TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-12-30, n. 201901740
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Testo completo
Pubblicato il 30/12/2019
N. 01740/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01206/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2016, proposto da -OSIS- -OSIS- -OSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G Lziata, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M P in Bari, via Principe Amedeo, 147;
contro
U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia di Foggia del quale si ignorano e disconoscono gli estremi e le motivazioni ivi contenute perché mai notificato all'interessato, sebbene reiteratamente sollecitati, la cui esistenza è desunta dalla nota informale telegrafica prot. -OSIS-Area 1 bis del 26 maggio 2016 e d'ogni altro atto, comunque presupposto, connesso e consequenziale, allorché non ancora conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dello U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il consigliere Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Palumbo, su delega dell'avv. G Lziata, e avv. dello Stato Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. Il ricorrente è stato titolare dell'autorizzazione di porto di pistola per difesa personale senza soluzione di continuità dal 2002 fino al 30 novembre 2015.
Il bisogno di essere armato era sempre consistito nella concreta esposizione al pericolo legato al fatto di amministrare la società “-OSIS-”, concessionaria di importanti case automobilistiche, e conseguentemente di maneggiare le somme incassate o destinate alle spese.
Per la stessa ragione, in vista della scadenza del porto d’armi, nel mese di luglio 2015, presentava istanza per il rinnovo annuale dell'autorizzazione.
A distanza di alcuni mesi, il 12 marzo 2016, riceveva il preavviso di rigetto della domanda, ex articolo 10- bis della legge 9 agosto 1990, n. 241, a cui seguivano le sue controdeduzioni, prodotte in data 17 marzo 2016.
Nonostante varie sollecitazioni, tese anche ad accedere al materiale istruttorio, solo il 26 maggio 2016, il difensore riceveva la comunicazione che l'istanza di rinnovo era stata rigettata, priva comunque in allegato del relativo decreto, neppure successivamente notificato all’interessato, il quale comunque impugnava l’atto, deducendo i seguenti motivi, in sintesi riportati:
A1) “difetto per l'eccessiva durata del procedimento”;
A2) “mancata emissione o mancata notifica” del decreto prefettizio;
B1) “eccesso di potere nella discrezionalità della P.A. nel rilascio dell'autorizzazione di polizia”;
B2) “grave (ulteriore) violazione del diritto alla difesa”, concretizzatasi nel mancato accesso agli atti del procedimento.
Si è costituita la Prefettura di Foggia, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando la relativa documentazione.
L’istanza cautelare è stata respinta con l’ordinanza 8-9 novembre 2016, n. 520, “Considerato che, nel bilanciamento degli interessi in concorso, appare prevalente quello alla sicurezza pubblica, anche in considerazione dell’impiego sempre più diffuso di mezzi di pagamento alternativi all’uso del contante, come evidenziato nella motivazione del gravato provvedimento”.
All’udienza del 17 dicembre 2019 la causa è stata riservata per la decisione.
B. Occorre premettere che il ricorrente, non essendogli stato notificato il decreto prefettizio con cui è stata rigettata la sua istanza di girare armato, ha basato le deduzioni difensive di cui all’atto introduttivo del giudizio sul contenuto del preavviso di rigetto datato 18 febbraio 2016 e conosciuto il 12 marzo 2016 da cui risulta il nucleo delle ragioni per cui il porto d’armi non è stato concesso.
La documentazione istruttoria e l’atto impugnato sono stati depositati dall’Amministrazione in data 26 ottobre 2016 in vista della trattazione dell’istanza cautelare, senza che tale produzione abbia provocato ulteriori censure aggiunte.
B.