TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2021-12-13, n. 202112851

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2021-12-13, n. 202112851
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202112851
Data del deposito : 13 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2021

N. 12851/2021 REG.PROV.COLL.

N. 11739/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11739 del 2018, proposto da
S S, Y A M, C B, L B, V C, A C, M R C, C D S, R N D S, M D B, E D R, E F, G G, C G, M G, F M, S M, V E N, A M N G, S P, A R, A S, A S, I Z, Silvia Zappala', rappresentati e difesi dagli avvocati E N, F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Fondazione per la Conservazione e il Restauro dei Beni Librari, Istituto Centrale per il Restauro e La Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Lorenzo Pontalti, non costituito in giudizio;



per l'accertamento

che i diplomi, rilasciati all'esito del corso europeo di formazione specialistica per conservatori e restauratori di beni librari, sono diplomi rilasciati da una Scuola di alta formazione dell'Istituto Centrale per la Patologia del Libro (oggi Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario) e che, per l'effetto, i medesimi diplomi, giusto Decreto interministeriale MIUR e MiBAC 21 dicembre 2017 (in G.U.R.I. n. 155 del 6 luglio 2018, doc. n. 1), debbono essere equiparati al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali, classe LMR 02.

In subordine, per annullamento,

Per quanto di ragione,

del Decreto MIUR 21 dicembre 2017, recante ad oggetto “Equiparazione al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali, classe LMR 02, dei diplomi rilasciati dalle scuole di alta formazione e di studio dell'Istituto centrale per il restauro, dell'Opificio delle pietre dure, della Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna e dell'Istituto centrale per la patologia del libro, precedentemente all'accreditamento di cui al decreto n. 87 del 26 maggio 2009” (pubblicato in G.U.R.I. n. 155 del 6 luglio 2018).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti

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