TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-09-06, n. 201802049

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-09-06, n. 201802049
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201802049
Data del deposito : 6 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2018

N. 02049/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01305/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D L e A B, rappresentati e difesi dagli avvocati G B e A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Siracusa in Milano, Via C. Farini, 53;

contro

Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C G S e G B, con domicilio eletto presso lo studio LegalMente in Milano, Via Massena, 17;

nei confronti

Condominio “Villaggio del Parco”, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo del giudizio:

dell’ordinanza di demolizione n. 46 del 17 marzo 2016, emessa dal Comune di Cinisello Balsamo, nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o consequenziale, anche infraprocedimentale, e comunque connesso;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 28 novembre 2016:

dell’ordinanza di demolizione n. 237 del 6 ottobre 2016, nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o consequenziale, anche infraprocedimentale, e comunque connesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cinisello Balsamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2018 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i signori D L e A B hanno impugnato l’ordinanza del Comune di Cinisello Balsamo n. 46 del 17 marzo 2016, con la quale è stata ordinata ai ricorrenti la demolizione delle opere consistenti: nell’ampliamento di un balcone per 2 metri quadrati;
nella realizzazione di una recinzione in muratura dell’altezza di circa 1,50 metri;
nella pavimentazione di una porzione di giardino per circa 35 metri quadrati.

Al riguardo, i ricorrenti hanno affermato anzitutto di essere proprietari di distinte unità immobiliari e, inoltre, di non essere coniugi, né legati da alcun rapporto di parentela o affinità. L’ordinanza di demolizione indica, tuttavia, come propri destinatari congiuntamente i signori L e Bernardi, per cui non sarebbe dato comprendere a quale dei rispettivi immobili il Comune abbia inteso fare riferimento nel predetto provvedimento e, quindi, quali opere siano state reputate abusive.



2. Più in dettaglio, i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per i seguenti motivi:

I) il provvedimento sarebbe nullo o comunque annullabile in quanto indica la signora Bernardi quale destinataria dell’ordine di demolizione, atteso che la suddetta ricorrente non avrebbe mai realizzato alcun ampliamento del balcone di sua proprietà;

II) l’ordinanza di demolizione non avrebbe individuato esattamente l’abuso, perché farebbe riferimento alla pavimentazione di un’area di 35 mq, senza specificare se si tratti del giardino della signora Bernardi o di quello del signor L, proprietari di distinte unità immobiliari;
in ogni caso, anche a voler tenere conto della somma della superficie pavimentata nelle due proprietà, questa sarebbe pari complessivamente 75 metri quadrati, per cui il Comune avrebbe dovuto specificare in che parte tale pavimentazione sarebbe abusiva;
infine, sia la pavimentazione che l’ampliamento del balcone risalirebbero a oltre venti anni addietro, per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare le ragioni di interesse pubblico per le quali ha ritenuto di disporre la demolizione di tali opere;

III) sarebbe erronea la qualificazione delle opere abusive come ristrutturazione edilizia realizzata in totale difformità rispetto al titolo, ai sensi dell’articolo 33 del Testo unico dell’edilizia di cui al decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380;
ciò in quanto i lavori, riferiti a diverse proprietà, non sarebbero qualificabili, già per questa ragione, come un complessivo intervento di ristrutturazione edilizia;
inoltre, con specifico riferimento alle singole opere indicate, emergerebbe che: (a) l’ampliamento del balcone sarebbe qualificabile come un intervento di manutenzione straordinaria o – al più – come un intervento eseguito in parziale difformità dal titolo edilizio, ai sensi dell’articolo 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, e comunque rientrerebbe nel margine di tolleranza del due per cento di cui al comma 2- ter del predetto articolo 34, per cui non sarebbe sanzionabile;
(b) il muro di cinta sarebbe stato realizzato al di sotto del piano di campagna e non sarebbe visibile dall’esterno, per cui rientrerebbe tra le opere edilizie minori, assoggettate a segnalazione certificata di inizio attività e per le quali, in caso di realizzazione in assenza di titolo, l’articolo 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevedrebbe esclusivamente una sanzione pecuniaria;
(c) la pavimentazione del giardino sarebbe un intervento realizzabile in regime di edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001;

IV) in subordine, l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto ritenere gli interventi ascrivibili alla fattispecie delle opere eseguite in parziale difformità dal titolo, ai sensi dell’articolo 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, e avrebbe dovuto irrogare esclusivamente una sanzione pecuniaria, stante il carattere eccessivamente oneroso del ripristino.



3. Si è costituito, per resistere al ricorso, il Comune di Cinisello Balsamo, il quale ha allegato profili di inammissibilità del ricorso e ne ha, comunque, prospettato l’infondatezza nel merito.



4. In esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, la Sezione ha emesso l’ordinanza n. 891 in data 11 luglio 2016, con la quale ha ritenuto che il ricorso presentasse profili di possibile fondatezza, “ con riferimento alle censure attinenti all’individuazione e alla qualificazione delle opere, in quanto il provvedimento impugnato è indirizzato ad entrambi i ricorrenti, e qualifica complessivamente l’abuso come ricadente nella fattispecie di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 380 del 2001, senza dare conto della circostanza che i sig.ri L e Bernardi sono proprietari di distinte unità immobiliari ”. In considerazione di tale dato, l’istanza cautelare è stata accolta, “ ordinando al Comune di Cinisello Balsamo di riesaminare complessivamente le risultanze istruttorie, alla luce dei profili sopra esposti, adottando un provvedimento espresso ” da depositare agli atti del giudizio prima della camera di consiglio fissata per l’ulteriore trattazione della causa.

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