TAR Roma, sez. 2B, ordinanza collegiale 2018-05-23, n. 201805722

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, ordinanza collegiale 2018-05-23, n. 201805722
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201805722
Data del deposito : 23 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2018

N. 08665/2016 REG.RIC.

N. 05722/2018 REG.PROV.COLL.

N. 08665/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8665 del 2016, proposto da E B, P L, S R, S G, S F, C M, C P, P G, P M G, C A, C G, C R, I N, L G, F G, F S, F G e F G, rappresentati e difesi dall’avv. G E, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R., nonché da G B, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P P in Roma, via del Casale Strozzi, n. 31;


contro

il Comune di Pontecorvo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Danella, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, Largo della Gancia, n. 5;

per

l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza 6885/2015, emessa dalla Corte di Appello di Roma;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza n. 616 del 2017;

Vista l’ordinanza collegiale n. 11760 del 2017;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontecorvo;

Vista la richiesta di chiarimenti presentata dal commissario ad acta in data 9 aprile 2018;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2018 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

con sentenza n. 616 del 2017, questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto dagli istanti per l’ottemperanza alla sentenza n. 6885/2015 della Corte d’Appello di Roma, non oggetto di gravame e, dunque, passata in giudicato, e, per l’effetto, ha ordinato al Comune di Pontecorvo di procedere al pagamento delle somme dovute e non ancora corrisposte “entro il termine di giorni 60 (sessanta)”, nominando - nel contempo - un commissario ad acta, per il caso di perdurante inadempimento, nella persona del “ Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali del Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’Interno ”, con facoltà di delega;

la Dott.ssa D D è stata delegata dal titolare del suddetto Dipartimento in virtù del decreto n. 0002790 del 25 gennaio 2017 per “ l’espletamento delle funzioni di Commissario ad acta ”;

con ordinanza collegiale n. 11760 del 2017, questa Sezione ha anche provveduto, a seguito di apposita richiesta del sopra indicato commissario ad acta e dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte, alla liquidazione del relativo compenso;

che, tuttavia, con atto depositato in data 9 aprile 2018, la Dott.ssa D D ha rappresentato di aver ricevuto in data 29 marzo 2018 dall’Avvocato R C – nuovo difensore costituito per il ricorrente G B – una richiesta di ulteriore intervento correlato a specifiche sopravvenienze;

in particolare, l’amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta emessa in sede di autotutela, ha disposto la sospensione del pagamento della terza ed ultima rata dell’indennità di esproprio, il cui versamento conseguiva ad un accordo di rateizzazione convenuto dalle parti a seguito della sentenza di questa Sezione n. 616 del 2017;

secondo quanto rappresentato e documentato dalla Dott.ssa D, la revoca della precedente deliberazione di riconoscimento del debito è correlata alla sussistenza, asserita dall’amministrazione comunale, di un errore di calcolo commesso dalla Corte d’Appello di Roma nella determinazione della rivalutazione monetaria dell’indennità di esproprio che sarebbe stata computata due volte raddoppiando, così, le spettanze del creditore Sig. G B, ragione per cui l’ente comunale ha presentato apposita istanza di correzione di errore materiale innanzi alla prefata Corte d’Appello, per la cui trattazione è stata già fissata (come da decreto prodotto dalla difesa dell’amministrazione comunale) alla camera di consiglio del 26 giugno 2018;

nello specificare che, in ipotesi di accoglimento della sopra indicata istanza di correzione di errore materiale, il credito di G B risulterebbe già pienamente soddisfatto con il pagamento delle prime due rate, la Dott.ssa D ha chiesto, dunque, chiarimenti sulle modalità di esecuzione;

con atto depositato in data 24 aprile 2018, la difesa del Sig. G B si è opposta alla sospensione del pagamento dell’ultima rata dovuta dall’ente resistente, in considerazione dell’omessa impugnazione della sentenza della Corte d’Appello e della inconfigurabilità degli errori materiali asseriti dall’amministrazione;

in data 27 aprile 2018 si è costituito in giudizio il Comune di Pontecorvo, insistendo, per contro, per la sospensione del pagamento in questione sino alla definizione dell’istanza presentata innanzi alla Corte d’Appello di Roma;

Ritenuto:

di confermare, in primo luogo, la Dott.ssa D D nell’incarico di commissario ad acta – già nominata ed investita della vicenda in virtù della sentenza di questa Sezione n. 616 del 2017 e del decreto n. 0002790 del 25 gennaio 2017 sopra indicato – sino alla completa esecuzione del giudicato;

che si rende necessario, ai fini della corretta individuazione del contenuto dispositivo della sentenza n. 6885/2015 della Corte d’Appello di Roma, attendere l’esito dell’istanza di correzione di errore materiale presentata dall’amministrazione comunale;

che, infatti, rientra in via esclusiva nell’ambito di cognizione della predetta Corte d’Appello ogni valutazione circa l’ammissibilità e la fondatezza dell’istanza di correzione di errore materiale, con la conseguenza che una eventuale sopravvenienza costituita dalla rilevazione di un errore materiale nella pronuncia da ottemperare non costituirebbe un elemento realmente innovativo bensì connoterebbe proprio la portata stessa del giudicato, sotto un profilo che riveste carattere dirimente;
per contro, nell’ipotesi di rigetto dell’istanza – la cui trattazione (come sopra esposto) è già stata calendarizzata dalla Corte d’Appello nella camera di consiglio del 26 giugno 2018, e, dunque, entro un termine ragionevolmente breve – la pretesa del ricorrente non risulterebbe né compromessa né pregiudicata, venendo in rilievo il pagamento di una somma di denaro, restando, peraltro, ferme le eventuali responsabilità erariali connesse alla vicenda ed evocate dal commissario ad acta;

che sarà, infine, onere del commissario ad acta informare questo giudice degli sviluppi della vicenda, in esito al provvedimento che verrà adottato dalla Corte d’Appello di Roma per la definizione dell’istanza di correzione di errore materiale presentata dall’amministrazione comunale;

non vi è luogo a provvedere sulle spese dell’attuale fase, in considerazione della natura e del contenuto della presente ordinanza.

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