TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2013-04-15, n. 201303785

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2013-04-15, n. 201303785
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201303785
Data del deposito : 15 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01594/2012 REG.RIC.

N. 03785/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01594/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2012, proposto da:
Energo s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti G I e V C, elettivamente domiciliata presso la propria sede sociale in Roma, Via A. Bertoloni n. 26/B



contro

GSE - Gestore dei servizi energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. A D P, prof. C S M, I I, M A F e A P, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via G.B. Martini n. 13



per l'annullamento

(ric.) del provvedimento GSE/P20120032221 del 20.2.2012, con cui il Gse, a seguito dell’attività di controllo presso l’impianto fotovoltaico della ricorrente, denominato “Villarosa 5 San Rocco” (n. 193484), ubicato in Villarosa (EN), ha pronunciato la “decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti” per detto impianto;

(mm.aa.) del provvedimento GSE/P20120108035 del 20.6.2012, con cui il Gse ha comunicato, in applicazione dell’art. 43, comma 1, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, “l’esclusione dalla concessione degli incentivi di competenza del GSE, per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data del provvedimento decadenziale del 20 febbraio 2012” della società Energo s.r.l., del suo legale rappresentante (“che ha sottoscritto la richiesta di ammissione ai benefici di cui alla legge 129/2010”) nonché degli altri soggetti previsti dall’art. 43.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 6 dicembre 2012 il cons. M.A. di Nezza e uditi i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto.




FATTO

Con ricorso notificato il 5.3.2012, ritualmente depositato, la società Energo s.r.l., premettendo: di avere ultimato il 28.12.2010 la realizzazione dell’impianto fotovoltaico n. 193484 per fruire dei benefici della l. 13 agosto 2010, n. 129, di avere inviato al GSE in data 10.3.2011 la documentazione integrativa richiesta all’esito della visita di controllo effettuata il 2.3.2011 e di avere infine inoltrato il successivo 15.4.2011, alla luce del contegno inerte mantenuto dal Gestore, la richiesta di incentivi a seguito dell’avvenuto allacciamento alla rete, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego del 20.2.2012, meglio specificato in epigrafe, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Costituitosi in resistenza il Gestore, con motivi aggiunti ritualmente instaurati la ricorrente ha esteso l’impugnazione al successivo provvedimento GSE del 20.6.2012, recante comunicazione dell’“esclusione dalla concessione degli incentivi […] per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data del provvedimento decadenziale del 20 febbraio 2012”.

Espletata la fase cautelare e depositate dalle parti ulteriori memorie anche di replica, il giudizio è stato infine trattenuto in decisione.



DIRITTO

1. L’impugnazione concerne i due provvedimenti del 20.2.2012 e del 20.6.2012, con cui il GSE, all’esito delle verifiche sull’impianto fotovoltaico su serre realizzato dalla società Energo, rispettivamente: a) ha respinto la richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti ex art. 2- sexies d.l. 25 gennaio 2010, n. 3 (conv. con modif. dalla l. 22 marzo 2010, n. 41), come modificato dall’art. 1- septies , co. 1, d.l. 8 luglio 2010, n. 105 (conv., con modif., dalla l. 13 agosto 2010, n. 129; di seguito, in breve, art. 2- sexies ); e b) ha comunicato l’esclusione della ricorrente (e del suo legale rappresentante) dalla “concessione degli incentivi di competenza del GSE” per dieci anni dalla data del provvedimento del 20.2.2012 ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

Detto art. 2- sexies prevede al comma 1 il riconoscimento delle tariffe incentivanti ex art. 6 d.m. 19 febbraio 2007 (c.d. Secondo conto energia) in favore dei soggetti i quali “abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici - GSE s.p.a., entro la medesima data, la fine dei lavori”; esso prevede altresì che “il riconoscimento delle suddette tariffe opera in relazione agli impianti che entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011”.

Ai sensi del successivo comma 1- bis , la comunicazione in argomento “è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori […] e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione”.

Ai fini dell’accesso alla tariffa incentivante sono perciò necessarie due condizioni concorrenti: a) la “fine dei lavori” in termini strutturali ed elettrici dell’impianto fotovoltaico entro il 30.12.2010, da comunicare entro la medesima data; e b) la sua messa in esercizio entro il 30.6.2011.

Per accertare il rispetto di tali condizioni il GSE ha definito in data 12 novembre 2010 una “Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni […] di fine lavori degli impianti fotovoltaici”, recanti specificazione della stessa nozione di “fine lavori” e degli adempimenti posti a carico degli interessati, oltre che delle modalità di verifica in loco della correttezza delle informazioni rese.

Giova infine precisare che nelle prime pronunce sull’art. 2- sexies cit. si è chiarito come la situazione di completamento degli impianti dal punto di vista elettrico ricorra “solo quando tutti gli apparati e i dispositivi essenziali al funzionamento dell’impianto sono stati apposti a cura del soggetto realizzatore, risultando non corretta e sostanzialmente disapplicativa ogni altra interpretazione finalizzata a ritenere completati i lavori di installazione pur a fronte di parti ancora mancanti dell’impianto”, e come non possa distinguersi l’essenzialità di un dispositivo in relazione al completamento dell’impianto ovvero alla sua messa in esercizio, sul rilievo che “fin quando l’impianto non è collegato alla rete, ogni sua parte si rivela inessenziale” (così Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2012, nn. 2787, 2788 e 2789, sulla legittimità del diniego di incentivi fondato sulla rilevata incompletezza di un impianto privo di un “elemento strutturale”, nella specie il “dispositivo di protezione di interfaccia”, necessario allo svolgimento del controllo qualitativo e quantitativo dell’energia elettrica prodotta dalla fonte solare prima della sua immissione in rete).

2. Tanto premesso, si può passare all’esame dell’impugnazione.

2.1. Cominciando dalla parte comune delle doglianze prospettate nel ricorso e nei motivi aggiunti ( sub n. II), concernente l’accertamento circa la (in)completezza dell’impianto, va precisato che con il provvedimento del 20.2.2012 il GSE, richiamati gli esiti del sopralluogo del 2.3.2011 e valutate le osservazioni presentate dalla società ricorrente, ha respinto la domanda di ammissione alla tariffa incentivante sul rilievo della mancata verificazione, secondo la tempistica tassativamente indicata dalla legge, della prima condizione a tal fine necessaria, vale a dire l’ultimazione dell’installazione in termini strutturali ed elettrici entro il 31.12.2010.

2.1.1. Con il primo motivo di doglianza la società Energo lamenta la violazione dell’art. 10- bis l. n. 241/90, assumendo che nella nota del 15.12.2011 il GSE non avrebbe mai fatto riferimento ai documenti di trasporto del materiale, regolarmente sottoscritti, e alla documentazione indicata nell’autorizzazione comunale, con sostanziale omissione dell’enunciazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di accesso ai benefici.

La censura è infondata.

È sufficiente leggere la citata comunicazione (all. 4 mem. GSE 19.3.2012) per avvedersi del fatto che in realtà il Gestore ha puntualmente enunciato i propri dubbi circa il rispetto del termine del 31.12.2010, così mettendo la ricorrente in grado di replicare attraverso ogni argomento o documento ritenuto utile al fine di fugare le dedotte perplessità.

Più in generale, per la giurisprudenza innanzi richiamata il riscontro fattuale circa l’incompletezza dell’impianto alla data prevista è in grado di elidere la consistenza della censura inerente la pretesa violazione dell’art. 10- bis l. n. 241/90. Ciò in quanto “l’art. 21- octies della stessa legge […] appare di ostacolo, nella fattispecie [di incompletezza dell’impianto], a riconnettere effetti invalidanti al vizio della omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza”, non sembrando dubbio “che il diniego di ammissione alle tariffe incentivanti previste dal d.m. 19 febbraio 2007, a fronte della riscontrata assenza della condizione legale relativa alla chiusura dei lavori entro la data prevista dalla legge, è atto dovuto ed esclude comunque che l’apporto

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