TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2023-09-20, n. 202300838

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2023-09-20, n. 202300838
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300838
Data del deposito : 20 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2023

N. 00838/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00939/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2023, proposto da
LB AR, SS OR, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Conte, Paolo Solimeno, Claudio Tamburini, Marco Rossi, Antonello Ciervo, Corrado Mauceri, Urbano Rosa, Luca Biagi Mozzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, Matteo Romeo, Andrea Taccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

A- dell'ordinanza Sindaco di Firenze Numero: ORD/2023/00147 del 31 luglio 2023, avente ad oggetto: Quesito referendario presentato in data 30 gennaio 2023, prot. 35071, relativo alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/00025 del 02.04.2015, pervenuta all'indirizzo pec di parte ricorrente in data 7 agosto 2023 con la quale il Sindaco ordina:

1) “è dichiarato il superamento del quesito referendario “volete voi che sia revocata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/0025 del 2 Aprile 2015 limitatamente all'articolo 34, ultimo comma e 35 ultimo comma del Regolamento Urbanistico, secondo i quali “ qualora il servizio pubblico esistente venga dismesso, è sempre con sentito l'insediamento della destinazione residenziale comprensiva delle attività private di servizio di cui al comma 2, punto3 dell'art. 19 anche in immobili aventi SUL maggiore di 2000 mq” nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29,comma1 bis del DL n.269/2003, convertito con L. 236/2003 per le procedure di valorizzazione e dismissione di immobili pubblici e dal DPR 380/2001 per quanto attiene al contributo di costruzione”

2) in conseguenza del superamento del quesito il procedimento referendario è concluso a norma dell'art.18 del Regolamento comunale per lo sviluppo del referendum consultivo e delle consultazioni popolari a seguito delle osservazioni al Piano Operativo presentate con deliberazione della Giunta comunale n.256 del 30/05/2023;

nonché:

- della nota 31 maggio/1.6.2023 179129 con il quale il Sindaco ha comunicato al Collegio di esperti la deliberazione della Giunta Comunale n.256 del 30 maggio 2023, chiedendo di valutare l'idoneità delle scelte operate con la stessa delibera a superare il quesito referendario a norma dell'art.18, comma 2, del reg.cit.;

- del provvedimento 19/06/2023 del Collegio degli esperti di cui a verbale n.7, e al verbale integrativo n.8 secondo cui la delibera GC n.256 del 30 maggio 2023 è idonea a superare il quesito referendario;

- della comunicazione del 06/07/2023 con la quale il Sindaco ha reso noto ai Proponenti del referendum che, in base alle posizioni espresse dal Collegio degli esperti nei verbali n.7 e n.8 avrebbe proceduto formalmente alla dichiarazione di superamento del quesito referendario, non prima di dieci giorni, anche al fine di consentire eventuali osservazioni da parte del IT;

B) dell'ordinanza Sindaco di Firenze Numero: ORD/2023/00148 del 31 luglio 2023, avente ad oggetto: Quesito referendario presentato in data 30 gennaio 2023, prot. 35063, relativo alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/00025 del 02.04.2015, pervenuta all'indirizzo pec di parte ricorrente in data 7 agosto 2023 con la quale il Sindaco ordina:

1) “è dichiarato il superamento del quesito referendario “volete voi che sia revocata la deliberazione del Consiglio Comunale n.2015/C/0025 del 2 Aprile 2015 limitatamente all'art. 19, comma 4.2 del “Regolamento Urbanistico”, denominato “Usi temporanei” ove è previsto che “non costituisce mutamento della destinazione d'uso il temporaneo utilizzo massimo tre mesi annui

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi