SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 4S, numero provv.: 202404271, Verifica appello

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 4S, numero provv.: 202404271, Verifica appello
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202404271
Data del deposito : 4 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2024

N. 04271/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02999/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2999 del 2018, proposto da L A, in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale Dep Di L A, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, alla via Giuseppe Ferrari n. 2 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni –Roma e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Doc'S &
Parcels S.r.l. in Liquidazione, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

1) della Contestazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 17/17/DSP, notificata a mezzo pec in data 19 luglio 2017 all’operatore “Dep di L, con cui è stata contestata alla Ditta individuale “DEP di L A” A” la violazione dell’art. 5 del D.lgs. n. 261/1999 e dell’art. 3 del “ Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali”, approvato con delibera n. 129/15/CONS;

2) della relazione sull’attività preistruttoria (Pr Istr/04/17//MM), allegata all’atto di contestazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 17/17/DSP, notificata a mezzo pec in data 19 luglio 2017 all’operatore “Dep di L A”;

3) della Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 460/17/CONS, notificata a mezzo pec in data 3 gennaio 2018, avente ad oggetto ordinanza ingiunzione alla ditta individuale “Dep di L A” per la violazione dell'art. 5 del D. lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del Regolamento in materia di titoli abilitativi approvato con delibera n. 129/15/Cons, con cui è stato ordinato alla ditta individuale “Dep di L A”, di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata, ingiungendo alla ridetta ditta di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norna dell'articolo 27 della Legge n. 689/81;

4) di ogni altro atto o provvedimento a questi presupposto, connesso e consequenziale;

nonche’ per la condanna al risarcimento del danno subito dalla ricorrente in conseguenza e per effetto della notifica della Contestazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 17/17/DSP e degli atti ad essa successivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Autorità per Le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 febbraio 2024 la dott.ssa M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I.Con il ricorso all’esame del Collegio parte ricorrente si duole dei provvedimenti e degli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento.

I.

1. I provvedimenti impugnati sono stati adottati dall’Autorità resistente che, nell’ambito della sua attività di vigilanza, ha avviato un procedimento di verifica ed indagine nei confronti della società “Doc’s &
Parcels” S.r.l. in quanto società presente nell’elenco degli operatori postali sprovvisti del titolo abilitativo fornito dal MISE alla Direzione servizi postali dell’Agcom in data 3 novembre 2016.

I.

2. In effetti dagli accertamenti eseguiti dall’Autorità resistente (cfr verbale di sopralluogo del 19 dicembre 2016) emergeva che la società Doc’s &
Parcels” S.r.l., della quale il sig. L A, odierno ricorrente, è stato dapprima socio unico e poi suo liquidatore, era stata posta in liquidazione in data 17 marzo 2015 e che lo stesso A “ avendo cessato la precedente srl per ragioni di convenienza economica ” era divenuto titolare della ditta “Dep di L A”, operativa nella medesima sede della prima. Emergeva altresì, secondo quanto dedotto nella relazione sull’attività preistruttoria dell’Ufficio Monitoraggio e Vigilanza nei Mercati del Settore Postale della Direzione Servizi Postali dell’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Pr Istr/04/17/MM del 20 aprile 2017, che la ridetta ditta “Dep di L A”, che aveva mantenuto la medesima insegna e la medesima dicitura (Doc’s &
Parcels) sui furgoni in utilizzo dalla nuova Ditta individuale, parcheggiati all’esterno della sede, svolgeva la medesima attività della società Doc’s &
Parcels S.r.l., avente ad oggetto servizi postali, non riservati, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale, senza essere munita del necessario titolo abilitativo per lo svolgimento della stessa.

I.

3. Sicchè, alla stregua di tali conclusioni istruttorie veniva avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Ditta individuale “DEP di L A”, come da contestazione n. 17/17/DSP, per la violazione dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in relazione all'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, in assenza della prescritta licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico nonché per la violazione dell’articolo 3 del “ Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali” di cui all’allegato A della Delibera n. 129/15/CONS dell’11 marzo 2015.

I.4. Svoltosi il procedimento di contestazione nel contraddittorio delle parti, l’Autorità resistente ha, di poi, definito la procedura de qua con la delibera n. 460/17/CONS, recante “ Ordinanza ingiunzione alla ditta individuale DEP di L A per la violazione dell'art. 5 del D.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del regolamento in materia di titoli abilitativi approvato con delibera n. 129/15/CONS”, con cui è stata irrogata alla stessa una sanzione pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

II. Il ricorso all’esame del Collegio è affidato ai seguenti motivi di censura:

“- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 3 dell’allegato a alla delibera 581/15/Cons - testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni - nullità, annullabilità, inefficacia, illegittimità ed inutilizzabilità dell’attività preistruttoria e della relazione sull’attività preistruttoria (pr.istr/04/17//mm) allegata all’atto di contestazione n. 17/17/dsp”.

Secondo la prospettazione ricorsuale il procedimento sanzionatorio si sarebbe concluso oltre il termine di 90 giorni, decorrente conoscenza del fatto oggetto di contestazione, di cui all’articolo 3, comma 3, dell’allegato alla Delibera 581/15/Cons – recante Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni – a norma del quale “ Le verifiche di cui al comma 2 e le connesse valutazioni sono svolte, salvo casi particolari, entro il termine di 90 giorni da quando gli Uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare. ” Tale termine di conclusione del procedimento di valutazione, avrebbe dovuto, in tesi, essere computato a decorrere dal 3 novembre 2016, data dalla quale l’Autorità resistente risulta essere in possesso dell’elenco degli operatori privi di titolo abilitativo elaborato e trasmesso dal MISE. La relazione sull’attività preistruttoria, che identifica, sempre in tesi, la conclusione della fase di verifica, recando la data del 20 aprile 2017, sarebbe pertanto stata tardiva.

“- Nullità, annullabilità, inefficacia ed illegittimità dell’atto di contestazione n. 17/17/dsp ”.

Dalla tardiva conclusione della fase di verifica deriverebbe illegittimità, per invalidità derivata, dell’atto di contestazione adottato in esito alla relazione sull’attività preistruttoria.

“- Nullità, annullabilità, inefficacia ed illegittimità della Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni n. 460/17/Cons, avente ad oggetto “Ordinanza ingiunzione alla ditta individuale Dep di L A per la violazione dell'art. 5 del D. lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del Regolamento in materia di titoli abilitativi approvato con delibera n. 129/15/Cons” - Violazione e falsa applicazione della procedura di contestazione prevista dall’allegato a alla delibera 581/15/Cons - testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni – Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 Legge n. 689/1 – Omessa convocazione dell’interessato - Violazione del diritto di difesa ”.

Contesta sul punto il ricorrente che l’ordinanza ingiunzione avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione nei confronti della ditta Dep di L A sarebbe stata adottata nell’erronea presupposizione dell’assenza di difese procedimentali da parte della ricorrente che, invece, in data 4 agosto 2017, ha dimostrato di avere inviato i propri scritti difensivi sui fatti in contestazione, richiedendo espressamente la convocazione dinanzi al responsabile del procedimento per fornire ed illustrare ulteriore documentazione a chiarimento. La mancata convocazione della parte ricorrente in fase endoprocedimentale vizierebbe l’ordinanza ingiunzione siccome adottata in violazione del contraddittorio e dei diritti partecipativi della stessa.

– Nullità, annullabilità, inefficacia ed illegittimità della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni n. 460/17/Cons, avente ad oggetto “Ordinanza ingiunzione alla ditta individuale Dep di L A per la violazione dell'art. 5 del D. lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del Regolamento in materia di titoli abilitativi approvato con delibera n. 129/15/Cons” – Violazione dell’art. 3 (motivazione del provvedimento) della Legge 241/90 – Violazione dell’art. 10 (diritti dei partecipanti al procedimento) della Legge 241/90.”

L’omissione del contraddittorio procedimentale e l’erroneità della circostanza, riportata nel provvedimento di ingiunzione, secondo la quale la parte ricorrente non avrebbe prodotto memorie difensive, vizierebbe il provvedimento de quo anche sotto l’aspetto motivazionale, in tesi carente.

“- Travisamento delle informazioni assunte nel corso dell’attività preistruttoria – illogicità e contraddittorietà dell’atto di contestazione - carenza di legittimazione passiva dell’operatore Dep di L A ”.

Eccepisce ancora parte ricorrente la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla contestazione ed alla conseguente sanzione subita, assumendo che le violazioni accertate riguarderebbero la società Doc’s &
Parcels S.r.l., nel mentre la contestazione e la sanzione sarebbero state rivolte e notificate alla ditta “Dep di L A”, soggetto giuridico differente dalla prima.

“- Infondatezza dei fatti oggetto dell’attività preistruttoria, della relazione sull’attività preistruttoria (pr.istr/04/17//mm) allegata all’atto di contestazione n. 17/17/dsp e dell’atto di contestazione n. 17/17/dsp nei confronti dell’operatore Dep di L A”.

Infine contesta la parte ricorrente gli esiti dell’attività preistruttoria, negando lo svolgimento di attività per le quali è richiesto il titolo abilitativo ed assumendo di svolgere esclusivamente un servizio di intermediazione (broker postale) tra mittente e destinatario, caratterizzato dalla ricerca del vettore/corriere/trasportatore, dalla sottoscrizione di contratti di spedizione in nome proprio e per conto di terzi, in virtù di regolare autorizzazione generale n. 3799/2015, rilasciata dal MISE in data 31 luglio 2015 e da questi confermata con successiva attestazione di conformità del 12 aprile 2016.

La ricorrente si occuperebbe quindi soltanto delle attività di pre-lavorazione dei plichi e della corrispondenza, che si collocano al di fuori del servizio postale universale, ma che sono ricomprese nel concetto di servizio postale.

III. Si sono costituiti in giudizio l’Autorità per le garanzie delle Comunicazioni ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

IV. Con decreto cautelare n.1603 del 20 marzo 2018 e successiva ordinanza cautelare n.2262 del 13 aprile 2018, resa in esito alla Camera di Consiglio del 10 aprile 2018, l’istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente nel suo ricorso è stata rigettata.

V. All’udienza straordinaria di smaltimento del 23 febbraio 2024 la causa è stata pertanto trattenuta in decisione.

VI. Il ricorso è infondato e va rigettato.

VI.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi