TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-08-11, n. 202002054

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-08-11, n. 202002054
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202002054
Data del deposito : 11 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/08/2020

N. 02054/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00110/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 110 del 2020, proposto da
S I, rappresentata e difesa dall'avvocato B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Comprensivo Foscolo - Barcellona Pozzo di Gotto, Uff. Scolastico Reg Sicilia - Ufficio

VIII

Ambito Territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'ottemperanza

al giudicato nascente dalla sentenza n. 418/2016 emessa in data 05/05/2016 dal Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Lavoro -, passata in cosa giudicata, munita di formula esecutiva in data 16/06/2016 e notificata in formula esecutiva, con la quale il Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Lavoro -, previa disapplicazione del Decreto n. 830 del 3 aprile 2008 del Dirigente Scolastico impugnato, ha condannato il MIUR, Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e l’I.C. FOSCOLO di Barcellona P.G., per quanto di rispettiva competenza, a ricostruire la carriera dell’insegnante S I riconoscendole i servizi pre-ruolo svolti presso le scuole materne comunali

dal 1983 al 1992, nonché a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive maturate per il suddetto titolo, con gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria e, infine, ha compensato per metà le spese processuali ed ha condannato in solido il MIUR- UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di Messina e l’I.C. FOSCOLO di Barcellona P.G. a pagare metà la restante frazione, liquidata in €. 1.158,00 oltre spese generali, Iva e cpa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Istituto Comprensivo Foscolo - Barcellona Pozzo di Gotto e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ufficio

VIII

Ambito Territoriale di Messina;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. int. 1454 del 19 marzo 2020;

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 7400 del 20 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 22 del 23 marzo 2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020, tenutasi ai sensi dell’art. 84, co. 5, del d.l. n. 18/2020, il dott. P M S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Con sentenza n. 418/2016 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Lavoro - in data 05/05/2016, depositata in pari data, munita di formula esecutiva in data 16/06/2016, il MIUR- UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di Messina e l’I.C. FOSCOLO di Barcellona P.G. sono stati condannati, per quanto di rispettiva competenza, a ricostruire la carriera dell’insegnante S I riconoscendole i servizi pre-ruolo svolti presso le scuole materne comunali dal 1983 al 1992, nonché a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive maturate per il suddetto titolo, con gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria ed infine sono stati condannati in solido a pagare metà delle spese processuali, liquidate in €. 1.158,00 oltre spese generali, Iva e cpa.

Detta sentenza n. 418/2016, munita di formula esecutiva in data 16/06/2016, non è stata appellata ed è passata in cosa giudicata, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Barcellona P.G. – Sez. lavoro del 10/07/2019.

La medesima decisione, munita di formula esecutiva, è stata notificata presso le loro sedi, al M.I.U.R. IL 19.7.2018, all’ UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di Messina e all’I.C. FOSCOLO di Barcellona P.G (sedi legali) in data 23/07/2016.

Assume parte ricorrente che il MIUR – Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e l’I.C. FOSCOLO di Barcellona P.G hanno eseguito solo parzialmente la sentenza, provvedendo a ricostruire la carriera dell’insegnante e a pagare nell’aprile 2017 (con la busta paga del mese di Aprile 2017) solo la sorte capitale delle differenze retributive maturate pari ad €.25.921,61, senza corrispondere la rivalutazione monetaria e interessi e senza rimborsare le spese legali liquidate in sentenza.

Con ricorso notificato e depositato il 22.1.2020 la ricorrente ha chiesto l’integrale esecuzione della sentenza in epigrafe.

Costituitasi, l’Amministrazione non ha documentalmente smentito l’assunto di parte ricorrente in ordine ai residui importi dovuti.

All’udienza camerale del 28 maggio 2020, celebrata da remoto con le modalità di cui all’art. 84 d.l. n. 18 del 2020, il ricorso è stato posto in decisione.

II. Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che parte ricorrente ha ritualmente proposto il presente ricorso (giusta passaggio in giudicato della sentenza, notificazione del titolo esecutivo e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996) e che la sentenza per cui è causa, come non contestato, risulta tuttora non integralmente ottemperata dalla resistente Amministrazione, in ordine al pagamento della rivalutazione monetaria, degli interessi e del rimborso per le spese legali liquidate in sentenza.

Ne consegue che il ricorso va, pertanto, accolto nei suddetti limiti e che va dichiarato l’obbligo del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e all’I.C. FOSCOLO di Barcellona P.G di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme dovute in base al titolo, interessi legali senza cumulo con rivalutazione monetaria in applicazione dell’art. 22, comma 36, L. 724/94 e spese legali per € 1.1158, oltre spese generali, iva e cpa, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore della presente sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Catania, affinché, su istanza degli interessati, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Il compenso del commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente.

Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).

Si dispone, a cura della Segreteria, l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, in ragione degli oneri accessori derivanti dalla sentenza di cui si chiede esecuzione e delle spese relative al presente giudizio.

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