TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-08, n. 202316525
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Testo completo
Pubblicato il 08/11/2023
N. 16525/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05749/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5749 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in qualità di eredi di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato R S, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, 268/A;
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'R M, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-dell’8 marzo 2013, con cui l’Ufficio condono Edilizio del Comune di Roma ha respinto la domanda di condono n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 novembre 2023 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-dell’8 marzo 2013, con cui l’Ufficio condono Edilizio del Comune di Roma ha respinto la domanda di condono n. -OMISSIS-, finalizzata a sanare gli abusi commessi su un terreno ubicato in Via -OMISSIS-.
In sintesi, è accaduto che il sig. -OMISSIS- ha presentato in data 14.4.2004 istanza di condono volta ad ottenere la sanatoria, ai sensi della legge 326/2003 e della legge regionale 12/2004, delle opere consistenti nella realizzazione di una unità immobiliare ad uso residenziale per mq 74,52 di s.u.r. e per mq 14,70 di s.n.r., e ciò nell’immobile distinto al N.C.E.U. al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, sub -OMISSIS-, nella via sopra citata.
Il diniego è stato motivato sul presupposto che l'area su cui insiste l’opera abusiva risulta gravata da alcuni vincoli (“ Beni paesagg. ex art.134, comma 1, lett. a) del Codice - e - D.M. 24/02/1986, P.T.P. 15/12 Appia TPa/128 ”); ragione per cui in data 15.10.2012 è stato trasmesso il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, quest’ultimo comunicato alle signore -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di comproprietarie.
In pratica, l’Amministrazione ha rilevato che le opere abusive sarebbero insistenti su area gravata dall’inderogabile vincolo paesaggistico che interessa il Parco dell’Appia Antica.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) difetto di competenza del dirigente preposto e difetto d’istruttoria,
2°) eccesso di potere, nel senso che “ a determinate condizioni, anche per tale manufatto, la sanatoria poteva essere concessa in base ad altre valutazioni (quali altri elementi come la congruità dell'opera rispetto al paesaggio etc.) che non siano solo la semplice inedificabilità ” (cfr. pag. 9);
3°) violazione dell’art. 24 della Costituzione, dell’art. 10 della legge 241/1990, dell’art. 7, comma 5 del DPR 184/2006 e degli artt. 1174 e 1218 del codice civile
4°) eccesso di potere per difetto di motivazione;
5°) eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale e, con atto depositato il 9.9.2014, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, quali eredi della signora -OMISSIS-.
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 3 novembre 2023, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno alcuno dei motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente.
In disparte la competenza del dirigente responsabile, firmatario del provvedimento e competente ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000, l’istruttoria procedimentale ha legittimamente condotto al diniego di condono.
Un primo, imprescindibile, profilo di analisi va rapportato all’orientamento generale della giurisprudenza in ordine alla disciplina del c.d. terzo condono, previsto dall’art. 32 del DL 269/2003, la quale, pure, presenta elementi di