TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2024-06-24, n. 202402027
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Testo completo
Pubblicato il 24/06/2024
N. 02027/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00736/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60, c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2024, proposto da IA ES, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Monforte e Aldo Tigano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della giustizia (Commissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – Sessione 2023; Sottocommissioni del suddetto esame presso le Corti d’appello di Caltanissetta e di Trieste; I Sottocommissione del suddetto esame presso la Corte d’appello di Trieste), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
- del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova dell’esame in parola, pubblicato il 3 aprile 2024;
- del verbale n. 3 dell'8 febbraio 2024 della suddetta I Sottocommissione;
- del verbale delle Sottocommissioni presso la Corte d’appello di Trieste nella riunione plenaria del 30 gennaio 2024;
- del verbale n. 2 del 28 novembre 2023 della menzionata Commissione presso il Ministero della giustizia, nella parte in cui ha previsto tra i criteri di correzione della prove scritte anche: “ correttezza nella forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico ” (criterio n. 1); “ completezza, sinteticità e non ridondanza delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche ” e non soltanto “ chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione ” (criterio n. 2); “ coerenza dell'elaborato con la traccia assegnata ed esauriente e pertinente indicazione dell'impianto normativo relativo di riferimento ” (criterio n. 6); “ in ordine alle conclusioni raggiunte capacità di argomentarle adeguatamente ” (criterio n. 7); “ sussistenza nell'elaborato di tutti gli elementi essenziali previsti dall'ordinamento per la redazione dell'atto oggetto specifico della prova scritta ” (criterio n.9);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2024 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per la parte ricorrente gli avvocati Monforte e Tigano e, per la parte resistente, l’avvocato dello Stato Sagona, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto di poter definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha contestato la sua mancata ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense.
Egli, in particolare ha riportato il voto di tredici (laddove il punteggio minimo per superare la prova sarebbe stato di diciotto punti) nella redazione di un atto giudiziario di diritto penale.
La sintetica motivazione alla base della non ammissione del ricorrente è la seguente: " il candidato non ha dimostrato correttezza nella forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico; non ha dimostrato chiarezza, logicità, completezza, sinteticità e non ridondanza, nonché rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche; non ha dato dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi sintetici riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque devono esserne indicati gli estremi giurisprudenziali; in ordine alle conclusioni raggiunte, il candidato non ha dimostrato capacità di argomentarle adeguatamente, anche se in maniera difforme dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario ".
1.1. Ciò posto, il ricorrente ha contestato l’illegittimità della sua non ammissione per le seguenti ragioni in diritto.
1.1.1. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, in quanto la commissione esaminatrice avrebbe valutato unicamente le pagine da 3 a 9 dell'elaborato, come sarebbe dimostrato dalle seguenti considerazioni : a. il punteggio è indicato a p. 9 dell'elaborato; b. nel verbale di correzione dell'8 febbraio 2024 si legge che il punteggio è stato riportato in calce all'elaborato; c. l'elaborato in questione consta di n. 16 pagine.
1.1.2. Violazione di legge,