TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-03-18, n. 202300180
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Pubblicato il 18/03/2023
N. 00180/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00556/2020 REG.RIC.
N. 00026/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2020, proposto da
Comune di Torre San Patrizio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L P e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Fermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Macerata, via Velluti n. 19;
Servizio Sportello Unico Attività Produttive - Piceno Consind, non costituito in giudizio;
nei confronti
Società S.A.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Edoardo Maria Stecconi, Carlo Nunzio Sforza e Antonella Storoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2022, proposto da
Comune di Torre San Patrizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L P e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Servizio Sportello Unico Attività Produttive - Piceno Consind, non costituito in giudizio;
Provincia di Fermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Macerata, via Velluti n. 19;
nei confronti
Società S.A.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Storoni e Carlo Nunzio Sforza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 556 del 2020:
- del provvedimento “TITOLO UNICO n. 1123 del 01/09/2020” (doc. 1 pagg. 1-2-3) del Servizio Sportello Unico Attività Produttive - Piceno CONSIND (“SUAP”) , che ha disposto «ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006, l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società S.A.M. Unipesonale S.r.l., con sede legale nel Comune di Porto S.Elpidio (FM), S.P. Corvese n. 40, P.Iva: 01891740449, con Determinazione Dirigenziale n. 107 del 10/8/2016 (Reg.Gen. n. 813) della Provincia di Fermo Settore Ambiente con la quale è stato approvato il progetto di “Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi” situata in località San Pietro di Torre San Patrizio (FM), approvando la modifica consistente nella sostituzione di un'opera di sostegno originariamente prevista in terre rinforzate con una paratia in c.a. e prosecuzione a quota 146 m. s.l.m..»;
- di ogni altro atto presupposto conseguente o connesso, ancorché non conosciuto, tra cui la Determinazione della Provincia di Fermo - Settore Ambiente e Trasporti n. r.g. 508 del 20.8.2020 (doc. 1 pag. da 4 a 8) allegata al suddetto Titolo unico del SUAP Piceno CONSIND «quale parte integrante e sostanziale», e resa nota al ricorrente in data 1.9.2020 col provvedimento che l'ha incorporata;
quanto al ricorso n. 26 del 2022:
- del provvedimento “TITOLO UNICO n. 1453 del 18/11/2021” (doc. 50 pagg. 1-2-3-4) del Servizio Sportello Unico Attività Produttive - Piceno CONSIND (“SUAP”), che ha disposto «ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006, il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi situata in località San Pietro nel Comune di Torre San Patrizio (FM), a favore della alla società S.A.M. Unipesonale S.r.l., con sede legale nel Comune di Porto S. Elpidio (FM), S.P. Corvese n. 40 (P.Iva: 01891740449)»;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente o connesso, ancorché non conosciuto, tra cui la Determinazione della Provincia di Fermo - Settore Ambiente e Trasporti n. r.g. 707 del 15.10.2021 e degli atti suoi allegati (doc. 50 pag. da 5 a 50), a sua volta allegata al suddetto Titolo unico del SUAP Piceno CONSIND quale parte integrante e sostanziale, e resa nota al ricorrente in data 18.11.2021 col provvedimento che l'ha incorporata;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Fermo e della Società S.A.M. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con i ricorsi in epigrafe, il Comune ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 1123 in data 1 settembre 2020, con cui il SUAP Piceno Consind ha autorizzato l’aggiornamento per modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui è titolare la società SAM s.r.l. per la gestione della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Torre San Patrizio, e il provvedimento n. 1453 del 18 novembre 2021, con cui il medesimo SUAP ha disposto il rinnovo dell’AIA in favore della predetta società.
2. A sostegno del ricorso RG n. 556/2020 (proposto avverso il provvedimento n. 1123 in data 1 settembre 2020), parte ricorrente deduce:
- violazione dell’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto e falsa rappresentazione della realtà, dal momento che le modifiche autorizzate (installazione di un’ampia paratia in calcestruzzo armato in luogo dell’originaria opera di sostegno in terre rinforzate) non sarebbero qualificabili come non sostanziali, sicché l’ iter procedurale da seguire avrebbe dovuto essere quello delineato dagli artt. 29 ter e 29 quater del d.lgs. n. 152/2006;
- violazione dell’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006, del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 34, comma 11, del D.L. n. 179/2012, nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto e falsa rappresentazione della realtà, atteso che vi sarebbero ragioni ostative al rilascio a SAM delle autorizzazioni per la gestione della discarica, evidenziate dal Comune in Conferenza di Servizi e per le quali è stata interessata l’Anac con un apposito esposto, le quali impedirebbero in via pregiudiziale la prosecuzione di tale gestione. Dette ragioni ostative vengono prospettate in ricorso, quali autonomi motivi di doglianza, attraverso il “copia e incolla” delle note del Comune datate 9 giugno 2020 (indirizzata a Provincia e SUAP) e 15 novembre 2019 (indirizzata all’Anac), della memoria prodotta dall’Ente locale nel procedimento innanzi all’Anac e della nota di dissenso manifestata sempre dal Comune nel procedimento di rilascio del titolo unico per la modifica dell’AIA (pagine da 5 a 20 del ricorso).