costituzione del condominio industriale dei pagamenti dovuti dagli affittuari utilizzatori che dovranno convenzionarsi”.
Non si tratta, quindi, né di un pagamento effettivo (non è stata data prova dell’incasso), né soprattutto risulta che l’importo in esame sia relativo al pagamento di oneri di urbanizzazione;né, infine, dal tenore della richiamata Convenzione tra il Consorzio e la parte ricorrente è evincibile che tale importo sia relativo a quest’ultima imputazione, mentre l’Ordinanza Presidenziale non è stata neppure allegata agli atti.
Allo stesso modo, a fronte del suo chiaro impegno a versare gli oneri in questione al Comune, parte ricorrente non ha dato prova che le opere di urbanizzazione (primarie) siano state effettuate dal Consorzio in questione, né, tantomeno, quali opere siano state realizzate dallo stesso e, comunque, sarebbero risultate a suo carico. Nemmeno rispetto a questo aspetto la prodotta Convenzione del 23.9.2016, risulta contenere elementi determinati, limitandosi a prevedere all’art. 3 un pagamento generico per oneri di infrastrutture, senza che vi sia certezza del riferimento agli oneri di urbanizzazione e, comunque, tale atto convenzionale non potrebbe per sua natura assumere da solo valenza dirimente.
Nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione, peraltro, parte ricorrente ha fatto riferimento a una perizia di parte che avrebbe specificato quali opere sarebbero risultate a carico del Consorzio. Tuttavia tale perizia, tuttavia, non è stata prodotta.
Il motivo pertanto si presenta come generico e del tutto sfornito di prova e come tale da rigettare.
7) Per le suesposte ragioni l’opposizione va rigettata.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.