TAR Venezia, sez. II, sentenza 2020-03-31, n. 202000323
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Testo completo
Pubblicato il 31/03/2020
N. 00323/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01107/2018 REG.RIC.
N. 00092/2019 REG.RIC.
N. 00269/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2018, proposto da
G R, D B, rappresentati e difesi dall'avvocato G A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Altinate, n. 29;
contro
Comune di Vicenza non costituito in giudizio;
nei confronti
S D L non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2019, proposto da
G R, D B, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Cinnella, G A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G A D M in Padova, via Altinate, n. 29;
contro
Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loretta Checchinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
S D L, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Rampazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaella Rampazzo in Padova, via Foscolo,10;
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2017, proposto da
G R, D B, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Cinnella, G A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliato presso la Tar Veneto Segreteria in Venezia, Cannaregio 2277;
contro
Comune di Vicenza non costituito in giudizio;
nei confronti
S D L, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Rampazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Raffaella Rampazzo in Padova, via Foscolo,10;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1107 del 2018:
del provvedimento NUT: 0448/2015 - Reg. Ord. n. 3110 - P.G.: 141100/2018, in data 24 settembre 2018, a firma del Direttore dello Sportello Unico, Settore Edilizia Privata Attività Produttive e Commercio del Comune di Vicenza avente ad oggetto: “Ordinanza di sgombero su immobile sito in Strada di Casale 240 di proprietà della ricorrente, catastalmente censito al foglio 20, mappale 145, per la parte di ampliamento relativa al garage al piano terra ed ai locali adibiti a studiolo e libreria”, atto amministrativo trasmesso alla interessata comproprietaria Arch. D B a mezzo PEC in data 24 settembre 2018;nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
quanto al ricorso n. 92 del 2019:
del provvedimento NUT: 0448/2015 - Reg. Ord. n. 3118 – N.P.G.: Assente, in data 26 novembre 2018, a firma del Direttore dello Sportello Unico, Settore Edilizia Privata Attività Produttive e Commercio del Comune di Vicenza avente ad oggetto: “Ordinanza di demolizione immobile sito in Strada Casale n. 240 catastalmente censito al foglio 20, mappale 145, per la parte di ampliamento relativa al garage al piano terra ed ai locali adibiti a studiolo e libreria – Sig.ra R G”;nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
quanto al ricorso n. 269 del 2017:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Del provvedimento, privo di numero di Protocollo, in data 10 gennaio 2017, a firma del Direttore dello Sportello Unico, Settore Edilizia Privata Attività Produttive e Commercio del Comune di Vicenza avente ad oggetto: “Annullamento in autotutela della Denuncia di inizio Attività NUT 0448/15 – P.G. n. 19895/15 e successive istanze – Proprietà R G”, atto amministrativo trasmesso alla interessata comproprietaria Arch. D B a mezzo PEC in data 19 gennaio 2017;nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
quanto ai motivi aggiunti;
del provvedimento NPG 42062/2017, del 28 marzo 2017 a firma del Direttore Dipartimento Servizio ai cittadini e alle Imprese, Sportello Unico Edilizia Privata, Attività Produttive e commercio, avente ad oggetto: “istanza di riesame del provvedimento di annullamento in autotutela della Denuncia di Inizio Attività NUT 0448/15 – P.G. 19895/15 e successive istanze in data 10 gennaio 2017. Proprietà G. Romio e D. Bragoli” contenente diniego dell’istanza di autotutela presentata a’ sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 64, comma II^, della L.R.V. n. 30/2016;nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza e di S D L;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorsi in esame traggono origine dalla sentenza di questo TAR n. 1128/2016 con la quale è stato annullato il provvedimento (prot. n. 128416 in data 16.11.2015) di diniego dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 19, c. 4 L. 241/90 su opere realizzate dalle ricorrenti sulla base di una SCIA presentata ai sensi dell’art. 2 L.R. 14/2009 in data 18 febbraio 2015, seguita da successiva SCIA in variante del 7 maggio 2015.
Si tratta dell’ampliamento del piano terra e del primo piano di una palazzina di due piani per ricavarvi un locale garage e uno studiolo e dell’installazione di un impianto ad energia solare.
La sentenza di questo T.A.R. ha annullato il diniego ritenendo fondati due motivi:
1) La violazione delle distanze di cui al regolamento edilizio comunale;
2) L’assenza del consenso prestato all’intervento da parte di altro condomino.
La sentenza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato dalle ricorrenti, con il ricorso allibrato al n. 1036/2017, ma non sospesa, avendo le appellanti rinunciato alla domanda cautelare originariamente proposta.
2. In esecuzione della sentenza n. 1128/2016, pertanto, in data 10 gennaio 2017, il Comune ha adottato un provvedimento con cui ha dichiarato l’inefficacia dei titoli di autolegittimazione, richiamando espressamente in motivazione gli argomenti su cui si fonda la citata pronuncia e, quanto alle valutazioni relative all’interesse pubblico, l’orientamento di questo TAR espresso nella sentenza n. 1039/2015, con cui si è affermato che nell’ipotesi di esercizio delle verifiche di interventi oggetto di SCIA eseguiti su istanza del terzo, l’amministrazione ha comunque l’obbligo di ripristinare l’ordine violato.
Con il ricorso n. 269/2017 le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento articolando tre motivi:
1. Difetto di motivazione, violazione degli articoli 2, comma 1, 6, comma 1 e 9, comma 8, della L.R.V 8 luglio 2009 n. 14 e dell’art. 64 L.R. 30/2016. Le ricorrenti contestano la correttezza dell’interpretazione dell’art. 2 L.R. 14/2009 posta a fondamento del provvedimento impugnato e, comunque, il suo contrasto con la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 64 L.R. 14/2009.
1. Difetto di motivazione, violazione dell’articolo 1120 c.c. in connessione con gli articoli 2, comma 1, 6, comma 1 e 9, comma 8, della L.R.V 8 luglio 2009 n. 14. La sentenza n. 1128/16 avrebbe errato nel ritenere necessario l’assenso dell’altro condomino, poiché l’intervento è stato eseguito sul sulla parte di muro condominiale afferente alla proprietà esclusiva delle ricorrenti.
2. Violazione dell’art. 21 nonies, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241 nel testo attualmente vigente (comma modificato dall’Art. 25, comma I^, lett. b-quater), numeri 1) e 2) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164), difetto di motivazione. Le ricorrenti lamentano la violazione del termine di diciotto mesi previsto per l’esercizio dell’autotutela e il difetto di motivazione per l’omessa comparazione degli interessi richiesta ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1, L. 241/90.
2.1 Successivamente le ricorrenti hanno presentato un’istanza di riesame sulla scorta di quanto previsto dall’art. 64 L.R. 30/2016.
Il Comune, con provvedimento NPG 42062/2017, del 28 marzo 2017, ha rigettato l’istanza di riesame, rilevando che “le motivazioni della sentenza del TAR Veneto 1128/2016, che sono alla base dell’adozione del provvedimento comunale di annullamento, evidenziano un ulteriore profilo di illegittimità del titolo edilizio per ciò che riguarda il difetto di titolarità all’esecuzione delle opere per mancanza di consenso dei condomini”.
Con motivi aggiunti, le ricorrenti hanno impugnato anche il suddetto provvedimento.
Con il primo motivo, le ricorrenti ripropongono, con argomentazioni maggiormente estese, i motivi già formulati con il primo motivo del ricorso introduttivo.
Ugualmente è a dirsi per il secondo motivo che ripercorre le argomentazioni del secondo motivo del ricorso introduttivo.
Si è costituita la controinteressata, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
3. Successivamente, in data 24 settembre 2018, il Comune ha adottato l’ordinanza di sgombero NUT: 0448/2015 - Reg. Ord. n. 3110 - P.G.: 141100/2018. Il provvedimento è stato impugnato con il ricorso allibrato al n. 1107/2018.
Oltre a vizi di invalidità derivata, il ricorrente ha, altresì, dedotto, quale vizio autonomo la violazione degli Articoli 24, 25 e 26 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, degli articoli 221 e 222 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, oltre che difetto di motivazione.
Né il Comune, né la controinteressata si sono costituiti in giudizio.
4. Sulla base degli atti sopra menzionati, adottati in esecuzione della sentenza n. 1128/16, il Comune di Vicenza ha, infine, intimato la demolizione dell’ampliamento (garage al piano terra e locali adibiti a studiolo e libreria), con ordinanza prot. 0448/2015 - Reg. Ord. n. 3118 del 26 novembre 2018.
Anche questo provvedimento è stato impugnato con ricorso n. 92/2019.
Con il primo motivo sono stati richiamati, quali vizi di invalidità derivata i quattro vizi-motivi dedotti con il ricorso n. 269/17 e relativi motivi aggiunti, nonché con il ricorso n. 1107/18.
Sono, inoltre, dedotti vizi propri dell’ordinanza.
In particolare, con il quinto motivo è dedotta la violazione dell’art. 38 D.P.R. 380/2001, 93 e 96 L.R. 24/1985, nonché l’eccesso di potere. Il comune avrebbe omesso ogni valutazione in merito ai possibili pregiudizi della parte conforme che deriverebbero dalla demolizione. Produce, a supporto una perizia statica.
Con il sesto motivo è invocata la violazione dell’art. 38 D.P.R. 380/2001 sotto l’altro profilo della irrogazione della sanzione prevista dall’art.31, c.