TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-14, n. 202401790
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Pubblicato il 14/05/2024
N. 01790/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01746/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17-OSIS-6 del 2019, proposto da
Comune di -OSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato -OSIS-, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato K R in Catania, via Cervignano n. 15;
contro
-OSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 1-OSIS-9;
nei confronti
-OSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A P e F Saitta, con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. - della nota del Dirigente Generale p.t. del Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana del -OSIS-, trasmessa tramite pec il -OSIS-, avente il seguente oggetto: “ Comune di -OSIS-. CE. n.-OSIS- rilasciata dal Comune di -OSIS- alla Ditta -OSIS- per la "Realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero idrocarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuto oli esausti da natanti", da sorgere nella zona -OSIS- - Procedimento di annullamento ex art. 53 della l.r. 71/78 - Notifica Voto CRU n.-OSIS- ”;nella nota anzidetta il Dirigente Generale ha dichiarato di condividere il voto del C.R.U. n. -OSIS-;
2. - del parere n. -OSIS-, espresso dal -OSIS- il -OSIS-, trasmesso con il provvedimento di cui al n. 1., avente il seguente oggetto: “ Comune di -OSIS- (-OSIS-) - Ditta -OSIS- - Proposta di annullamento della concessione edilizia n. -OSIS- ex art. 53, l.r. n. 71/1978 ”;
3. - della nota prot. n. -OSIS- del Servizio 7 - Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti A.I.A. del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la quale, in riscontro alla richiesta prot. n. -OSIS- del Servizio 3/DRU circa la possibilità di poter considerare classificabile quale “ impianto di depurazione ” l'impianto di trattamento delle acque di sentina, è stato affermato che “ il processo di trattamento dell'effluente ... tecnicamente equivale ad un processo di depurazione ” (citata nel parere espresso dal C.R.U. di cui al n. 2);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’-OSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma -OSIS-- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 19 febbraio 202-OSIS-, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma -OSIS-- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di costituzione in giudizio ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 notificato (ovvero spedito per la notifica) in data 7 novembre 2019 e depositato in data 8 novembre 2019 il Comune di -OSIS- ha rappresentato quanto segue.
Il Comune deducente, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ha impugnato gli atti e provvedimenti in epigrafe, chiedendone l’annullamento.
Il predetto ricorso straordinario - previa notifica all’-OSIS- e a -OSIS- S.r.l. - è stato depositato presso la Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Legislativo e Legale.
-OSIS- S.r.l., con atto di opposizione notificato al Comune ricorrente l’11 settembre 2019, ha chiesto ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 che il predetto ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale.
Ciò premesso, il Comune ricorrente, intendendo insistere nel predetto ricorso straordinario, si è costituito in giudizio ribadendo integralmente il contenuto, i motivi di censura, le domande e conclusioni già formulate con lo stesso ricorso.
A tal fine, il Comune ricorrente ha rappresentato che il 1° aprile 2016 il responsabile dell’Area Tecnica dello stesso Comune deducente ha rilasciato a -OSIS- S.r.l. la concessione edilizia n. -OSIS-, con la quale è stata assentita la realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero idrocarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuto oli esausti da natanti, da sorgere nella zona -OSIS- ex -OSIS-, c.da -OSIS-.
Successivamente, a seguito della presentazione di un esposto - in seno al quale è stato rilevato il vizio di legittimità del predetto titolo abilitativo per assenza della procedura di deroga prevista dall'art. 16 della L. reg. 12 giugno 1976, n. 78 al vincolo di inedificabilità assoluta di cui all'art. 15, primo comma, lett. a) della medesima legge regionale – è stato avviato il procedimento di annullamento assessoriale previsto dall’art. 53 della L. reg. n. 71/1978.
-OSIS- S.r.l. è intervenuta nel procedimento, presentando una richiesta di riesame dell’avviato procedimento di annullamento e depositando una perizia tecnica.
Il -OSIS- il -OSIS- ha espresso l’impugnato voto n. -OSIS-, nel quale è scritto: “Orbene, fermo restando che oggetto d'attenzione è sia il fine (il trattamento) che il mezzo (l'impianto) e non il prodotto finale della depurazione (oli e fanghi), dall'esame del progetto in argomento, dotato di tutti i pareri di rito resi favorevolmente da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo, e degli elaborati grafici e descrittivi ad esso allegati, è emerso che il lay out del ciclo produttivo viene rappresentato, in prevalenza, in fasi che prevedono lo stoccaggio entro serbatoi, sia di accumulo, di decantazione e filtratura che di trattamento del refluo, sostanza questa qualificata come rifiuto in relazione al grado di pericolosità della stessa, proveniente dalle acque di sentina delle imbarcazioni, prelevate direttamente nel porto e trasferite con autocisterne all'interno delle vasche di stoccaggio dell'impianto. Il processo meccanico e fisico-chimico di trattamento dei reflui depurati prevede, nella sua fase conclusiva, la riutilizzazione delle sostanze riciclabili, il trasporto a rifiuto in altra sede delle sostanze nocive non utilizzabili, e il definitivo sversamento in mare delle acque depurate o la loro immissione nella rete delle acque nere consortile, in tal caso in presenza di residui di sostanze oleose. All'impianto di depurazione va assimilato, dunque, anche l'impianto di trattamento in esame “ laddove per depurazione va intesa anche la semplice decantazione ”, atteso che “ anche la semplice decantazione naturale debba considerarsi trattamento comunque prodromico all'attività di recupero o smaltimento delle acque di sentina ” (Corte di Cassazione Penale Sez. III, 21.9.2006, Sentenza n. 31396). Da quanto sinteticamente rappresentato, può apparire evidente come l'impianto, benché destinato al trattamento di rifiuti, come, tra l'altro, evidenziato dall'ARPA con il parere prot. n. -OSIS- in premessa citato, possa essere classificato come un vero e proprio impianto di depurazione, sì da poter asserirne in applicazione dell'articolo 89, comma 12, della legge regionale 3.5.2001, n. 6 la sua esclusione dal novero delle opere non consentite all'interno della fascia di inedificabilità assoluta, prevista dall'articolo 15 della legge regionale n. 78/1976 citata;ciò, anche nella considerazione che la novellata disposizione di cui al citato articolo 89, mentre ha espressamente fatto richiamo alle opere da realizzare all'interno dei porti, non ha di contro posto alcuna esplicita limitazione tipologica e strumentale, né richiamando norme all'epoca vigenti, alla generica definizione di impianti di depurazione. ” Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta della Commissione Relatrice di non doversi procedere all'annullamento ex art. 53, l.r. n. 71/1978 della concessione edilizia n. -OSIS- dell'1.-OSIS-.2016 rilasciata dal Comune di -OSIS- (-OSIS-). Per quanto sopra il Consiglio è del PARERE che non ricorrono i presupposti per l'annullamento ex articolo 53, della legge regionale 27.12.1978, n. 71 e ss.mm.ii. della concessione edilizia n. -OSIS- dell'1.-OSIS-.2016 rilasciata dal Comune di -OSIS- (-OSIS-) alla Ditta -OSIS- S.r.l..”.
In data -OSIS- la nota del -OSIS- del -OSIS- ed il parere del C.R.U. n. -OSIS-/2019, sono stati trasmessi al Comune di -OSIS-;nella nota anzidetta il dirigente generale del Dipartimento Urbanistica ha dichiarato espressamente di condividere il voto del CRU.
Il Comune ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione degli articoli 7-OSIS-, 183 e 18-OSIS--ter del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 e dell’allegato 1 del D.M. 17 novembre 2005, n. 269 “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate ;
- Eccesso di potere contraddittorietà ed illogicità manifeste. Eccesso di potere per travisamento di fatto ;
- Eccesso di potere per travisamento ;
- Violazione e falsa applicazione degli articoli 15 e 16 della L. reg. 12 giugno 1976 n. 78. Violazione e falsa applicazione dell’art.