TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-09-26, n. 202314255

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-09-26, n. 202314255
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314255
Data del deposito : 26 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2023

N. 14255/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10538/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10538 del 2023, proposto da
Consorzio Imprese Riunite Società Consortile a r.l., in relazione alla procedura CIG 9612182F81, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anas Gruppo FS Italiane, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Vittadello S.p.A.;
Edil Moter s.r.l.;
Techproject s.r.l.;
Ingegneria del Territorio s.r.l.;
Studio Corona s.r.l., Civil Engineering;
Inco Engineering s.r.l.;
Pat Progettazione Ambiente e Territorio s.r.l.;
Terre s.r.l.;
Ecol Studio S.p.A.;
I.Co.P. S.p.A. Società Benefit;
Vianini Lavori S.p.A.;
Itinera S.p.A.;
Eteria Consorzio Stabile s.c.a.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizio Leozappa e Riccardo Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento, comunicato con nota dell’8.6.2023, con cui ANAS S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione in favore del RTI con mandataria Eteria Consorzio Stabile S.c.a.r.l. della procedura di affidamento dell’appalto integrato “ RM 07-23 - S.S. 675 Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte Tratta Monte Romano est – Civitavecchia. 1° stralcio Tratta Monte Romano est – Tarquinia ”;
di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali di valutazione delle offerte tecniche, con specifico riferimento al verbale di seduta riservata n. 11 del 16.5.2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Gruppo FS Italiane;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Eteria Consorzio Stabile S.C. A R.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Consorzio Imprese Riunite Società Consortile a r.l. ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento, comunicato con nota dell’8.6.2023, con cui ANAS S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione in favore del RTI con mandataria Eteria Consorzio Stabile s.c.a.r.l. della procedura di affidamento dell’appalto integrato “ RM 07-23 - S.S. 675 Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte Tratta Monte Romano est – Civitavecchia. 1° stralcio Tratta Monte Romano est – Tarquinia ”;
di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali di valutazione delle offerte tecniche, con specifico riferimento al verbale di seduta riservata n. 11 del 16.5.2023;
la ricorrente ha, inoltre, chiesto la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto eventualmente stipulato ed il conseguimento dell’aggiudicazione mediante subentro.

La procedura oggetto del contendere, avente un importo a base gara di €. 285.229.528,12 (di cui: €. 268.344.507,17 per lavori da eseguire, €. 805.200,03 per il servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera, €. 4.516.455,35 per le spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, €. 11.563.365,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), è stata regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante l’assegnazione di 100 punti, ripartiti tra 80/100 punti per l’offerta tecnica (suddivisi in 66/100 per il punteggio discrezionale e 14/100 per il punteggio tabellare, da assegnare sulla base di nove criteri di valutazione, ulteriormente suddivisi in subcriteri e correlati subpunteggi) e 20/100 per l’offerta economica.

In esito alle operazioni di gara si è classificato al primo posto il RTI capeggiato da Eteria Consorzio Stabile s.c.a.r.l. con 73,985 (55,850 punti per l’offerta tecnica + 18,135 per l’offerta economica a fronte di un ribasso del 12,230%), mentre il consorzio ricorrente si è classificato al secondo posto con 73,106 punti (54,010 punti per l’offerta tecnica + 19,096 per l’offerta economica a fronte di un ribasso del 15,033%).

A fondamento del ricorso ha dedotto, con unico e articolato motivo, la violazione dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, della lex specialis , dell’art. 18 della legge 241/1990, dell’art. 59, comma 5 della Direttiva 2014/24/UE, dell’art. 43, comma 1 del DPR 445/2000, nonché l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria, sviamento, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.

Il ricorrente, dopo aver evidenziato che il distacco tra le prime due graduate è di 0,879 punti, ha lamentato che l’aggiudicazione sarebbe “ manifestamente viziata in ragione dell’errata e illegittima mancata attribuzione all’odierna ricorrente del punteggio invece spettante per il criterio tecnico B.7.2 – “Esperienza specifica (Impresa di esecuzione dei lavori)”, con attribuzione fino ad un massimo di 4 punti su base tabellare automatica ” (cfr. pag. 3).

Per tale criterio, la commissione giudicatrice ha assegnato al RTI aggiudicatario 4 punti, mentre a parte ricorrente ha assegnato 2 punti.

Quest’ultima ha precisato di aver indicato nella relazione tecnica che “ il raggruppamento vanta una vasta e consolidata esperienza nel campo della realizzazione di infrastrutturali. Come meglio esplicitato negli allegati tecnici il concorrente ha espletato 2 interventi di esecuzione di infrastrutture lineari con importo complessivo superiore a 165 milioni di euro. Si rimanda all’allegato tecnico GT_b.7.2 “Dichiarazione esperienza specifica” Intervento n.1: Ampliamento della 3^ corsia da Rimini N. a Pedaso - Lotto 4 - Codice Appalto N. 0373/A04;
Intervento n.2: S.S. 106 Jonica. Lavori di costruzione della variante all’abitato di Palizzi. Lotto dal km49+485 al km 51+750. 1° stralcio funzionale
”. E che, dunque, “ ai fini del soddisfacimento del criterio B.7.2, la deducente ha dunque dichiarato e attestato la realizzazione di due pregressi interventi per un importo complessivo pari a € 235.071.234,82, di gran lunga maggiore all’importo di € 165.000.000, al di sopra di cui, ai sensi della tabella a pag. 68 del Disciplinare, sarebbe stato riconosciuto il punteggio massimo ” (cfr. pag. 5), ma che la mancata attribuzione di punteggio sarebbe derivata dall’omessa allegazione dei “ documenti a comprova di quanto dichiarato ”, secondo quanto previsto dal disciplinare.

Ha dedotto, però, che sarebbe “ assolutamente pacifico che nel caso di specie il raggruppamento di cui CIR è mandataria ben può comprovare il possesso della specifica esperienza dichiarata mediante esibizione dei Certificati di Esecuzione Lavori (cd. C.E.L.) relativi a ciascuna delle due commesse allegate nella relativa dichiarazione di offerta. Certificati rilasciati in data ben antecedente alla partecipazione alla gara controversa ” (cfr. pag. 7).

La lacuna dichiarativa, tuttavia, non sarebbe stata suscettibile di determinare il diniego del pieno punteggio e, comunque, “ il criterio tecnico B.

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